Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2355 del 03/02/2014


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Civile Decr. Sez. 6 Num. 2355 Anno 2014
Presidente:
Relatore:

sul ricorso proposto da:
MEROLA Angelo (MRL NGL 26C25 A460V), MEROLA Rosina (MRL RSN 53C47 A460J),
MEROLA Antonio (MRL NTN 62R28 A460L), tutti quali eredi di Marra Anella, rappresentati e
difesi, per procura speciale a margine del ricorso, dall’Avvocato Giancarlo Capuano, è
elettivamente domiciliati in Roma, viale G. Mazzini n. 131, presso lo studio dell’Avvocato F.
Franceschi;
ricorrenti

contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è
domiciliato per legge;

con troricorrente

avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli n. 150 del 2013, depositato in data 16 gennaio
2013.
Il Consigliere coordinatore
Letta la rinuncia al ricorso proposto da Merola Angelo, Merola Rosina e Merola Antonio, quali
eredi di Marra Anella, ritualmente notificata la Ministero della giustizia
rilevato che la rinuncia, stante la sua ritualità, comporta l’estinzione del giudizio, non essendo a tal
fine necessaria l’accettazione della controparte costituita;
ritenuto che, quanto alle spese del giudizio, tenuto conto delle ragioni della rinuncia (accoglimento
della istanza di correzione di errore materiale proposta alla Corte d’appello di Napoli), sussistono
giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità;
ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come
modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006.
PER QUESTI MOTIVI

Data pubblicazione: 03/02/2014

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa tra le parti le spese. Dispone che del presente
decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di
dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.
Così deciso in Roma il 24 gennaio 2014

Il Consigliere coordinatore

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