Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23550 del 18/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 18/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 18/11/2016), n.23550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17577-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DIA PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.G.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 10/67/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI MILANO SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, emessa il

05/12/2011 e depositata il 12/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione

prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

La CTR di Milano, sezione distaccata di Brescia, ha parzialmente accolto l’appello di G.G. – appello proposto contro la sentenza n. 96/10/2010 della CTP di Brescia che aveva integralmente respinto il ricorso del predetto contribuente – ed ha così accolto l’impugnazione del silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso di IRAP versata per i periodi di imposta anni 1998 al 2007 “limitatamente a quanto versato successivamente al 19.11.1998 e all’8.9.2002”.

La predetta CTR – dato atto che il contribuente aveva esercitato nei predetti anni l’attività di “medico oculista” – ha motivato la decisione evidenziando che dalla copiosa documentazione prodotta era risultato che il predetto non aveva sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente ed aveva svolto la sua attività senza un’organizzazione di capitali o di lavoro altrui, ma con beni strumentali strettamente necessari per l’espletamento della propria professione. Irrilevante, a tal fine, che la produzione dei redditi sia avvenuta in strutture organizzative di terzi, perchè riferibili ad altrui responsabilità o interesse, avendo rilievo solo l’organizzazione riferibile al contribuente. L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La parte contribuente non si è costituita.

Con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia ricorrente prospetta violazione della L. n. 289 del 2002, art. 7 ed evidenzia che il ricorrente si era avvalso della definizione automatica prevista da detta norma per gli anni dal 1997 al 2001 e che l’adesione al condono da ritenersi preclusivo della rimborsabilità delle somme corrisposte nelle menzionate annualità, siccome il comma 13 art. anzidetto contempla espressamente che la definizione automatica, a riguardo di ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione, anche in riferimento alla “applicabilità di esclusioni”.

Il motivo è fondato.

E’ indirizzo ribadito di questa Corte che “In tema di condono fiscale, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, anche nell’ipotesi di asserito difetto del presupposto, giacchè il condono – determinando la formazione di un titolo giuridico nuovo in forza del quale il contribuente volontariamente sceglie di versare le somme risultanti dall’applicazione di parametri predeterminati-costituisce una modalità di definizione “transattiva” della controversia, da cui consegue il componimento delle opposte pretese e quindi l’azzeramento, a fronte di eventuali ulteriori rivendicazioni del Fisco, della richiesta del contribuente al rimborso. (Fattispecie relativa ad istanza di “definizione automatica” dell’IRAP L. 27 dicembre 2002, n. 289, ex art. 7 relativamente alla quale la S.C. ha specificato che essa ha effetto sull’intera imposta e non, quindi, sui singoli accertamenti)” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4566 del 06/03/2015, in termini analoghi Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1967 del 10/02/2012, sia pure con riguardo alla analoga fattispecie prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9).

D’altronde, proprio la L. n. 289 del 2002, art. 7, comma 13 -applicabile nella fattispecie di cui qui si tratta – prevede espressamente che la modalità automatica della definizione del rapporto di imposta, a riguardo delle singole annualità per cui l’istanza è proposta, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, anche con riguardo “all’applicabilità di esclusioni”, perciò con specifico riferimento alla questione di cui si controverte, sicchè il condono costituisce preclusione all’esame del merito.

A riguardo delle annualità considerate nella presente causa tra quelle condonate (e cioè le annualità dal 1998 al 2001) è dunque da considerarsi precluso il diritto al rimborso.

Con il secondo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3) la parte ricorrente – con riguardo al capo di decisione che concerne il rimborso per gli anni residui (2002-2007) – assume l’erroneità della decisione per avere il giudicante omesso di considerare che il contribuente si era avvalso di tre studi situati in tre distinte unità immobiliari site in diverse località e quindi di beni strumentali il cui valore complessivo è superiore a quello medio dei professionisti esercenti analoga attività.

Inoltre la parte ricorrente si duole che il giudicante abbia omesso di considerare che per gli anni in questione il contribuente si era avvalso di servizi forniti da strutture polifunzionali e perciò era risultato inserito in strutture organizzative riferibili ad altro soggetto da cui aveva ricevuto compensi, così fruendo di benefici organizzativi ulteriori ed aggiuntivi.

Il motivo è fondato quanto al primo profilo, infondato quanto al secondo.

Va premesso che si è recentemente consolidato il principio che “In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’ “autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto) il ricorso contro la decisione di merito che aveva escluso l’autonomia organizzativa di uno studio legale dotato soltanto di un segretario e di beni strumentali minimi)” (Sez. U, Sentenza n. 9451 dcl 10/05/2016, Rv. 639529).

La sentenza impugnata ha senz’altro fatto cattivo governo di tale principio, posto che non ha adeguatamente considerato che il G. pacificamente si avvaleva di tre studi per l’esercizio della professione autonoma di oculista e dunque non ha concretamente valutato il superamento del “minimo indispensabile” ai fini di tale attività.

Va peraltro poi rilevato che questa Corte ha affermato che “In base al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 ai fini della soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista) non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi, sicchè non sono soggetti ad IRAP i compensi che un medico percepisca per le attività da lui svolte “extra moenia” presso strutture sanitarie” (Sez. 6 – 5, Sentenza n. 14878 del 16/07/2015, Rv. 636056).

Il che induce ad affermare che il secondo profilo della censura de qua sia infondato.

Per le ragioni suddette, la sentenza impugnata merita cassazione con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016

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