Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23549 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/10/2020, (ud. 17/07/2020, dep. 27/10/2020), n.23549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4257/2015 proposto da:

Equitalia Sud S.p.A. (subentrata ad Equitalia Polis S.p.A. ed oggi

A.d.e.r), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv.

Francesco Russo, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via

Premuna n. 1/A, presso l’avv. Roberto Diddoro;

– ricorrente –

contro

Conceria Vesuvio s.a.s. di E.M.R., in persona del

socio accomandatario E.M.R., rappresentata e difesa

dall’avv. Roberta Bonadeo, elettivamente domiciliata in Roma, alla

via Luigi Calamatta n. 16, presso l’avv. Roberta Paparo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6320/1/14 della Commissione tributaria

regionale della Campania, pronunciata in data 3 giugno 2014,

depositata il 23 giugno 2014 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 17 luglio

2020 dal Consigliere Andreina Giudicepietro.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Equitalia Sud S.p.A. (subentrata ad Equitalia Polis S.p.A. ed oggi A.d.e.r) ricorre con due motivi avverso la Conceria Vesuvio s.a.s. di E.M.R., in persona del socio accomandatario E.M.R., per la cassazione della sentenza n. 6320/1/14 della Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito C.t.r.), pronunciata in data 3 giugno 2014, depositata il 23 giugno 2014 e non notificata, che ha accolto l’appello della società contribuente, in controversia concernente l’impugnazione della cartella di pagamento per maggiori imposte relative all’anno 2007, ritenendo che Equitalia non avesse dato prova della rituale notifica della cartella ed, in particolare, della ricezione della raccomandata prevista dall’art. 140 c.p.c., comma 3;

a seguito del ricorso la Conceria Vesuvio s.a.s. di E.M.R. resiste con controricorso;

il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17 luglio 2020;

la controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denunzia la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4;

secondo la ricorrente, la C.t.r. avrebbe errato nel non rilevare l’inammissibilità dell’appello, atteso che lo stesso conteneva motivi nuovi, relativi ai vizi di nullità della notifica della cartella di pagamento, rispetto a quelli formulati nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (ove si era eccepita l’omessa notifica della cartella di pagamento);

con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 145 c.p.c., del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, lett. e) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

secondo la ricorrente, la notifica della cartella di pagamento era stata effettuata secondo il rito degli irreperibili, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e) che non prevede l’invio della raccomandata;

il secondo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del primo;

la ricorrente ha trascritto la relata di notifica (pag.14 del ricorso), da cui risulta che l’agente notificatore, dopo aver constatato l’irreperibilità del destinatario, aveva provveduto al deposito dell’atto presso il Comune, affiggendo all’albo l’avviso di deposito;

inoltre, la ricorrente, senza alcun contrasto con le argomentazioni di controparte sul punto, asserisce di aver depositato la documentazione attinente alla notifica fin dal primo grado di giudizio;

dunque, l’irreperibilità assoluta della società destinataria ha comportato la conseguente legittima applicazione della modalità di notificazione adottata D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 60, lett. e) che non prevede l’invio della raccomandata informativa;

ed invero, “in tema di notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 la notificazione deve essere effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c. solo quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perchè questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, mentre deve essere effettuata applicando la disciplina di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e) quando il messo notificatore non reperisca il contribuente, che, dalle notizie acquisite all’atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto. Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, va evidenziato che nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute nè con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purchè emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame” (Cass. sent n. 20425/07);

quindi, nell’ipotesi in cui il messo notificatore non rinvenga l’effettiva abitazione o l’ufficio o l’azienda del contribuente nell’ambito del Comune di domicilio fiscale, la notificazione ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e) è ritualmente eseguita mediante deposito dell’atto nella casa comunale e affissione dell’avviso di deposito nell’albo del Comune, senza necessità di comunicazione all’interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, nè di ulteriori ricerche al di fuori del detto Comune (vedi, da ultimo, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3378 del 12/02/2020);

nel caso di specie, nella sede legale della società, risultante dalle visure camerali, il destinatario della notifica risultava irreperibile, pertanto l’agente notificatore ha legittimamente eseguito la notifica con le modalità di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett.e);

in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessario alcun ulteriore accertamento in fatto, il ricorso originario va rigettato, ex art. 384 c.p.c., comma 2;

le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, mentre sussistono giusti motivi per compensare quelle del doppio grado di merito.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso introduttivo;

condanna la società controricorrente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito;

compensa le spese del doppio grado di merito.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

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