Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23548 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/10/2020, (ud. 17/07/2020, dep. 27/10/2020), n.23548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14844/2012 proposto da:

Same Deuz Fahr Italia S.p.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata

e difesa dagli avv.ti Gaspare Falsitta, Silvia Pansieri e Rita

Gradara, presso cui elettivamente domicilia in Roma, al largo

Somalia n. 67;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

cui è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 57/50/11 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, pronunciata in data 15/4/2011, depositata

il 3/5/2011 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 17 luglio

2020 dal Consigliere Andreina Giudicepietro.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la società Same Deuz Fahr Italia S.p.A ricorre con quattro motivi avverso l’Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza n. 57/50/11 della Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito C.t.r.), pronunciata in data 15/4/2011, depositata il 3/5/2011 e non notificata, che ha accolto l’appello dell’Ufficio, in controversia concernente l’impugnazione della cartella di pagamento, recante l’iscrizione a ruolo degli interessi maturati sul credito erariale, scaturente da tre avvisi di accertamento emessi nei confronti della società stessa e relativi a maggiori imposte per gli anni 1998, 1999 e 2000, in conseguenza dei quali era stata notificata alla contribuente una cartella di pagamento, sospesa dal giudice su istanza della parte;

il giudice di appello rilevava in fatto che: la società aveva proposto ricorso avverso gli avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti ed aveva chiesto al giudice tributario di sospendere la cartella di pagamento relativa agli stessi; la sospensione aveva perso efficacia a seguito della sentenza che aveva riunito e respinto i ricorsi della contribuente; pertanto, l’Ufficio aveva iscritto a ruolo gli interessi maturati sul credito erariale nel periodo di sospensione, nella misura di Euro 563.694,00, determinata dal D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 39, comma 2;

la C.t.r. riteneva, in diritto, che il venir meno della sospensione comportava la debenza degli interessi sul credito erariale e che la misura degli stessi andava computata in base ai criteri stabiliti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 39, comma 2;

a seguito del ricorso l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17 luglio 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;

il P.G. Francesco Salzano ha fatto pervenire requisitoria scritta, in cui ha chiesto il rigetto del ricorso;

la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo di ricorso la ricorrente censura la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 47, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

secondo la ricorrente, la norma citata prevede espressamente che gli effetti della sospensione vengono meno solo alla data di deposito della sentenza di primo grado;

di conseguenza nel periodo di sospensione non sarebbero dovuti interessi, in mancanza di una specifica norma tributaria che preveda l’applicazione degli interessi in caso di sospensione giudiziale della cartella;

con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 23 Cost., e dell’art. 12 disp. gen., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

secondo la ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe illegittima perchè, in assenza di una specifica norma tributaria che prevedeva l’applicazione degli interessi in caso di sospensione giudiziale, ha ritenuto che gli interessi potessero essere determinati con l’applicazione analogica del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 39;

i primi due motivi, che riguardano la debenza degli interessi, sono infondati e vanno rigettati;

a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 47, comma 7, “gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado”;

questa Corte ha già avuto modo di affermare l’infondatezza della tesi “secondo cui tale cessazione di efficacia non può comunque comportare il recupero degli interessi decorsi durante il periodo di sospensione”, in quanto la stessa “muove dall’implicito assunto che tale sospensione abbia comunque di per sè determinato la sterilizzazione della pretesa, con riferimento ai suoi accessori, e ciò indipendentemente dal successivo esito del giudizio di merito e dunque da ogni definitiva valutazione sulla sua fondatezza” (Cass. n. 1312/2018, in motivazione);

la funzione cautelare e non decisoria della sospensione giudiziale comporta che essa incida, non sull’efficacia del provvedimento impugnato, il quale conserva nelle more del giudizio i suoi effetti e la sua validità, ma esclusivamente sulla esecutività dello stesso, con la sola conseguenza che, se e fin quando permane il provvedimento di sospensione, non potrà procedersi alla riscossione coattiva nè dei tributi nè degli interessi relativi;

in tal senso si è espressa anche una più recente pronuncia di questa Corte, secondo cui “la sospensione dell’esecutività della cartella esattoriale non rileva ai fini del calcolo degli interessi che comunque decorrono dalla notifica della cartella, come disposto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, che non è derogato nel caso di sospensione provvisoria dell’esecutività della cartella stessa” (Cass. n. 31786/2019);

ed invero, tale interpretazione discende dal fatto che la sospensiva rappresenta uno strumento processuale che, in quanto tale, non incide sul rapporto sostanziale, oltre ad essere uno strumento di natura provvisoria, i cui effetti vengono travolti dalla pronuncia definitiva;

è per questo che la cessazione degli effetti della sospensione, in conseguenza della sentenza di primo grado reiettiva del ricorso, determina la “caducazione” o il “travolgimento” degli effetti medesimi, comportando la possibilità di procedere a riscossione coattiva per l’intero credito dei relativi accessori;

come rilevato da questa Corte, “in materia tributaria, qualora il ricorso del contribuente sia accolto solo parzialmente e la sentenza di merito confermi la legittimità del titolo impugnato, l’intervenuta sospensione giudiziale della riscossione di cartelle di pagamento non determinala necessità di una nuova iscrizione a ruolo per gli interessi intanto maturati sull’importo dell’imposta dovuta, fondandosi tale pretesa sul principio generale di cui all’art. 1282 c.c., comma 1, secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto in misura del tasso legale, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente” (Cass. n. 15970/2014);

con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e/o la falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 39, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

secondo la ricorrente, qualora dovessero ritenersi dovuti gli interessi relativi al periodo di sospensione, essi andrebbero quantificati in misura del tasso legale, ex art. 1284 c.c., in quanto non sarebbe possibile il ricorso, in via analogica, al citato D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 39;

con il quarto motivo, la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè la C.t.r. avrebbe omesso di pronunciarsi sulla censura relativa all’erroneo calcolo degli interessi, sia pure determinati ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 39, comma 2;

il terzo motivo, sulla misura degli interessi, è da rigettare, mentre il quarto è inammissibile;

come riportato nell’esame dei precedenti motivi di ricorso, questa Corte ha già affermato che, qualora il ricorso del contribuente sia accolto solo parzialmente e la sentenza di merito confermi la legittimità del titolo impugnato, l’intervenuta sospensione giudiziale della riscossione di cartelle di pagamento non determina la necessità di una nuova iscrizione a ruolo per gli interessi intanto maturati sull’importo dell’imposta dovuta, fondandosi tale pretesa sul principio generale di cui all’art. 1282 c.c., comma 1, secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto in misura del tasso legale, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente (Cass. n. 15970/2014 cit.);

gli interessi “legali” sui crediti tributari iscritti a ruolo sono quelli previsti “per legge” nella misura stabilita dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30;

nè può condurre a diversa conclusione l’introduzione nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 47, ad opera dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9, comma 1, lett. r), n. 4), (Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario), di un comma 8-bis, a mente del quale “durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa”;

invero, nella relazione illustrativa si legge: “Dopo l’art. 47, comma 8, è stato aggiunto il comma 8-bis, con il quale si stabilisce che durante il periodo di sospensione si applicano gli interessi al tasso di cui all’art. 6 del Ministro dell’economia e delle finanze 21 maggio 2009, relativo agli interessi dovuti per ritardato pagamento”;

la disposizione ha dato completezza alla disciplina del settore cautelare, chiarendo, per evidenti esigenze di razionalità e parità di trattamento, che il tasso di interesse applicabile nel detto periodo era parificato a quello che sarebbe stato da applicare laddove, anzichè di sospensione giudiziale, si fosse trattato di sospensione amministrativa, ossia disposta, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 39;

il quarto motivo, sulla contestazione del calcolo aritmetico degli interessi ministeriali, è, invece, inammissibile, perchè la doglianza, per stessa ammissione della ricorrente, risulta introdotta in primo grado, non con il ricorso, ma solo con la memoria illustrativa, e solo reiterata nei motivi di appello;

in conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 10.000,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

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