Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23548 del 18/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 18/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 18/11/2016), n.23548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17335-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FILIPPO CALABRESE, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6/03/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PERUGIA, emessa il 13/11/2014 e depositata il

07/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito l’Avvocato Filippo Calabrese, per il controricorrente, che si

riporta al controricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Umbria n. 6/3/15, depositata 7.1.2015 che aveva respinto l’appello proposto dall’Ufficio contro la sentenza di primo grado con la quale era stata accolta la richiesta di annullamento del diniego dell’istanza di rimborso di IRAP corrisposta dal contribuente C.M., medico convenzionato con il s.s.n., negli anni dal 2001 al 2008.

Secondo il giudice di appello non era sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione rispetto all’attività di medico convenzionato con il ssn, peraltro risultando il carattere minimale degli strumenti dei quali si avvaleva il professionista e degli apporti delle collaborazioni rese da un addetto alle pulizie e da un impiegato per il front office.

L’Agenzia delle entrate contesta, sotto il profilo della violazione di legge – D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 – l’erroneità della decisione impugnata la quale aveva erroneamente escluso l’assoggettabilità ad IRAP dell’attività del medico convenzionato non considerando l’apporto di due dipendenti reso al contribuente.

La parte intimata si è costituita con controricorso.

Il motivo è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 9451/2016) hanno di recente chiarito la irrilevanza, ai fini della configurazione del requisito dell’autonoma organizzazione richiesta per la debenza dell’IRAP di una collaborazione fornita da un soggetto adibito a mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive, affermando il seguente principio di diritto: “A norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1 (nella versione vigente fino al 31.12.2003), ovvero all’art. 53, comma 1, (nella versione vigente dal 1.1.2004), è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi firma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod pleruarue accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate”.

Nell’affermare tale principio le S.U. hanno precisato che nessuna rilevanza può avere ai fini del requisito dell’autonoma organizzazione “…l’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico.” Ciò perchè “…Lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore. “Ora, la CTR ha correttamente escluso la rilevanza dei compensi versati dal contribuente ad una collaboratrice con mansioni esecutive, uniformandosi ai principi sopra ricordati.

Orbene, la CTR ha escluso che l’apporto di un’addetta alle pulizie e di una segretaria potessero avere incidenza ai fini IRAP e nel far ciò non ha violato i principi desumibili dalle S.U. sopra ricordate, se solo si considera che tanto l’apporto della segretaria che quello dell’addetta alle pulizie non possono dirsi funzionali all’accrescimento dell’organizzazione del professionista, invece risolvendosi nell’utilizzazione del minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale. Ed è appena il caso di evidenziare che la giurisprudenza di questa Corte è ormai unanime nel ritenere che “non rileva ai fini dell’autonoma organizzazione la retribuzione di un altro professionista che sostituisca il titolare in ferie, dovendo i medici di base assicurare un servizio continuo ed efficiente nell’interesse della sanità pubblica” (Cass., n. 3755/2014), anche sotto tale profilo non rinvenendosi alcuna violazione di legge nell’operato della CTR.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio in relazione all’intervento chiarificatorio delle S.U..

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016

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