Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23551 del 09/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 09/10/2017, (ud. 08/06/2017, dep.09/10/2017),  n. 23551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18357-2013 proposto da:

SALGAIM ECOLOGIC SPA, (OMISSIS) ed ECOFIN SRL (Ndr: testo originale

non comprensibile), elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO DELLA

GANCIA 5, presso lo studio dell’avvocato RENATO MIELE, rappresentati

e difesi dall’avvocato LUIGINO MARIA MARTELLATO;

– ricorrente –

contro

ATTIVA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1400/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 14/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2017 dal Consigliere Dott. BESSO MARCHEIS CHIARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La ricorrente Salgaim Ecologic SpA, azienda che si occupa della lavorazione di sottoprodotti della macellazione e di scarti animali, il 7 marzo 2002 aveva sottoscritto un contratto preliminare con la società Cosecon SpA per la compravendita di un terreno, con la previsione della stipulazione del contratto definitivo entro il 30 novembre 2002. Nel 2003 Salgaim, insieme alla Ecofin srl, ha citato in giudizio Cosecon chiedendo al giudice che, previo accertamento che la convenuta non aveva adempiuto l’obbligazione di completare le opere di urbanizzazione di pertinenza del lotto promesso in vendita entro il 30 settembre 2002, accertasse l’intervenuta risoluzione del contratto preliminare (o, in subordine, pronunciasse la risoluzione dello stesso) e condannasse la convenuta a risarcire il danno per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nella misura di 5.100.000 Euro o in quella diversa e maggiore che fosse risultata dall’istruttoria. La convenuta, costituendosi in giudizio, aveva chiesto di pronunciare la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta (in quanto il Comune di Masi, prima della scadenza del termine per la stipulazione del definitivo, aveva modificato il piano regolatore, adottandone una variante, rendendo impossibile l’insediamento voluto da Salgaim).

Il Tribunale di Padova ha rigettato le domande di Salgaim e di Ecofin.

2. La Corte d’appello di Venezia – con sentenza del 14 giugno 2012 – ha rigettato l’appello proposto da Salgaim e Ecofin nei confronti di Attiva SpA (già Cosecon).

3. Salgaim e Ecofin hanno presentato ricorso per cassazione.

La società intimata Attiva non ha proposto difese.

Le società ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo le società ricorrenti denunciano la violazione di una serie di norme – “art. 112 c.p.c., artt. 1362,1363,1369,1137,1138,2043,1439 e 1440 c.c.” (articoli di cui non per tutti è chiara la pertinenza con il caso di specie) – nonchè “motivazione omessa e/o insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo e controverso” in quanto la Corte di merito avrebbe omesso di esaminare – e di motivare al riguardo – la domanda di risarcimento del danno per inadempimento degli obblighi di informazione da parte di Cosecon.

Il motivo è infondato. Come riconoscono le stesse società ricorrenti (v. punto 4^ dell’esposizione del motivo), la Corte d’appello, dopo aver fatto alcune premesse non sempre coerenti con gli attuali orientamenti di questa Corte (come quella che vuole la responsabilità precontrattuale ex art. 1338 c.c., incompatibile con la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto) ha poi comunque esaminato la domanda: “se anche fosse stata dedotta una responsabilità precontrattuale – dice la Corte d’appello – essa non varrebbe a far conseguire quanto richiesto”, perchè, motiva la Corte, l’appellante ha chiesto il danno calcolato sulla base dei maggiori costi sostenuti e del guadagno perduto “a seguito della mancata esecuzione del contratto e che avrebbe evitato solo con I’ esecuzione stessa” (p. 15 del provvedimento impugnato).

2. Il secondo motivo lamenta la “violazione artt. 112 e 345 c.p.c., artt. 1362,1363,1369 e 1497 c.c.; motivazione omessa e/o insufficiente e contraddittoria, per avere la Corte di merito ritenuto la domanda di risoluzione per mancanza di qualità essenziali domanda nuova e, quindi, inammissibile ex art. 345 c.p.c.”.

Il motivo è infondato. E’ vero che la Corte d’appello afferma che “neppure era stata chiesta, in primo grado, domanda di risoluzione per mancanza di qualità essenziali ex art. 1497 c.c.”, ma poi – sulla base dell’insegnamento per cui comunque “il promissario non può valersi della disciplina relativa alla garanzia dei vizi della cosa venduta (art. 1490 c.c.) o di quella di cui all’art. 1497 c.c., relativa alla garanzia per mancanza di qualità della cosa venduta, le quali presuppongono la conclusione del contratto definitivo e sono estranee al contratto preliminare, che ha per oggetto non un dare, ma un facere” (Cass. 16969/2005) – esamina la domanda risarcitoria sotto il profilo che rileva, ossia il mancato adempimento all’obbligo assunto da parte della promittente venditrice e sotto tale profilo respinge la domanda, in quanto “l’intervenuta variante al PRG (prima della scadenza del termine) interrompe il nesso causale tra gli eventuali ritardi o mancanze della Cosecon e il mancato rispetto del termine essenziale” (p. 15 del provvedimento impugnato).

3. Con il terzo motivo si denuncia la “violazione art. 112 c.p.c., artt. 1218,1256,1463,1362,1363 e 1369 c.c.; motivazione omessa e/o insufficiente e contraddittoria, per avere la Corte di merito ritenuto che la variante al PRG costituisse factum principis”.

Il motivo è inammissibile. Con esso, nonostante il richiamo alla violazione di legge e alla mancanza di motivazione, vengono sostanzialmente – cfr. p. 52 ss. del ricorso – mosse censure alla ricostruzione in fatto seguita dalla Corte d’appello, ricostruzione in fatto incensurabile in questa sede qualora sia, come nel caso di specie, sorretta da sufficiente motivazione. Poco comprensibile appare poi la denuncia della omessa motivazione “in ordine alla mancata ammissione dell’istanza di esibizione” di due delibere della Giunta del Comune di Masi (n. 47/2000 e n. 58/2002), la prima commentata a p. 55 del ricorso e la seconda (che comunque lo stesso ricorrente riconosce “richiamata e riportata nella deliberazione CC n. 34 del 19/9/2002, doc. 12 convenuta”, p. 61 del ricorso) esaminata dallo stesso provvedimento impugnato (p. 18).

4. Il quarto motivo denuncia ancora “violazione artt. 1362,1363 e 1369 c.c.; motivazione omessa e/o insufficiente e contraddittoria”. Il motivo è infondato. Anch’esso, sostanzialmente, lamenta la ricostruzione in fatto seguita dalla Corte d’appello, questa volta sotto il profilo specifico della “acritica” – secondo le ricorrenti adesione a quanto sostenuto nella consulenza tecnica d’ufficio esperita in primo grado e di una errata interpretazione delle deliberazioni del Comune di Masi, profili questi che però si sottraggono, ove sufficientemente argomentati, al vaglio di questa Corte.

5. Con il numero 5) viene, infine, impugnato il capo della sentenza di appello laddove ha ritenuto infondata pure la domanda di risarcimento del danno extracontrattuale formulata da Ecofin in quanto dalla Corte ritenuta consequenziale alla domanda di Salgaim.

La censura è generica – manca infatti qualsiasi sviluppo argomentativo (limitandosi le ricorrenti ad affermare che il capo di sentenza viene impugnato “per i motivi tutti sopra indicati sub 1, 2, 3, 4) – così che a volerlo ritenere un autonomo motivo di ricorso è da qualificare inammissibile.

6. Il ricorso va quindi rigettato.

Non avendo Attiva SpA svolto difese, nulla si dispone circa le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda Sezione Civile, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA