Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23550 del 23/09/2019

Cassazione civile sez. un., 23/09/2019, (ud. 04/12/2018, dep. 23/09/2019), n.23550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di sez. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di sez. –

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente di sez. –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9186-2017 proposto da:

S.A.S.I. – SOCIETA’ ABBRUZZESE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio

dell’avvocato LUCIO VALERIO MOSCARINI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ACEA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIO BRIGUGLIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALESSANDRA SIRACUSANO;

REGIONE ABRUZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– controricorrenti –

per la riforma della sentenza non definitiva n. 117/2013 depositata

l’11/06/2013 e di quella definitiva n. 16/2017 depositata

l’1/02/2017, entrambe del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/12/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto dei

motivi sesto e settimo per l’quali non sussiste la cessazione della

materia del contendere;

uditi gli avvocati Giovanni Moscarini per delega orale dell’avvocato

Lucio Valerio Moscarini ed Emma Damiani per l’Avvocatura Generale

dello Stato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenze dell’11/6/2013 (non definitiva) e del 1/2/2017 (definitiva) il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, rigettato quello in via incidentale proposto dalla società Acea s.p.a., in parziale accoglimento del gravame in via principale interposto dalla Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato – S.A.S.I. s.p.a. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trap Roma 19/4/2010, ha confermato l’accoglimento della domanda nei confronti di quest’ultima originariamente proposta dalla società Acea s.p.a., del Consorzio Comprensoriale Acquedottistico del Chietino, della Regione Abruzzo (cui l’acquedotto del (OMISSIS) è stato dal Consorzio ceduto nel 1984) e del Ministero delle Infrastrutture, eliminando lo scomputo richiesto dalla Regione e dal Ministero in ragione della ritenuta mancata prova dell’effettivo utilizzo dell’acqua potabile.

Avverso le suindicate pronunzie del Tsap la Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato – S.A.S.I. s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 7 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con separati controricorsi la Regione Abruzzo e la società Acea s.p.a.

Anteriormente all’udienza, con nota depositata in Cancelleria la ricorrente ha rinunziato ai primi 5 motivi di ricorso, in ragione di intervenuto “accordo transattivo” con la società Acea s.p.a., dichiarando di avere viceversa ancora interesse in ordine al 6 e al 7 motivo di ricorso, concernenti l'”azione di manleva proposta nei confronti della Regione Abruzzo, rimasta estranea al suddetto accordo transattivo”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va pregiudizialmente dichiarata, attesa la rinunzia – giusta atto depositato in Cancelleria anteriormente all’udienza all’esito di intervenuto accordo transattivo – ai primi 5 motivi di ricorso, l’estinzione del giudizio di cassazione tra l’odierna ricorrente e la società Acea s.p.a., con compensazione tra le medesime delle relative spese.

Con il 6 motivo la ricorrente denunzia violazione del R.D. n. 1775 del 1933, artt. 140 e 141 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che il Tsap abbia dichiarato inammissibile la domanda proposta nei confronti della Regione Abruzzo erroneamente qualificandola come “azione di tutela giurisdizionale per lesione di interessi pretensivi rientrante nella giurisdizione del Giudice Amministrativo”, atteso che, “lungi dal richiedere un risarcimento per la lesione del suo interesse ad ottenere dalla Regione la concessione necessaria per la continuazione della sua attività di captazione e distribuzione dell’acqua alla popolazione locale”, essa ha invero chiamato in giudizio quest’ultima chiedendo “di essere manlevata dalla stessa, in quanto soggetto direttamente responsabile dell’illecito da cui è scaturita la richiesta risarcitoria dell’Acea”.

Lamenta che l’Amministrazione regionale ha trasferito al Consorzio prima la gestione degli impianti a partire dal 1992, e poi nel corso del 1995 anche la titolarità degli stessi, facendola “subentrare nella gestione della captazione posta sul (OMISSIS) “nell’attuale stato di fatto e di diritto”… in forza di atti autoritativi… emanati in applicazione delle L.R. 16 settembre 1987, n. 40, n. 66 L.R. 20 aprile 1989, e L.R. 2 febbraio 1990, n. 6”.

Si duole non essersi considerato che “il danno lamentato dall’A.C.E.A…. non è stato cagionato direttamente dal servizio svolto dalla deducente, ma dal fatto stesso che sia stata prelevata l’acqua dal fiume (OMISSIS), e ciò è avvenuto in conseguenza di una situazione imputabile unicamente alla Regione Abruzzo, la quale non solo ha esercitato l’attività di captazione in modo illecito sino al 1992, ma ha anche costretto il Consorzio a proseguire suddetta attività illecita, trasferendo allo stesso, in malafede e in via autoritativa, la gestione e la proprietà delle spese di captazione pur in assenza della necessaria concessione, sottacendo addirittura al cessionario l’esistenza delle pretese risarcitorie dell’A.C.E.A.”.

Lamenta che “contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata… non ha chiamato in giudizio la Regione per ottenere un risarcimento della lesione di un suo interesse legittimo, ma l’ha evocata attribuendo ad essa la responsabilità diretta dell’illecito stesso, invocando la mancata adozione dei successivi provvedimenti necessari per porre termine all’illecito, qual è il più volte sollecitato rilascio della concessione, al solo fine di evidenziare come con tale comportamento la Regione abbia addirittura aggravato una situazione che… aveva lei stessa creato e “trasferito forzatamente” al Consorzio”, laddove “avrebbe avuto l’onere di assicurare la legittimità dell’attività e delle opere di prelievo trasferite al Consorzio, e ciò perchè quest’ultimo non aveva alcuna possibilità di sindacarne gli atti, nè tanto meno di ovviare alla presunta illiceità del servizio trasferitogli, viepiù se… l’amministrazione regionale, agendo in palese malafede, aveva addirittura occultato la realtà, omettendo di riferire circostanze assolutamente rilevanti come l’assenza del titolo concessorio o l’esistenza del contenzioso con l’Acea”.

Lamenta che “anzichè pronunciarsi sulla domanda di manleva formulata dalla Sasi nei confronti della Regione Abruzzo, riconoscendo la stessa quale soggetto direttamente responsabile, almeno in parte, dell’illecito posto alla base della richiesta risarcitoria dell’Acea”, il Tsap si sia erroneamente “limitato a classificare la domanda stessa come una richiesta di risarcimento per lesione dell’interesse legittimo sotteso alla procedura di rilascio della concessione avviata dalla Sasi, dichiarandola inammissibile per difetto di giurisdizione”.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

La vicenda attiene alla derivazione di acqua dal fiume (OMISSIS) (sito in Abruzzo, in Provincia di Chieti) a scopo di produzione di energia elettrica, oggetto di concessione (della durata di 55 anni con scadenza al 30/7/2013) che a suo tempo non ha ottenuto il visto della Corte dei Conti.

La domanda proposta dalla società Acea s.p.a. nei confronti della Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato – S.A.S.I. s.p.a. (succeduta al Consorzio Comprensoriale Acquedottistico del Chietino) di risarcimento dei danni lamentati per l’illecita captazione d’acqua all’esito di altro giudizio conclusosi con la sentenza TSAP 8/5/2006, di condanna del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (succeduto all’Agensud, a sua volta succeduta al Commissario di governo per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno) al risarcimento del danno in favore della società Acea s.p.a. (ma non anche della chiamata Regione Abruzzo e del Consorzio Comprensoriale Acquedottistico del Chietino, rimasto estraneo al giudizio) per il periodo 1992 – 2005, è stata accolta dalla sentenza Trap Roma n. 6 del 2010, che ha – per quanto ancora d’interesse in questa sede – altresì rigettato la domanda di manleva, proposta dalla società S.A.S.I. s.p.a. nei confronti della Regione Abruzzo, cui quest’ultima ha trasferito a partire dal 1992 la gestione, e dal 1995 anche la titolarità, degli impianti.

In parziale accoglimento del gravame interposto dalla società S.A.S.I. s.p.a. (rigettato quello in via incidentale spiegato dalla società Acea s.p.a.) e in conseguente parziale riforma della pronunzia del giudice di prime cure, con sentenze dell’11/6/2013 (non definitiva) e del 1/2/2017 (definitiva) successivamente il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, rideterminando peraltro l’ammontare della somma a titolo di risarcimento liquidata in favore della società Acea s.p.a. (in particolare eliminando lo scomputo operato dal giudice di prime cure in ragione della ritenuta mancanza di prova in ordine all’effettiva utilizzazione dell’acqua potabile).

Ha per il resto confermato la sentenza di 1 grado (rigettando in particolare la domanda di responsabilità o corresponsabilità della Regione Abruzzo, argomentando dal rilievo che la cessione era stata fatta “nello stato di fatto e di diritto” in cui il bene si trovava, stato che era pertanto ben conosciuto dalla società S.A.S.I. s.p.a.), dichiarando – tra l’altro – inammissibile la domanda proposta dalla società S.A.S.I. s.p.a. nei confronti della Regione Abruzzo, in ragione del ravvisato difetto di giurisdizione in ordine alla “tutela giurisdizionale per la lesione di interessi pretensivi all’ottenimento di un provvedimento amministrativo la cui emanazione non è preordinata alla realizzazione di un diritto soggettivo del privato… bensì di interessi pubblici”, qual è la “concessione di sottensione” d’acqua, sicchè la giurisdizione in ordine alla stessa spetta al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in sede di legittimità.

Orbene, va al riguardo osservato come, diversamente da quanto ritenuto e affermato dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nell’impugnata sentenza, emerga con tutta evidenza ex actis che l’odierna ricorrente ha nella specie chiamato in giudizio la Regione Abruzzo per ottenere dalla stessa non già il ristoro della lesione della propria posizione giuridica soggettiva di interesse legittimo sottesa alla procedura di rilascio della concessione per la captazione delle acque dal fiume (OMISSIS), bensì per farne valere, con la “domanda di rivalsa” e di accertamento dell'”obbligo della stessa di tenere (essa) indenne” da “ogni eventuale statuizione di condanna” al risarcimento del danno in favore della società Acea s.p.a. per la sottensione in argomento, da ascriversi viceversa alla Regione medesima, per aver “costretto il Consorzio a proseguire suddetta attività illecita, trasferendo allo stesso, in malafede e in via autoritativa, la gestione e la proprietà delle opere di captazione pur in assenza della necessaria concessione, sottacendo addirittura al cessionario l’esistenza delle pretese risarcitorie dell’Acea”; nonchè per “la mancata adozione dei provvedimenti necessari per porre termine all’illecito, qual è il più volte sollecitato rilascio della concessione”, avendo con “tale comportamento… addirittura aggravato una situazione che… aveva lei stesso creato e “trasferito” forzatamente al Consorzio”.

A tale stregua, al di là dell’impropria denominazione di tale azione in termini di “rivalsa”, e dell’equivoco riferimento nella domanda formulata nei confronti della chiamata in causa Regione all’essere tenuta “indenne”, l’odierna ricorrente ha in realtà agito per far sostanzialmente valere la diretta responsabilità di quest’ultima in ordine alla captazione d’acqua de qua nella specie posta a fondamento della domanda risarcitoria nei suoi confronti proposta dalla società Acea s.p.a.

L’odierna ricorrente ha al riguardo ulteriormente sottolineato come un'”eventuale condanna della Regione per le ragioni sopra esposte non comporterebbe alcun contrasto con il giudicato già formatosi tra di essa e l’Acea nel precedente giudizio intercorso tra di loro e la Cassa per il Mezzogiorno, nel quale è stata esclusa una sua responsabilità per il periodo successivo al 1992, e ciò per la semplice ragione che la ricorrente è rimasta estranea a quel giudizio, per cui la sentenza che lo ha deciso non può esserle opposta sotto nessun profilo e forma, e perchè, oltretutto, i titoli per cui è stata invocata la responsabilità dell’Ente sono diversi, visto che nel precedente giudizio la Regione era stata coinvolta come ente gestore del servizio pubblico, mentre in questo è stata evocata per aver danneggiato il Consorzio Comprensoriale prima, e la Sasi ora, con i comportamenti sopra denunciati”.

Erroneamente dunque il Tsap, anzichè pronunziare sulla domanda proposta dalla società S.A.S.I. s.p.a. nei confronti della Regione Abruzzo, ha dichiarato la medesima inammissibile, in ragione del ravvisato difetto di giurisdizione in ordine alla “tutela giurisdizionale per la lesione di interessi pretensivi all’ottenimento di un provvedimento amministrativo la cui emanazione non è preordinata alla realizzazione di un diritto soggettivo del privato – sì che il suo esercizio illegittimo o mancato determini direttamente la lesione del suo patrimonio – bensì di interessi pubblici – qual è la concessione di sottensione che, per la disciplina innanzi richiamata (T.U. n. 1775 del 1933, art. 43 – 47, D.Lgs. n. 152 del 1999)- demanda alla P.A. di contemperare l’interesse pubblico del preutente con quello richiedente la sottensione, stabilendone i conseguenti obblighi e diritti – la giurisdizione spetta, in linea di principio al giudice amministrativo (nella specie il Tsap in sede di legittimità)”.

Delle impugnate sentenze, assorbito il 7 motivo (con il quale la ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” della L. n. 36 del 1994, art. 2,D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 144, D.Lgs. n. 159 del 1999, art. 22 ratione temporis applicabile, D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 95 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che nel dispositivo delle sentenze impugnate “il Tsap, in funzione di giudice di appello, avrebbe… dovuto dichiarare il suo difetto di giurisdizione sulla domanda di manleva formulata dalla Sasi, indicando al contempo, come giudice munito di giurisdizione, sè stesso quale giudice unico R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, ex art. 143”, laddove ciò ha solo parzialmente fatto nella motivazione), s’impone pertanto la cassazione in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, che in diversa composizione procederà a nuovo esame.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione tra la ricorrente e la società Acea s.p.a., con compensazione tra le medesime delle relative spese. Accoglie il 6 motivo di ricorso, assorbito il 7, Cassa in relazione le impugnate sentenze e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2019

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