Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23551 del 18/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 18/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 18/11/2016), n.23551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18692/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.C. O C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 53/03/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CAMPOBASSO, emessa il 28/04/2011 e depositata il

16/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:

“La CTR di Campobasso ha respinto l’appello dell’Agenzia – appello proposto contro la sentenza n. 166/03/2006 della CTP di Isernia che aveva integralmente accolto il ricorso del contribuente C.C. – ed ha così accolto l’impugnazione del silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso di IRAP versata per i periodi di imposta anni 1998-2000, ricorso proposto sulla premessa che il ricorrente -esercente la professione di medico legale – sia carente del presupposto d’imposta dell’autonoma organizzazione.

La predetta CTR ha ritenuto che lo svolgimento dell’attività di cui si tratta “implica l’impiego di specifiche capacità personali di tipo intellettivo e l’utilizzo di adeguati beni strumentali necessari, sicchè l’attività autonomo-professionale del contribuente si caratterizzava per il difetto di autonoma organizzazione, in termini tali da rendere dovuto il rimborso”.

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.

La parte contribuente non si è difesa.

TI ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia ricorrente prospetta violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, a riguardo del capo di decisione con cui il giudicante ha ritenuto rimborsabili le imposte pagate, nonostante il rilievo, contenuto nella descrittiva in fatto della sentenza, dell’eccezione formulata dall’Agenzia a riguardo dell’avvenuta proposizione dell’istanza di condono a mente della anzidetta previsione normativa, condono da ritenersi preclusivo della rimborsabilità delle somme corrisposte nelle menzionate annualità.

Il motivo appare fondato e da accogliersi.

Occorre previamente premettere che è ribadito (per tutte si veda Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20650 del 14/10/2015) l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale: “In tema di contenzioso tributario, ove il contribuente abbia impugnato il silenzio rifiuto su un’istanza di rimborso d’imposta, l’Amministrazione finanziaria può proporre per la prima volta anche in appello l’eccezione inerente l’adesione del contribuente al condono della L. n. 289 del 2002, ex art. 7, da cui derivano la preclusione del diritto al rimborso e l’effetto estintivo del relativo giudizio, trattandosi di una questione di ordine pubblico, rilevabile d’ufficio dal giudice, senza che occorra una specifica deduzione ad opera della parte interessata a farla valere”.

Non si prospetta perciò alcuna questione in termini di novità della domanda.

Ciò posto, è pure indirizzo ribadito quello del Supremo Collegio secondo cui: “In tema di condono fiscale, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, anche nell’ipotesi di asserito difetto del presupposto, giacchè il condono – determinando la formazione di un titolo giuridico nuovo in forza del quale il contribuente volontariamente sceglie di versare le somme risultanti dall’applicazione di parametri predeterminati – costituisce una modalità di definizione “transattiva” della controversia, da cui consegue il componimento delle opposte pretese e quindi l’azzeramento, a fronte di eventuali ulteriori rivendicazioni del Fisco, della richiesta del contribuente al rimborso. (Fattispecie relativa ad istanza di “definizione automatica” dell’IRAP della L. 27 dicembre 2002, n. 289, ex art. 7, relativamente alla quale la S.C. ha specificato che essa ha effetto sull’intera imposta e non, quindi, sui singoli accertamenti)”. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4566 del 06/03/2015, in termini analoghi Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 1967 del 10/02/2012, sia pure con riguardo alla analoga fattispecie prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9).

Non resta che concludere per opportunità di decidere il ricorso in Camera di consiglio per manifesta fondatezza, con facoltà per la Corte di decidere la controversia anche nel merito, non sussistendo necessità di acquisizione di ulteriori elementi di fatto”.

Il Collegio condivide la relazione depositata, con eccezione della proposta di decisione nel merito in questa sede, derivando dall’accoglimento del ricorso la necessità di ulteriori valutazioni in fatto da parte della CTR.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Molise anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016

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