Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23549 del 09/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 09/10/2017, (ud. 08/06/2017, dep.09/10/2017),  n. 23549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25083-2012 proposto da:

C.C., (OMISSIS) elettivamente domiciliato in ROMA, V.

PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ROMANELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERO RUGGIERO;

– ricorrente –

contro

RDB SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. G. BELLI 36, presso lo

studio dell’avvocato LUCA ZANACCHI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MASSIMO BURGAZZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 916/2011 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 10/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO GUIDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ROMANELLI Chiara, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato ROMANELLI Guido, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con atto di citazione notificato in data 14.02.1998 RD.B S.p.A. conveniva innanzi al Tribunale di Piacenza C.C., quale titolare dell'(OMISSIS), esponendo che:

– in data 15 settembre 1997 le parti avevano concluso il contratto (commissione n. 392/C), avente a oggetto la fornitura, da parte di R.D.B. S.p.A., di clementi prefabbricati per l’edilizia industriale, occorrenti a realizzare un capannone prefabbricato in zona sismica, corredati da idonea documentazione tecnica per la denuncia all’ufficio territoriale sismico;

– il 23 settembre 1997 RD.B. aveva comunicato che la consegna dei materiali poteva avvenire per la prima quindicina di dicembre;

– con successiva missiva, R.D.B. aveva posticipato il termine di consegna “entro gennaio 1998”;

– le parti, infine, avevano concordato il termine del 15 dicembre 1997;

– in data 25 novembre 1997 RD.B. aveva inviato la documentazione di sua competenza (certificati di origine, calcoli di verifica, schemi di montaggio esecutivi e di produzione), per il deposito presso il Servizio Provinciale di Difesa del Suolo;

– R.D.B. aveva completato i manufatti per il 15 dicembre 1997 dandone comunicazione al committente;

– il 18 dicembre 1997 il progettista incaricato dal committente aveva richiesto integrazioni della documentazione, ed RD.B. aveva provveduto ad inviare le integrazioni richieste;

– il 3 gennaio 1998 la RD.B. aveva ricevuto una comunicazione con cui l'(OMISSIS) aveva intimato la risoluzione del contratto per inadempimento poichè la RD.B. non aveva fornito la documentazione richiesta dal Servizio Provinciale di Difesa del Suolo (allora Ufficio Geologico di Pinerolo) la quale aveva conseguentemente tardato a concedere l’approvazione.

Ciò premesso, RD.B. spa chiedeva dichiararsi l’illegittimità del recesso intimato dal committente e condannarsi quest’ultimo;

– al pagamento del prezzo residuo di Lire 68.400.000 maggiorato degli interessi convenzionali, pari all’i 1% annuo sul predetto importo, a partire dal 15 dicembre 1997;

– nonchè al pagamento di indennità per lo stoccaggio dei materiali, in misura pari al 2% al mese sul residuo prezzo di Lire 68.400.000, a partire dal 15 dicembre 1997 sino al ritiro, alla rimozione e sgombero dei suddetti materiali o, in ogni caso, la condanna alla rimozione e messa in discarica del materiale.

C.C., costituitosi, formulava eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., e chiedeva, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto di fornitura dei prefabbricati per grave inadempimento di R.D.B., con condanna della stessa alla restituzione dell’acconto versato di Lire 8.816.000, o, in subordine, alla riduzione del prezzo, nonchè la condanna di RD.B. al risarcimento dei danni.

Il convenuto sosteneva che RD.B. non aveva esattamente adempiuto la propria prestazione, avendo inviato la necessaria documentazione in ritardo ed incompleta; il che aveva impedito il rilascio dell’autorizzazione necessaria all’inizio dei lavori di montaggio da parte del Servizio Provinciale di Difesa del Suolo (allora Ufficio Geologico di Pinerolo).

Il Tribunale di Piacenza, pur dichiarando illegittimo ed inefficace l’atto unilaterale di recesso di C.C., non attribuendo carattere di essenzialità al temine di consegna dei materiali, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarò la risoluzione del contratto per inadempimento di RD.B. all’obbligo di consegna della documentazione completa ai fini del deposito presso l’ufficio territoriale sismico, condannando la medesima alla restituzione dell’acconto di Lire 8.816.000.

Rigettò, inoltre, l’ulteriore domanda risarcitoria del C., con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

La Corte d’Appello di Bologna, per quanto qui ancora rileva, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò le domande formulate dal C., condannando quest’ultimo al pagamento in favore di R.D.B. del residuo prezzo di Lire 68.400.000, oltre ad interessi convenzionali pari al tasso ufficiale di sconto della Banca d’Italia vigente alla data del contratto dal 15 dicembre 1997 fino al saldo, nonchè alla rimozione, nel termine di 60 giorni, dei materiali rimasti depositati presso RD.B., ovvero al pagamento delle spese necessarie allo sgombero e alla messa in discarica dei suddetti materiali, oltre all’importo di Euro 619,75 annuali per indennità di stoccaggio a far data dal 15 dicembre 1997 fino al ritiro o sgombero. Condannò, infine, lo stesso C. alla restituzione di quanto corrisposto da RD.B. in esecuzione della sentenza di primo grado.

La Corte rilevava che la documentazione fornita da RD.B. sin dal 25.11.1997 risultava conforme alle richieste del cliente, e che, a seguito della richiesta del committente, già in data 23.12.1997 RDB – pur contestandone la necessità – aveva inviato le integrazioni documentali richieste, ma nonostante ciò, con comunicazione inviata il 31.12.1997. il C. aveva dichiarato di non avere più interesse all’esecuzione “tardiva” del contratto.

Il giudice di appello affermava inoltre che l’onere di verificare la documentazione necessaria per l’autorizzazione gravava sul committente, e che quest’ultimo aveva omesso di depositare presso il competente ufficio geologico di Pinerolo le integrazioni documentali inviate da RDB; l’assenza di dati e firme su un modulo doveva invece ritenersi omissione non imputabile a RDB e comunque facilmente risolvibile.

La Corte territoriale concludeva, dunque, che non vi era prova che l’impossibilità di ottenere le prescritte autorizzazioni fosse imputabile a R.D.B..

Il giudice di appello, inoltre, affermò ammissibilità e rilevanza delle dichiarazioni rese dal teste A.D., ritenendo lo stesso capace di testimoniare, non ravvisandosi alcun interesse giuridico che avrebbe potuto legittimarne un intervento nella presente causa.

La Corte territoriale, infine, escluse la configurabilità dell’ulteriore ragione di inadempimento lamentato dal C., avente ad oggetto l’essenzialità del termine per la consegna dei materiali, atteso che tale questione era stata proposta tardivamente (con la sola memoria ex art. 184 c.p.c.) quando, nel giudizio di primo grado, era ormai maturata la relativa preclusione processuale.

In ogni caso, l’essenzialità del termine doveva ritenersi esclusa in forza del tenore letterale della clausola 5 delle Condizioni Generali di Vendita, che qualificava come meramente “indicativi” i tempi di consegna pattuiti, e dalla stessa natura della prestazione, in concreto incisa dalle varianti richieste al primo progetto, e dal complessivo comportamento dello stesso C..

Per la cassazione di detta sentenza propone ricorso, con sei motivi, C.C..

RD.B. spa in Amministrazione straordinaria resiste con controricorso.

In prossimità dell’udienza entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente va osservato che dopo la regolare costituzione, mediante controricorso, nel presente giudizio di RDB spa in Amministrazione straordinaria, la curatela del fallimento RDB spa ha depositato “comparsa di costituzione di nuovo procuratore”, nonchè documentazione attestante la pronuncia D.Lgs. n. 270 del 1999, ex art. 71, di fallimento della RDB spa, decreto di autorizzazione del GD del tribunale di Piacenza alla prosecuzione nel presente giudizio e procura speciale notarile per la difesa nel presente giudizio del fallimento RDB, rilasciata dai curatori fallimentari all’avv. Massimo Burgazzi.

Orbene, fermo che, secondo quanto stabilito dalle Ss.Uu. di questa Corte, la disciplina della prosecuzione del giudizio da parte del successore a titolo universale, ai sensi dell’art. 110 c.p.c., non può essere ritenuta incompatibile con il giudizio di legittimità, in mancanza di norme che espressamente la escludano e di una incompatibilità di forme del processo di cassazione, si deve peraltro rilevare che le modalità della prosecuzione, e quindi dell’ingresso del successore a titolo universale, debbono adeguarsi alle suddette forme, in relazione al profilo funzionale della prosecuzione, che è quello di introdurre un elemento di novità sul piano soggettivo: sia il ricorso che il controricorso del successore della parte originaria devono pertanto essere notificati alla controparte, in funzione dell’assicurazione del contraddittorio, mentre le memorie vanno unicamente depositate (Cass. Ss. Uu. 96092/2013).

Non può invece ritenersi che l’intervento possa aver luogo mediante il semplice deposito di un atto nella cancelleria della Corte, come per le memorie ex art. 378 c.p.c., in quanto l’attività che si compie con le memorie non ha carattere innovativo.

Si osserva, inoltre, che una costituzione irrituale per mancata attivazione del contraddittorio mediante notificazione della necessaria documentazione, seppure essa risulti depositata ai fini del rilievo di ufficio della legittimazione, potrà considerarsi valida per sanatoria, ove le controparti costituite non formulino eccezioni (Cass. n. 4233/2007).

Orbene, nel caso di specie il ricorrente, all’odierna udienza di discussione ha espressamente formulato eccezione di nullità della costituzione della curatela fallimentare, per mancata notificazione della documentazione attestante la nuova legittimazione.

Tale eccezione, per quanto sopra esposto, è fondata e va accolta, con la conseguente nullità della costituzione della curatela fallimentare e la inutilizzabilità delle memorie ex art. 378 c.p.c., da questa depositate in prossimità dell’udienza.

Passando all’esame del merito, con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1453,1457 e 2697 c.c. e artt. 112,115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, deducendo che la Corte ha ritenuto, erroneamente e con ragionamento viziato sul piano logico giuridico, in quanto basato su una interpretazione distorta della deposizione testimoniale e sull’omessa valutazione delle risultanze documentali, su essa prevalenti, che nessun inadempimento, nè tantomeno grave, è ravvisabile a carico della RD.B. in relazione alla consegna della documentazione tecnica, nonostante la società non avesse assolto l’onere di provare che la documentazione integrativa inviata al committente fosse quella ritenuta mancante dall’ufficio territoriale sismico.

Il motivo, che presenta ragioni di inammissibilità in quanto la medesima questione viene prospettata sotto profili diversi ed incompatibili, quali la violazione di legge ed il difetto di motivazione, senza una chiara enucleazione dello specifico vizio della sentenza che si intende censurare (Cass. 19443/2011; 9793/2013) è, nel merito, infondato.

In materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della pronuncia di risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell’art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, risultando insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. Civ. Sez. 3, sent. del 30/03/2015 n. 6401).

Orbene, nel caso di specie la valutazione dell’inesistenza di un grave inadempimento ai fini della risoluzione risulta fondata su una motivazione sufficientemente e logicamente argomentata dalla Corte di merito, la quale, oltre a ritenere che, come affermato dal CTU, i documenti presentati dalla RDB fossero conformi alle originarie richieste del committente e corretti nella parte progettuale, ha altresì ritenuto che l’interesse del committente ad ottenere la documentazione tecnica di R.D.B. in tempi rapidi fosse compatibile con la tempistica complessiva osservata da RD.B.

La Corte territoriale ha in effetti esaminato e valutato tutti i fatti controversi e decisivi, dandone compiutamente conto in motivazione, evidenziando che il termine per la consegna dei manufatti era il 15.12.1997, e che lo stesso doveva ritenersi adempiuto da RDB, quanto all’obbligazione principale, atteso che i materiali erano pronti “a piazzale” entro la data stabilita.

La Corte ha altresì accertato che tale termine non poteva in ogni caso considerarsi essenziale, in forza dell’art. 5 Condizioni generali di vendita e della stessa natura della prestazione, anche alla luce delle varianti richieste, e come del resto desumibile dallo stesso comportamento processuale del C., il quale il 18.12.1997 (e quindi successivamente al decorso del termine) aveva sollecitato l’integrazione documentale da parte della RDB.

Da ciò la conseguenza che non risultava in alcun modo provato che l’impossibilità di ottenimento delle necessarie autorizzazioni fosse riconducibile al comportamento di RD.B.

Il secondo motivo denuncia la violazione c/o falsa applicazione dell’art. 1453 c.c. e degli artt. 112 e 213 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, deducendo l’omessa pronuncia sulla domanda risarcimento dei danni e comunque l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo, atteso che la Corte ha rigettato la domanda di risoluzione e le conseguenti domande restitutorie senza nulla affermare in ordine alla richiesta di risarcimento dei danni, che non può considerarsi “conseguente domanda restitutoria” rispetto alla domanda di risoluzione.

La Corte ha, inoltre, omesso qualsiasi pronuncia in relazione all’istanza istruttoria formulata ex art. 213 c.p.c..

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha infatti escluso la configurabilità dell’omessa pronuncia quando, nonostante la mancanza di una specifica, espressa statuizione su una tesi difensiva o un’eccezione, la decisione adottata dal giudice risulti in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte e ne abbia comportato il suo rigetto o assorbimento, ovvero, come nel caso di specie, il rigetto di una domanda sia implicito nella costruzione logico-giuridica con la quale venga accolta una tesi incompatibile con la relativa eccezione (Cass. 15882/2007).

Il giudice non è infatti tenuto ad occuparsi singolarmente di ogni allegazione e prospettazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132 c.p.c., n. 4), che esponga, in maniera succinta, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti e le tesi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e l’iter argomentativo seguito (Cass. n. 407/06).

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha fondando la propria decisione su argomenti che presuppongono necessariamente il rigetto della domanda di risarcimento dei danni, quali conseguenza della risoluzione del contratto per inadempimento dell’altro contraente, con assorbimento dell’istanza ex art. 213 c.p.c., tesa a provare un fatto rilevante ai fini del suddetto risarcimento. Ed infatti, accertato l’esatto adempimento da parte della R.D.B. delle proprie obbligazioni, la Corte ha fatto discendere il rigetto della domanda di risarcimento del danno, in quanto fondata sul presupposto, espressamente escluso dal Giudice d’appello, del grave inadempimento di RD.B. spa.

Nè risulta ravvisabile il dedotto vizio motivazionale atteso che la Corte territoriale ha chiaramente e adeguatamente indicato la propria ratio decidendi e l’iter logico seguito, ritenendo che non fosse configurabile alcun inadempimento della RD.B.(meno che meno un grave inadempimento della stessa), con il conseguente venir meno di tutte le pretese che trovavano il loro presupposto e fondamento in tale inadempimento.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1457 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, lamentando che la Corte ha erroneamente ritenuto che la questione dell’essenzialità del termine fosse riferita solo al termine di consegna dei materiali e non a quello di consegna della documentazione, e che tale questione fosse stata tardivamente proposta, nonostante tale eccezione fosse stata dedotta nella comparsa di risposta in primo grado.

Il motivo è inammissibile, in quanto, da un lato non attinge la ratio della pronuncia e dall’altro si risolve, di fatto, nella sollecitazione ad operare un nuova valutazione delle risultanze processuali, inammissibile in sede di legittimità.

La Corte territoriale ha infatti affermato la novità della specifica deduzione di tardività del termine di consegna dei materiali, in quanto, sulla base dell’interpretazione della comparsa di costituzione riservata al giudice di merito, che non risulta peraltro in alcun modo contraddetta dal passo del suddetto atto difensivo riportato nel corpo del ricorso, l’originaria eccezione di inadempimento sollevata dal C. si riferiva alla complessiva prestazione di RDB, avuto riguardo a tempestività e completezza della consegna della documentazione.

In ogni caso, la censura è priva di decisività, posto che la Corte territoriale ha comunque esaminato la questione nel merito, statuendone l’infondatezza.

In secondo luogo, la Corte territoriale, come già evidenziato, con accertamento di fatto logicamente motivato e fondato su una coretta valutazione delle acquisizioni istruttorie, ha affermato il rispetto da parte di RDB delle tempistiche pattuite per l’esecuzione delle prestazioni ed ha del pari escluso l’essenzialità del termine.

Occorre al riguardo precisare che, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, l’accertamento in ordine alla essenzialità del termine per l’adempimento, ex art. 1457 c.c., è riservato al giudice di merito e va condotto alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell’oggetto del contratto, di modo che risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l’utilità economica del contratto con l’inutile decorso del termine medesimo. (Cass. Civ. Sez. 3^, sent del 15/07/2016 n. 14426).

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha escluso la pretesa essenzialità del termine, ritenendola incompatibile con la chiara disposizione contenuta all’art. 5 delle condizioni generali di vendita, oltre che con la natura della prestazione da effettuare e con il contegno delle parti, fondando dunque tale statuizione su una motivazione coerente, completa ed adeguata.

Con il quarto, articolato, motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli arti. 115, 116 e 246 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) e 5), deducendo che la Corte ha erroneamente disatteso l’eccezione di incapacità del teste A., omettendo di valutare la sussistenza di un interesse, in capo allo stesso, idoneo a sorreggere un intervento adesivo alle ragioni della RD.B., la circostanza/ che lo stesso A. aveva firmato i documenti da presentarsi all’ufficio territoriale sismico essendo il proprietario del suolo su cui doveva costruirsi il prefabbricato della RD.B. e che il C. aveva sporto denuncia nei confronti dell’ A. per minacce a mano armata. Il ricorrente denuncia, altresì, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità del teste A., atteso che lo stesso sarebbe incorso in numerose contraddizioni nel corso della sua deposizione.

Il motivo, con il quale vengono sollevate diverse censure, è inammissibile per difetto di decisività, in quanto la Corte territoriale ha attribuito alle dichiarazioni del teste A. efficacia meramente rafforzativa del proprio convincimento, già fondato sulla valutazione delle altre risultanze processuali.

Con riferimento alla incapacità del teste deve peraltro ribadirsi che tale situazione postula non già la titolarità, in capo al terzo, di un qualsivoglia e generico interesse nella controversia, ovvero di un interesse di mero fatto, ma di quello specifico interesse idoneo a fondare la legittimazione ad assumere la qualità di parte nel giudizio in questione (Cass. 10.5.2010 n. 11314), sia che si tratti di una legittimazione principale a proporre l’azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire nel giudizio promosso da altri controinteressati (Cass. 20.1.2006 n. 1101).

Nessuna di tali forme di legittimazione è ravvisabile, in capo ad A.D. nella controversia in esame, avente ad oggetto un contratto di appalto tra le parti, rispetto al quale il teste risulta in posizione di terzietà.

L’interesse nella causa determinante l’incapacità a testimoniare, oltre che personale dev’essere concreto ed attuale, e dev’essere dunque valutato alla stregua della situazione giuridica concretamente dedotta in lite, cosi come risulta dalle domande ed eccezioni delle parti: la partecipazione dell’ A. ad altra società con il C. (la CRA Valsusa srl) ed il rapporto di comodato di una porzione del suo immobile non sono dunque idonei a legittimare un intervento nel presente giudizio, avente ad oggetto l’adempimento di un contratto di fornitura materiali stipulato personalmente dal C..

Nè assume rilevanza il fatto che fu l’ A. a presentare i documenti presso l’Ufficio territoriale competente per la prativa sismica, circostanza che, come evidenziato dalla Corte territoriale, trova giustificazione nella sua qualità di proprietario dell’area su cui doveva essere costruito il capannone, nè tanto meno può rilevare la situazione di grave inimicizia tra le parti, che incide semmai sulla valutazione di attendibilità del teste, ma non già sulla sua capacità a testimoniare.

Destituita di fondamento risulta invece la censura sulla valutazione di attendibilità del teste, fondata dalla Corte, con argomentazione logica ed adeguata, sulla intrinseca coerenza delle dichiarazioni del medesimo e sul fatto che le dichiarazioni suddette risultavano confermate dalle acquisizioni processuali, ritenendo che le circostanze indicate dal C. non fossero, di per sè, idonee ad inficiare la credibilità del teste.

Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte il vizio di omessa o insufficiente motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, ma non può consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove date dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, in cui alla prova è assegnato un valore legale (Cass. n. 6064/2008). Nel caso, invece, in cui vi sia mera difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente il motivo di ricorso si risolve, come nel caso di specie, in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Ss. Uu. 24148/2013).

Con il quinto motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1282 c.c., e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3 e 5 deducendo che la Corte ha erroneamente condannato il C. al pagamento di interessi convenzionali pari al tasso ufficiale di sconto della Banca d’Italia vigente alla data del contratto, in quanto le condizioni particolari del contratto di vendita non contengono alcuna valida pattuizione sugli interessi da ritardato pagamento e non possono ritenersi applicabili le condizioni generali di vendita predisposte dalla R.D.B. senza specifica approvazione del C. ai sensi dell’ art. 1341 c.c..

Il motivo non ha pregio.

In assenza di specifica pattuizione di una differente misura degli interessi, la Corte territoriale ha infatti correttamente ritenuto applicabile il tasso previsto nelle condizioni generali di vendita (art. 3), posto che la clausola del contratto per adesione, che prevede la corresponsione di interessi in misura superiore a quella legale, non rientra tra quelle che debbono essere specificamente approvate per iscritto a norma dell’art. 1341 c.c., stante la tassatività dell’elencazione di tali clausole contenuta nel secondo comma della medesima disposizione normativa e l’impossibilità di ricondurla nel novero delle clausole vessatorie, in via di interpretazione estensiva(Cass. 9646 del 27.4.2006).

Con il sesto motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, deducendo che la Corte ha erroneamente compensato le spese di lite di entrambi i giudizi per giusti motivi ravvisati nella complessità dell’accertamento e nell’articolazione delle vicende che hanno dato luogo alla controversia.

Il motivo è destituito di fondamento.

La Corte, con motivazione logica e coerente, ha infatti fondato la statuizione di integrale compensazione delle spese sulla complessità dell’accertamento e dell’articolazione delle vicende che hanno dato luogo alla controversia.

Ciò posto, deve farsi qui applicazione del principio secondo cui in tema di spese processuali, avuto riguardo al regime anteriore alle modifiche dell’art. 92 stabilite dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), e della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, il potere di disporre la compensazione delle spese “per giusti motivi” è riservata al prudente apprezzamento del giudice di merito ed il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

Esula pertanto da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione di opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite; e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di ritenuta sussistenza di giusti motivi (Cass. 8421/2017; 15317/2013).

Il ricorso va dunque respinto ed il ricorrente va condannato alla refusione delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 5.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

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