Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23549 del 10/11/2011

Cassazione civile sez. II, 10/11/2011, (ud. 07/10/2011, dep. 10/11/2011), n.23549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 22322/05) proposto da:

S.A. (c.f. (OMISSIS)) rappresentato e difeso

dall’avv. Militerni Innocenzo e con lo stesso elettivamente

domiciliato presso lo studio degli avv.ti Gagliardi – Militerni in

Roma, via F.S. Nitti n. 11, giusta procura speciale a margine del

ricorso in cassazione;

– ricorrente –

contro

– Condominio dello stabile in (OMISSIS) (c.f.

(OMISSIS)) in persona dell’amministratore p.t. dr. O.

M. rappresentato e difeso dall’avv. Renzi Michele, giusta

procura a margine del controricorso elettivamente domiciliato presso

lo studio dell’avv. Crisci Francesco in Roma, via Degli Scipioni n.

8;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso incidentale (iscritto al n.r.g. 24496/05)

proposto da:

– Condominio dello stabile in (OMISSIS) (c.f.

(OMISSIS)) in persona dell’amministratore p.t. dr. O.

M. rappresentato e difeso dall’avv. Renzi Michele, giusta

procura a margine del ricorso incidentale; elettivamente domiciliato

presso lo studio dell’avv. Crisci Francesco in Roma, via Degli

Scipioni n. 8;

– ricorrente incidentale –

contro

S.A. (c.f. (OMISSIS)) rappresentato e difeso

dall’avv. Militerni Innocenzo e con lo stesso elettivamente

domiciliato presso lo studio degli avv.ti Gagliardi – Militerni in

Roma, via F. S. Nitri n. 11, giusta procura speciale a margine del

ricorso in cassazione;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 12117/05,

dep.ta il 26/04/2005 e notificata il 26/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

07/10/2011 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso, per quanto di ragione, assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.A., proprietario di un appartamento al piano terreno – con annesso giardino – e di un garage siti in uno stabile in (OMISSIS), propose – per quello che qui ancora conserva interesse – due distinti giudizi contro il Condominio: con il primo si oppose all’ingiunzione di pagare le spese per l’erogazione del servizio di riscaldamento; con il secondo chiese la condanna dell’ente di gestione alla restituzione di quanto pagato – per il suddetto servizio – in eccedenza rispetto a quanto effettivamente usufruito e perchè lo stesso Condominio fosse condannato a risarcirgli i danni cagionati dall’erroneo posizionamento di una canna fumaria a servizio comune.

Il Tribunale di Napoli, pronunziando sentenza n. 11.410/2001, condannò il Condominio a restituire all’attore lire 699.675, indebitamente percepite per le spese di riscaldamento, e respinse le domande dirette alla diversa ubicazione della canna fumaria ed al risarcimento dei danni. La Corte d’Appello di Napoli, decidendo con sentenza n. 12.117/2005 sul gravame del S. e su quello incidentale del Condominio, respinse il primo ed accolse il secondo, riformando la condanna alla restituzione di lire 699.675. La Corte distrettuale pervenne a tale conclusione osservando: 1 – quanto alle domande relative alla canna fumaria, che sarebbe rimasto accertato che il manufatto – posto innanzi al giardino dell’appellante e determinandone quindi una limitazione all’accesso – era stato poi spostato e che nella nuova posizione esso non determinava limitazioni della veduta dal giardino nè pregiudicava la luminosità dell’appartamento; 2 – quanto al risarcimento del danno sofferto dal S. prima di detto spostamento, che l’appellante non avrebbe dimostrato la concreta incidenza patrimoniale del pregiudizio sofferto in passato; 3 – quanto all’opposizione all’ingiunzione di pagare la quota condominiale per il riscaldamento, che illegittimamente il S. avrebbe fatto ricorso all’exceptio inadimplenti non est adimplendum, al fine di non corrispondere le spese di esercizio del servizio, non essendovi nesso di corrispettività tra quest’ultimo e il pagamento delle spese condominiali.

(Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione il S. – sulla base di quattro motivi- e in via incidentale il Condominio, facendo valere un unico mezzo; all’udienza del 10 marzo 2011 la Corte ha concesso termine per la produzione della Delib.

autorizzante il Condominio a resistere in giudizio, depositata la quale la causa è stata riservata per la decisione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – I ricorsi vanno riuniti, siccome aventi ad oggetto la medesima sentenza.

Con il primo motivo il S. lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa impunto decisivo della controversia” per aver, la Corte territoriale, escluso la limitazione della veduta originata dall’apposizione della canna fumaria, pur avendo richiamato le conclusioni della CTU eseguita in primo grado, che invece aveva confermato tale effetto pregiudizievole per la proprietà dell’esponente.

1/a – Il motivo è infondato in quanto non sussiste la contraddizione tra premesse e conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito, atteso, da un lato, che il giudizio espresso dalla Corte partenopea era formulato con riferimento alla situazione successiva alla nuova collocazione del manufatto e, dall’altro, che il rigetto della domanda risarcitoria – che espressamente la Corte napoletana limitò al periodo precedente la rimozione ed il riposizionamento del manufatto condominiale – venne motivato dalla mancata dimostrazione dell’incidenza patrimoniale degli effetti pregiudizievoli che pure si potevano ricollegare alla originaria collocazione della condotta condominiale dei fumi e non già dall’assenza – all’epoca – di uno status loci astrattamente foriero di danni; per altro verso il succitato motivo sarebbe anche inammissibile in quanto, in presenza di motivazione congrua, indurrebbe questa Corte a riesaminare le conclusioni dell’ausiliare per giungere ad un diverso – e non consentito in questa sede – giudizio di merito.

2 – Con il secondo motivo viene fatta valere la “violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione all’art. 155 c.p.c., comma 2 e artt. 2056 e 1226 c.c.; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia” assumendo il ricorrente che, per le istanze risarcitorie riguardanti il periodo precedente la rimozione della canna fumaria (dal 1978 al 1995), erroneamente la Corte del merito avrebbe ritenuto insufficiente la prova del pregiudizio, in quanto, “trattandosi di diritti reali, il danno non va provato, essendo in re ipsa” (così a fol. 11 del ricorso) con la conseguenza di consentire l’ingresso ad una liquidazione equitativa.

2/a – Erronea è la premessa e non condivisibile è la conseguenza che il ricorrente ne trae: invero, la richiesta risarcirono, della parte – per lo meno a quanto emerge dalla lettura degli atti conoscibili da questa Corte, non essendo stato denunciato un vitium in procedendum che potesse far estendere l’esame a quelli comunque presenti nell’incarto processuale – era fondata con riferimento alla percentuale di mancato guadagno che si sarebbe prospettata prendendo a base il minor canone di locazione che il S. avrebbe potuto ricavare in una concreta trattativa avviata con terzo soggetto nel 1997 (successivamente quindi alla ricollocazione della canna fumaria): dunque la Corte napoletana, disattendendo motivatamente e congruamente la richiesta così formulata, non poteva quantificare, in termini equitativi, una diversa incidenza del pregiudizio sofferto dal S..

3 – Con il terzo motivo viene fatta valere la “violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione all’art. 1223 c.c. (rectius: art. 1123 c.c.), artt. 1460 e 2697 c.c.; art. 115 c.p.c., comma 1; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia” tornando a sostenere l’esistenza di un nesso di sinallagmaticità tra fornitura del servizio di riscaldamento e pagamento del relativo onere condominiale, tale dunque da consentire, in caso di insufficienza della fornitura, di attivare la forma di autotutela di cui all’art. 1460 cod. civ..

4 – Con il connesso quarto motivo viene denunciata la “violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione all’art. 1223 c.c. (rectius: art. 1123 c.c.), artt. 1460 e 2697 cod. civ.; art. 115 c.p.c., comma 1; artt. 91 e 92 c.p.c.; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, per aver, la Corte territoriale, accolto l’appello incidentale avente ad oggetto la restituzione delle somme a suo tempo oggetto di ingiunzione contro il S..

Entrambi i mezzi sono infondati.

3/a – Va innanzi tutto contestato il richiamo all’art. 1123 c.c., comma 2, in quanto la minor resa, in termini di calore, nell’appartamento del S., dell’impianto centralizzato di riscaldamento, non presuppone una strutturale diversità dell’impianto medesimo, tale da erogare sin dall’inizio un servizio minore al condomino (cfr: “se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa…”) con la conseguenza che l’utilizzazione maggiore o minore dell’impianto era data dalla estensione maggiore o minore della superficie radiante, rispetto a quella degli altri condomini e che questa rientrava nella gestione della cosa propria da parte del S. – à sensi dell’art. 1117 c.c., n. 3 – esulando quindi dalla disciplina delle cose comuni.

3/b – Posto quanto precede viene meno la base argomentativa del terzo mezzo che vorrebbe reintrodurre un nesso di sinallagmaticità tra onere condominiale e utilizzazione in concreto del servizio di riscaldamento, in contrasto con il costante orientamento di questa Corte – da cui il Collegio non vede motivo di deflettere – già illustrato nella sentenza del giudice di appello (ai cui riferimenti adde, più di recente: Cass. 10.816/2009; Cass. 12.956/2006) alla quale la Corte di merito si è attenuta.

3/c – Quanto precede fa ritenere assorbita la deduzione difensiva – contenuta nella seconda articolazione del medesimo terzo motivo – con la quale, riproducendo parte della propria comparsa conclusionale in appello (in cui si esaminava il contenuto di alcune delibere condominiali relative alle lamentele del S. circa la fornitura del servizio) ci si duole dell’omesso esame della documentazione in tali delibere richiamata.

4/a – Il rigetto del terzo motivo comporta analoga decisione per quello successivo, al precedente logicamente connesso.

5 – Con unico motivo di ricorso incidentale il Condominio si duole della compensazione delle spese, decisione adottata senza motivazione.

5/a – La doglianza è infondata: invero, premesso che alla decisione in esame non si applica – ratione temporis – l’art. 92, comma 2, come sostituito dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a), imponente una precisa esplicitazione dei motivi, diversi dalla reciproca soccombenza, al fine di compensare in tutto od in parte le spese di lite, va osservato che comunque sussiste adeguato supporto motivazionale in merito alla specifica decisicene, essendo le ragioni giustificatrici della stessa desumibili dal contesto della sentenza (cfr. sul punto ex multis: Cass. 24.531/2010), da cui emergeva la particolarità della fattispecie, quanto meno per quello che riguardava la canna fumaria condominiale che venne spostata solo in corso di causa, parzialmente giustificando l’iniziativa giudiziaria del S..

6 – La reciproca ed attuale soccombenza delle parti giustifica, anche per il presente giudizio di legittimità, la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte Riunisce i ricorsi – principale ed incidentale – e li respinge, compensando le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 7 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2011

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