Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2355 del 03/02/2020

Cassazione civile sez. I, 03/02/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 03/02/2020), n.2355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34832/2018 proposto da:

N.P.C., rappresentato e difeso dall’avv. Ivana

Calcopietro;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, (OMISSIS), Commissione Territoriale Per il

Riconoscimento Della Protezione Internazionale Crotone;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANZARO, depositata il

08/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/12/2019 da Dott. NAZZICONE LOREDANA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Catanzaro, con il decreto dell’8 ottobre 2018, n. 3313, ha respinto il ricorso proposto dal richiedente, cittadino della Nigeria, proveniente dalla Libia, avverso la decisione della Commissione territoriale.

Non svolge difese l’intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso prospetta quattro motivi:

1) omesso esame di fatti decisivi, violazione dell’art. 111 Cost., artt. 112,115,116,132 c.p.c. e art. 118 att. c.p.c., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, perchè il tribunale non ha considerato la situazione di prigionia di un anno, subita in Libia;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115,116,132 c.p.c., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, perchè il giudice ha esaminato solo la situazione della Nigeria e non quella della Libia;

3) violazione e falsa applicazione del’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c. e art. 118 att. c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2008, artt. 14, 17, art. 8 direttiva 2004/83/CE, oltre ad omesso esame di fatti decisivi, perchè il tribunale non ha ritenuto non pericolosa la zona di provenienza di Edo State, mentre esiste una situazione di violenza generalizzata in tutta la Nigeria;

4) omesso esame di fatti decisivi, violazione degli artt. 2 e 8 Cedu, artt. 2, 10 e 111 Cost., artt. 112,115,116,132 c.p.c., art. 118 att. c.p.c., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, perchè non è stata concessa la protezione umanitaria, quando il richiedente ha una lesione al braccio destro e la situazione sanitaria in Nigeria è critica.

2. – Secondo il decreto impugnato, il racconto dei fatti svolto dal richiedente – che narra di essere nato nell’Edo State, essersi trasferito a (OMISSIS) per ragioni di studio; di avere perso il padre, re del villaggio, onde egli aveva diritto a succedergli, ma uno zio aveva preso il suo posto ed assoldato tre uomini per ucciderlo, ma egli era fuggito, riportando una ferita al braccio; di avere lasciato il paese transitando in Libia per un anno – è “gravemente lacunoso, sommario e stereotipato, non espressivo di una vera vicenda personale”, perchè manca qualsiasi dettaglio ed informazione, motivando ampiamente tale ritenuta conclusione di inattendibilità radicale.

Ha accertato, inoltre, che la regione di provenienza (Nigeria, Edo State) non è caratterizzata da una situazione di violenza indiscriminata o di conflitti, nè ivi sussiste la mancanza di condizioni minime; nè egli appartiene ad una particolare categoria soggettiva svantaggiata, avendo solo allegato una pretesa malattia al braccio, che tuttavia non è tale, apparendo piuttosto una malformazione genetica, non essensosi nel nel senso di una possibile correzione espressi neppure i sanitari italiani.

Quanto alla condizione in Libia, ha rilevato che il richiedere è cittadino nigeriano, che la situazione dell’altro paese non rileva e che egli sarebbe rimpatriato in Nigeria.

3. – Ciò posto, i motivi primo e secondo, i quali insistono nel proporre il rilievo della situazione della Libia, sono destituiti di fondamento.

Questa Corte ha già chiarito come “Nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che in un paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide” (Cass. 06-12-2018, n. 31676; Cass. 0602-2018, n. 2861; nonchè le pronunce non massimate Cass. 20-052019, n. 13555; Cass. 15-05-2019, n. 13082; Cass. 15-05-2019, n. 13084; Cass. 15-05-2019, n. 13102; Cass. 10-05-2019, n. 12624; Cass. 10-05-2019, n. 12623; Cass. 08-02-2019, n. 3848; ed altre).

4. – Con riguardo al terzo motivo, esso intende riproporre un giudizio di fatto, mentre non tiene conto del giudizio di radicale non credibilità espresso sul richiedente.

Al riguardo, va ricordato che questa Corte, ancora di recente (cfr. Cass. n. 18431 del 2019), ha ribadito quale sia il riparto degli oneri di allegazione e prova, ed in qual senso debba essere intesa la nozione di “cooperazione istruttoria” invocata dal ricorrente, ricondotta alla previsione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

In primo luogo, l’attenuazione del principio dispositivo, in cui la “cooperazione istruttoria” consiste, si colloca non sul versante dell’allegazione, ma esclusivamente su quello della prova, in quanto l’allegazione deve essere adeguatamente circostanziata, dovendo il richiedente presentare “tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la… domanda”, ivi compresi “i motivi della sua domanda di protezione internazionale” (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1 e 2), con la precisazione che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda medesima, sul piano probatorio, giacchè, in mancanza di altro sostegno, le dichiarazioni del richiedente sono considerate veritiere soltanto, tra l’altro, “se l’autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi” (art. 3, comma 5, del medesimo D.Lgs.). Ne consegue che solo quando colui che richieda il riconoscimento della protezione internazionale abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto sorge il potere-dovere del giudice di accertare, anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel paese straniero di origine dell’istante, si registrino i fenomeni tali da giustificare l’accoglimento della domanda (cfr. Cass. n. 17069 del 2018). Al contrario, se l’allegazione manca, l’esito della domanda è segnato, in quanto la richiesta di protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (cfr. Cass. n. 19197 del 2015).

Infatti, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati”, è stato condivisibilmente interpretato da questa Corte nel senso che l’obbligo di acquisizione delle informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti nella richiesta di protezione internazionale, non potendo, per contro, il cittadino straniero lamentarsi della mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi riferita a circostanze non dedotte, ai fini del riconoscimento della protezione (cfr. Cass. n. 30105 del 2018, in motivazione, ribadita dalla più recente Cass. n. 9842 del 2019).

Una volta assolto l’onere di allegazione, il dovere dell’autorità giudiziaria di cooperazione istruttoria, e, quindi, di acquisizione officiosa degli elementi istruttori necessari è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del paese di origine e non alle individuali condizioni del soggetto richiedente, poichè è evidente che, mentre il giudice è anche d’ufficio tenuto a verificare se nel paese di provenienza sia obiettivamente sussistente una situazione talmente grave da costituire ostacolo al rimpatrio del richiedente, egli non può essere chiamato – nè, d’altronde, avrebbe gli strumenti per farlo – a supplire a deficienze probatorie concernenti la situazione personale del richiedente medesimo, dovendo a tal riguardo soltanto effettuare la verifica di credibilità prevista nel suo complesso dal comma 5 del D.Lgs. n. 251 del 2007, già citato art. 3.

5. – Il quarto motivo è manifestamente inammissibile, avendo il tribunale, nell’ambito del giudizio di fatto ad esso demandato, valutato come la situazione allegata non integri particolare situazione di vulnerabilità e non importi una particolare possibilità di cura in Italia. Tale accertamento non è ora suscettibile di ripetizione, trattandosi di sede di pura legittimità.

6. – In sostanza, il ricorrente ha posto a fondamento della propria domanda di protezione internazionale una vicenda scarsamente credibile, riguardo alla quale non vi era alcun dovere di cooperazione istruttoria e che doveva e poteva essere scrutinata soltanto sulla base della sua intrinseca credibilità: credibilità che il giudice merito ha escluso, con giudizio qui non ulteriormente sindacabile per le ragioni già precedentemente evidenziate.

In conclusione, i motivi mirano ad opporre alla valutazione fattuale contenuta nel decreto impugnato una propria alternativa interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica del vizio di violazione di legge, volendo ottenerne una rivisitazione (e differente ricostruzione), in contrasto con il granitico orientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un ulteriore grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., e multis, Cass. n. 27686 del 2018; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014; Cass., sez. un., n. 7931 del 2013).

7. – Non vi è luogo alla regolazione delle spese, non avendo l’intimata P.A. svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2020

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