Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23547 del 27/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/08/2021, (ud. 20/05/2021, dep. 27/08/2021), n.23547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27889-2019 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliata presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e

difesa dall’avvocato FULVIO LICARI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA,

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 100/2019 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 19/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

A.A., insegnante, domanda la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta la quale, a conferma della sentenza del Tribunale di Enna, ha rigettato la sua domanda diretta a ottenere il riconoscimento del servizio, prestato fra il 2000 e il 2007 presso il Liceo linguistico paritario “A.Lincoln” di (OMISSIS), sezione distaccata OMISSIS, istituito dalla Provincia, ai fini dell’inquadramento e del trattamento giuridico ed economico;

la ricorrente ha affidato le sue ragioni a un motivo di ricorso, ed ha altresì depositato memoria illustrativa in prossimità dell’Adunanza camerale;

il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca scientifica ha depositato controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo la ricorrente contesta la decisione della Corte d’appello, ritenendo che all’Istituto di Studi Superiori “A.Lincol”, di (OMISSIS) si addica lo status di scuola paritaria facente capo all’ente pubblico Provincia Regionale di Enna, oggi “Libero consorzio comunale”, e che, pertanto, le vadano riconosciuti i servizi non di ruolo svolti in forza di incarichi annuali assegnati negli anni scolastici 2000-2001 e 2001-2002 su base “selettiva” e, a decorrere dal 2002-2003 su base concorsuale, avendo la ricorrente superato il concorso pubblico per dipendente di ruolo della Provincia Regionale di Enna;

lamenta l’inconferente richiamo alla giurisprudenza di legittimità da parte della Corte territoriale, sì come riferita alle scuole private paritarie, insistendo sulla natura pubblica dell’Istituto provinciale di Studi Superiori e sulla natura pubblica del rapporto di impiego instauratosi con la Provincia di Enna a seguito di pubblico concorso;

il Collegio rileva che sulla fattispecie non sussistono precedenti specifici da parte di questa Corte e che il quesito di diritto prospettato dalla ricorrente riveste valore nomofilattico;

non sussistendo i presupposti per decidere la controversia in Sesta Sezione, dispone, pertanto, di rimettere la causa alla Quarta Sezione perché chiarisca se i periodi di insegnamento pre – ruolo svolti presso un istituto scolastico istituito dall’amministrazione provinciale debbano essere riconosciuti ai fini dell’inquadramento e del trattamento giuridico ed economico del dipendente della medesima amministrazione.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla Quarta Sezione.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 20 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2021

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