Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2355 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.31/01/2017),  n. 2355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22228-2015 proposto da:

D.C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, V. G. CAMOZZI 1,

presso lo studio dell’avvocato DELFO MARIA SAMBATARO, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS) già EQUITALIA GERIT SPA, in persona del

Resp. del Contenzioso della Direzione Regionale Lazio, dott.ssa

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F P DE’ CALBOLI

60, presso lo studio dell’avvocato SEBASTIANO DI BETTA, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

PREFETTURA DI ROMA, in persona del Prefetto pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende per

legge;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 8058/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

15/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato DELFO MARIA SAMBATARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS LUISA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza impugnata, pubblicata il 15 aprile 2015, il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello proposto da D.C.F. nei confronti di Equitalia Sud S.p.A. e della Prefettura di Roma, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma depositata in data 26 febbraio 2013 n. 7229, con la quale era stata rigettata l’opposizione all’esecuzione, avanzata dal D.C. ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., contro il sollecito di pagamento n. (OMISSIS) emesso da Equitalia Sud in data 30 marzo 2012; il Tribunale ha compensato le spese.

2. D.C.F. ha proposto ricorso per Cassazione con un motivo, illustrato da memoria.

Equitalia Sud S.p.A. si è difesa con controricorso.

Il Prefetto di Roma, rappresentato dall’Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto di partecipare alla discussione, ma all’udienza del 30 novembre 2016 è stato presente soltanto il procuratore del ricorrente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, relativamente all’art. 324 cod. proc. civ. e art. 2909 cod. civ., l’omesso esame del giudicato esterno formatosi a seguito della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 39403/12, che ha annullato i provvedimenti sottesi (cartella di pagamento e verbale di accertamento) al sollecito di pagamento oggetto del presente giudizio.

Il ricorrente deduce che, nonostante alla prima udienza, tenuta il 13 febbraio 2014, il procuratore di parte appellante avesse prodotto detta sentenza con l’attestazione del suo passaggio in giudicato e nonostante avesse ribadito la circostanza con la precisazione delle conclusioni, il giudice d’appello non ne ha tenuto conto, incorrendo perciò nel vizio denunciato.

4. Il motivo è fondato e va accolto.

I principi di diritto da applicare sono quelli richiamati nel ricorso e, precisamente quelli che risultano dalla seguente massima:

– “Poichè nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità di ufficio delle eccezioni, derivando invece la necessità dell’istanza di parte solo dall’esistenza di una eventuale specifica previsione normativa, l’esistenza di un giudicato esterno, è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito. Del resto, il giudicato interno e quello esterno, non solo hanno la medesima autorità che è quella prevista dall’art. 2909 cod. civ., ma corrispondono entrambi all’unica finalità rappresentata dall’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, le quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando l’autorità del giudicato riconosciuta non nell’interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell’interesse pubblico, essendo essa destinata a esprimersi – nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile – per l’intera comunità. Più in particolare, il rilievo dell’esistenza di un giudicato esterno non subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loro allegazione può essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito. Da ciò consegue che, in mancanza di pronuncia o nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia affermato la tardività dell’allegazione – e la relativa pronuncia sia stata impugnata il giudice di legittimità accerta l’esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice del merito” (così Cass. S.U. n. 226/01 e la giurisprudenza di legittimità successiva; per la quale, cfr. anche Cass. ord. n.12159/11, con principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1).

4.1. – Risulta dagli atti che con la sentenza n. 39403/12 depositata il 14 settembre 2012 il Giudice di Pace di Roma ha annullato la cartella esattoriale n. 097 2004 0270719443 (oltre che la successiva intimazione di pagamento del 2009) ed il verbale di accertamento sotteso, relativo ad una violazione al codice della strada commessa da D.C.F.; che la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria del 19 agosto 2013; che la deduzione del giudicato esterno venne fatta nel giudizio di appello concluso con la sentenza qui impugnata, mediante produzione della sentenza passata in giudicato alla prima udienza tenuta dal Tribunale di Roma, in sede di gravame, in data 13 febbraio 2014 (per come risulta dal verbale di udienza), nonchè mediante la corrispondente richiesta in sede di precisazione delle conclusioni all’udienza del 14 gennaio 2015 (per come risulta dal verbale di udienza).

Contrariamente a quanto si sostiene nel controricorso, l’esistenza del giudicato esterno è stata eccepita sin dalla prima udienza dinanzi al giudice di appello e nel corso di questo giudizio, anche all’udienza di precisazione delle conclusioni. In applicazione del principio di diritto sopra richiamato, non è necessario verificare se il giudicato si fosse formato prima o dopo la notificazione dell’atto di citazione in appello, effettuata il 12 giugno 2013 (verifica, su cui tanto insiste la difesa della resistente), in quanto il giudice d’appello avrebbe dovuto comunque tenere conto delle statuizioni definitive di cui alla sentenza del Giudice di Pace n. 39403/12, passata in giudicato.

5.- La sentenza impugnata, che non contiene alcun cenno all’eccezione di giudicato esterno dell’appellante, va perciò cassata.

Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte può decidere nel merito.

La sentenza del Giudice di Pace n. 39403/12 ha annullato, come detto, la cartella esattoriale n. n. 097 2004 0270719443 ed il relativo verbale di accertamento. Questi atti risultano essere posti a fondamento del sollecito di pagamento oggetto del presente giudizio, che quindi costituisce una lite dipendente, in quanto relativa al medesimo rapporto, tra le stesse parti, che ha formato oggetto dell’accertamento definitivo.

Infatti, il giudicato di annullamento degli atti presupposti comporta l’invalidità derivata degli atti successivi, relativi al(l’avvio del) medesimo procedimento di riscossione esattoriale. Ne consegue l’accoglimento dell’opposizione proposta da D.C.F. avverso il sollecito di pagamento n. (OMISSIS); questo va perciò annullato.

La sopravvenienza del giudicato nelle more tra il primo ed il secondo grado di giudizio costituisce ragione di compensazione delle spese dei gradi di merito. Le spese del giudizio di cassazione seguono invece la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ..

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione proposta da D.C.F. ed annulla il sollecito di pagamento n. (OMISSIS). Compensa le spese dei gradi di merito; condanna il Prefetto di Roma ed Equitalia Sud S.p.A., in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nell’importo complessivo di Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso contributo unificato, spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, avv. Sambataro Delfo Maria, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ..

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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