Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2355 del 31/01/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 2355 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA

ORDINANZA

sul ricorso 28071-2014 proposto da:
CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ DI FATTO tra i
signori BALASTRO GIUSEPPE, BALASTRO SANTI, BALASTRO
CARMELO NATALE, MOSCHELLA ROSA in persona del
Curatore Avv. CARLO DE FRANCESCO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 265, presso
lo

studio

dell’avvocato

TERESA

GIGLIOTTI,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI MIASI
2017

giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –

2332
contro

IMPREPAR-IMPREGILO PARTECIPAZIONI SPA in persona del
suo amministratore delegato e legale rappresentante

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Data pubblicazione: 31/01/2018

pro

tempore

Dott.

VITTORIO

MARIA

FERRARI

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. DE PRETIS
86, presso lo studio dell’avvocato LEONARDA SILIATO
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIUSEPPE SANTILANO giusta procura speciale in calce

– controricorrente contro

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 662/2013 della CORTE D’APPELLO
di MESSINA, depositata il 04/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 29/11/2017 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA PELLECCHIA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,
in persona del Sostituto Procuratore generale CORRADO
MISTRI, che ha concluso per la declaratoria di
inammissibilità del ricorso;

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al controricorso;

Rilevato che:
1. Nel 1988, la ditta Eredi Balastro convenne in giudizio il
Raggruppamento di Imprese Lodigiani – Cimmontubi (oggi Imprepar
Impregilo Partecipazioni S.p.a.) e il Consorzio per l’Autostrada
Messina-Catania (oggi Consorzio per le Autostrade Siciliane),
esponendo che nel 1985, a seguito di imponenti piogge, il torrente

capannoni di sua proprietà, danneggiando strutture, macchinari e
prodotti ivi allocati; in quel periodo, il Raggruppamento convenuto,
nell’eseguire i lavori di costruzione dell’acquedotto, aveva lasciato sulla
sponda del torrente una enorme quantità di sabbia e terra, che con le
piogge aveva formato una massa tale da arrestare il deflusso delle acque;
che il Consorzio, qualche anno prima, aveva demolito senza più
ricostruirlo un tratto di muro di protezione delle acque proprio
all’altezza del proprio stabilimento e non aveva curato di manutenere i
cunettoni di raccolta delle acque di deflusso dalla carreggiata
dell’autostrada. Chiese quindi la condanna delle società convenute al
risarcimento del danno.
Dette società, costituendosi, respinsero ogni addebito.
Assegnata alla sezione stralcio ed interrotta per il fallimento dell’attrice,
la causa venne riassunta dal curatore del fallimento che insistette nelle
originarie domande.
Il Tribunale di Messina, espletata una c.t.u., con sentenza n. 1495/2005,
accolse la domanda attorea, dichiarando che i danni provocati alla ditta
Eredi Balastro erano da attribuirsi per il 90% a cause naturali, per 1’8% a
responsabilità del Consorzio e per il 2% a responsabilità del
Raggruppamento.
2. La decisione è stata riformata dalla Corte d’Appello di Messina, con
sentenza n. 662 del 4 ottobre 2013.

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Allume di Roccalumera era fuoriuscito dall’alveo ed aveva invaso i

La Corte, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui una
comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti
può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani
colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa
naturale non imputabile, ha ritenuto errata la decisione di primo grado
che aveva riconosciuto un concorso tra cause naturali e cause umane,

(pari al 90%)
La Corte ha quindi rilevato che, dalla c.t.u., non sarebbero emerse
condotte dei convenuti, preesistenti al nubifragio, che possano ritenersi
causalmente collegate alla tracimazione del torrente.
In particolare, in base alla stessa c.t.u. non sarebbe accertato se all’epoca
dell’alluvione il Raggruppamento avesse in corso lavori. Anzi, la c.t.u.
introdurrebbe margini di dubbio sulla riconducibilità degli accumuli di
materiali da riporto ai lavori del Raggruppamento o, piuttosto, ad altra
impresa che aveva concluso i lavori un anno prima e che era stata già
chiamata ad eseguire lavori suppletivi con apposita perizia di variante.
Dalla c.t.u. non sarebbero emerse nemmeno prove dell’esistenza del
muro di protezione asseritamente demolito dal Consorzio. Inoltre,
sarebbero del tutto generiche le affermazioni del giudice di primo grado
circa la responsabilità del medesimo Consorzio per la mancata
previsione progettuale di opere idonee per la sistemazione idraulica del
torrente; la preesistenza dei capannoni della ditta Balastro rispetto
all’epoca di realizzazione dell’autostrada non sarebbe provata e sarebbe
anzi messa in dubbio dalla documentazione prodotta dal Consorzio.
Infine, lo stato di abbandono della scarpata autostradale, anche
ammesso che abbia potuto ostacolare il deflusso delle acque provenienti
dall’autostrada, non potrebbe aver avuto che una incidenza
notevolmente inferiore rispetto alla tracimazione del torrente.

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peraltro attribuendo alle prime incidenza assolutamente preponderante

Di conseguenza, secondo la Corte di Appello, va escluso il concorso
della condotta antecedente delle convenute nella causazione dell’evento
lesivo, e va invece riconosciuta efficienza causale esclusiva alla causa
naturale, costituita dallo straripamento del torrente per le ingenti
piogge.
3. Avverso tale decisione, propone ricorso in Cassazione la curatela del

Balastro e Rosa Moschella, sulla base di tre motivi. Ha depositato anche
memoria.
3.1 Resiste con controricorso, illustrato da memoria, la Imprepar —
Impregilo Partecipazioni S.p.a. L’intimato Consorzio per le Autostrade
Siciliane non ha svolto difese.

Considerato che:
4.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta “violazione ed erronea
applicazione dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3.
Erronea esclusione dell’ammissibilità di causa umana e causa naturale in
percentuali diverse”.
La Corte d’appello di Messina avrebbe errato nell’escludere in radice la
possibilità di ripartire la responsabilità dei danni in misura percentuale
tra causa umana e causa naturale.
Il principio secondo cui non sarebbe contemplata la concorrenza di più
cause anche, allorché si siano, in parte riconducibile attività umana ed in
parte naturali, sarebbe contraddetto dalle sezioni unite della Corte di
Cassazione, secondo cui “qualora un determinato evento dannoso sia
riconducibile a volte alle cause naturali a volte alle cause umane, non si
versa in ipotesi di concorso di cause finalizzata alla produzione di uno
stesso evento, bensì di eventi diversi, ciascuno con una propria causa”,
con la conseguenza che “non vige il principio per cui il fatto dannoso
va addebitato per intero o alla casualità naturale o a quella umana,

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Fallimento della società di fatto tra Giuseppe, Santi e Carmelo Natale

sicché il giudice può procedere all’attribuzione percentuale delle relative
responsabilità”.
Il motivo è infondato.
Diversamente da quanto sostiene il ricorrente, le Sezioni Unite, nella
sentenza richiamata, non hanno contraddetto il principio secondo cui,
in materia di accertamento del rapporto di causalità nella responsabilità

di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di
comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana
imputabile ed una concausa naturale non imputabile”, con la
conseguenza che “qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali
che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento
imputabile dell’uomo siano sufficienti a determinare l’evento di danno
indipendentemente dal comportamento medesimo, l’autore dell’azione
o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità
dell’evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in
concreto di efficienza causale; qualora, invece, quelle condizioni non
possano dar luogo, senza l’apporto umano, all’evento di danno, l’autore
del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le
conseguenze da esso scaturenti secondo normalità” (Cass. civ. Sez.
Unite, Sent., 21-11-2011, n. 24408).
La fattispecie in esame della Sezioni Unite riguardava infatti il diverso
caso di una pluralità di eventi (una serie di allagamenti) autonomi fra
loro, dovuti a volte alle cause naturali ed altre volte a condotte umane,
in relazione ai quali non era applicabile il suddetto principio, dettato
invece per l’ipotesi di concorso di cause nella produzione del medesimo
evento.
Come affermato dalle stesse Sezioni Unite, “compete al giudice del
merito stabilire se si sia in presenza di un evento dannoso unico
imputabile a più cause, stabilendosi – se del caso – l’efficienza causale di
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extracontrattuale, “una comparazione del grado di incidenza eziologica

ciascuna condotta o causa, ovvero se si sia in presenza di una pluralità
di eventi dannosi (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 21-11-2011, n. 24408; cfr.
anche Cass. 04/02/1992, n. 1147)”.
Nella fattispecie, come già rilevato, la sentenza impugnata ha accertato
in fatto che l’unico evento dannoso, la tracimazione del torrente, era
stato causato dalle ingenti piogge.

documenti allegati alla c.t.u. e di fatti decisivi per il giudizio in relazione
all’art. 360 n. 5″.
La Corte di appello di Messina non avrebbe tenuto conto né della c.t.u.
né dei documenti allegati alla stessa, dai quali emergerebbe che il
Raggruppamento non ha dato la prova, che gli sarebbe spettata ex art.
2697 c.c., di aver ultimato i lavori e di aver consegnato gli stessi.
Inoltre, sarebbe illogica ed incomprensibile l’ulteriore considerazione
svolta dalla Corte d’appello, secondo la quale la rilevata assenza di altre
imprese sui luoghi – essendo risultato certo che l’ultima impresa aveva
consegnato i lavori un anno prima dell’inondazione – piuttosto che
indebolire, rafforzerebbe l’incertezza della riconducibilità di detti
accumuli di terra ai lavori svolti dal Raggruppamento.
Quanto alla posizione del Consorzio, secondo il ricorrente, la Corte
omette di considerare che dalla c.t.u. risulterebbe che la costruzione
dell’autostrada sarebbe di epoca più recente rispetto alla costruzione
dello stabilimento dove sono ubicati i capannoni oggetti di causa, che la
scarpata autostradale si presenterebbe in stato di abbandono e priva di
segni di recente manutenzione, che dallo stato dei luoghi emergerebbe
che nella zona in esame si trova un muro d’argine in conglomerato
cementizio, che le circostanze della vicinanza dello stabilimento rispetto
al costruendo viadotto e lo stato in cui si trovava il torrente non
potevano non essere note al Consorzio all’epoca della costruzione del
viadotto e avrebbero imposto in sede progettuale una particolare
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4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di

attenzione, ad esempio prevedendo idonee opere di sistemazione
idraulica del torrente e comunque una continua manutenzione.
Il motivo è inammissibile perché finalizzato ad ottenere il riesame ed
una nuova e più favorevole valutazione degli accertamenti contenuti
nella c.t.u. e dei documenti alla stessa allegati.
Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, dalla motivazione della

esaminati dalla Corte, la quale ha ritenuto che, in base agli stessi, non
potesse ritenersi provato che all’epoca dell’alluvione fossero in corso
lavori riconducibili al raggruppamento, che all’altezza dello stabilimento
fosse presente un muro e che questo fosse stato demolito dal
Consorzio, che i capannoni dello stabilimento danneggiati fossero
preesistenti alla costruzione dell’autostrada.
Il giudice del merito ha inoltre ritenuto che i rilievi circa la mancata
previsione progettuale di opere idonee per la sistemazione idraulica del
torrente fossero del tutto generici e che l’eventuale presenza di ostacoli
al deflusso delle acque derivante dallo stato di abbandono della scarpata
autostradale non potrebbe avere avuto un’incidenza superiore rispetto
all’esondazione del torrente dovuto alle forti pioggie.

4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la “violazione e falsa
applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. in
ordine all’errato riparto dell’onere della prova”.
Secondo il fallimento, la sentenza impugnata omette completamente di
considerare che sarebbe stato onere dei convenuti, odierni resistenti
provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Sarebbe stato il Raggruppamento a dover provare di non avere lavori in
corso di esecuzione, o di averli ultimati, così come sarebbe stato il
Consorzio a dover provare di non essere tenuto ad adottare, sia in fase
di progettuale che di esecuzione, misure di cautele idonee a prevenire

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sentenza impugnata emerge che tali elementi sono stati compiutamente

danni di tal genere e di aver assolto all’obbligo della manutenzione
necessaria.
Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il
ricorrente non indica in quale sede abbia sollevato la questione della
spettanza dell’onere della prova.
Peraltro, l’eventuale attribuzione di tale onere agli enti convenuti

diversa da quella prevista ex art. 2043 c.c., che non risulta essere mai
stata dedotta dal fallimento ricorrente.
5. Ma i tre motivi sarebbero ugualmente inammissibili perché la
sentenza accerta in fatto la mancanza di alcun nesso tra il danno
lamentato ed il comportamento dei convenuti. Tale accertamento (v. 2°
motivo) non è però censurabile in cassazione e questa considerazione è
assorbente sia rispetto al 1° m. (è inconferente discutere in astratto del
concorso tra causa umana e causa naturale), sia rispetto al 2° (è
inconferente discutere di onere della prova a fronte dell’accertamento
della mancanza di efficienza causale).
6. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in
favore della controricorrente Imprepar — Impregilo Partecipazioni
S.p.a., delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 7.200,00
per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,
agli esborsi liquidati in euro 200, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito
dall’art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

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implicherebbe il riconoscimento in capo agli stessi di una responsabilità

dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art.
13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza

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