Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23547 del 20/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 20/09/2019, (ud. 09/05/2019, dep. 20/09/2019), n.23547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21125/2017 R.G. proposto da:

EOS EUROPEAN OPTICAL SERVICE SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

NAZIONALE 204, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO BOZZA,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO FALDELLA;

– ricorrente –

contro

S.F., nella qualità di socio delle cessate SITAC

SRL IN LIQUIDAZIONE e GECOEN SRL IN LIQUIDAZIONE, COGERI SRL in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA SALARIA 292, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO BALDI, che li rappresenta e difende unitamente agli

avvocati GIUSEPPE LA SCALA, GIANCARLO LA SCALA;

– controricorrenti –

contro

M.A., G.A.S., SO.SE.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2473/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/06/2017 e addotta come notificata il 06/06/2017;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 17/01/2019 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

la EOS European Optical Service srl ricorre, con atto articolato su sei motivi ed avviato per la notifica non prima del 05/09/2017, per la cassazione della sentenza n. 2473 del 05/06/2017 e che deduce esserle stata notificata il 06/06/2017, con cui la Corte di appello di Milano ha rigettato il suo appello contro il rigetto della sua opposizione al precetto intimatole da Sitac srl in liq.ne e da Gecoen srl – nella quale era intervenuta volontariamente la cessionaria del credito Cogeri srl – e fondato su decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano, l’opposizione al quale – già disattesa in primo e secondo grado – era stata resa oggetto di separato giudizio (indicato come pendente in Cassazione al n. 20923/15 r.g.);

degli intimati – in luogo delle cessate Sitac srl in liq.ne e da Gecoen srl essendo notificato il ricorso ai soci (rispettivamente: S.F. ed i soci della cessata Progedil srl in liq.ne, cioè lo stesso S.F. ed i soci di altra società, Media Plan srl, pure cessata, vale a dire G.A.S., erede di G.E., nonchè So.Se.; ancora S.F. e tale M.A.) – notificano unitario controricorso S.F. – in proprio e nella qualità di ex socio delle cessate Sitac e Gecoen – e la Cogeri srl;

è stata formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

dei motivi di ricorso (il primo, di “violazione degli artt. 2 – 24111 Costit., artt. 100,88,641 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 4”; il secondo, di “violazione degli artt. 101,164 e 643 c.p.c., comma 3, artt. 300 e 39 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 4”; il terzo, di “violazione degli artt. 615,644,137 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”; il quarto, di “violazione degli artt. 615,644,137 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”; il quinto, di “violazione degli art. 615 c.p.c., e artt. 2495 – 2697 – 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”; il sesto, di “violazione degli artt. 26971418 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”), come pure delle repliche dei controricorrenti, è superflua la stessa illustrazione, per l’inammissibilità del ricorso;

prima dell’avvio del ricorso per la notifica sono invero trascorsi più di sessanta giorni sia dalla pubblicazione della sentenza che dalla data addotta dalla medesima ricorrente come di sua avvenuta notifica: giammai trovando applicazione la sospensione feriale, nemmeno nei gradi di impugnazione e per giurisprudenza a dir poco consolidata, ai termini dei giudizi di opposizione esecutiva, quale il presente (tra le innumerevoli, si veda affermato tale principio anche ai fini dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, pure con riguardo alle opposizioni a precetto: Cass. ord. 22/10/2014, n. 22484; Cass. n. 10874/05, 6103/06, 12250/07, 14591/07, 4942/10, 20745/09, ordd. n. 9997/10, 7072/15, 19264/15, nonchè: Cass., ord. 07/04/2016, n. 6808; Cass., ord. 10/02/2017, n. 3670), nè quello di Cass. Sez. U. n. 10648/17, non rinvenendosi in atti diversi da quelli depositati dalla ricorrente, la copia notificata della sentenza (a prescindere dalla tempestività della produzione);

tanto impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per tardività, con condanna della soccombente ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, tra loro in solido per l’unitarietà della posizione processuale;

infine, la sussistenza delle conclamate ragioni di inammissibilità in forza di un orientamento ermeneutico consolidato impone, anche di ufficio, la condanna dell’odierna ricorrente per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, (applicabile ratione temporis per il tempo in cui è iniziato il presente giudizio: Cass. 20/01/2015, n. 817), potendo valere i presupposti elaborati al riguardo, per il giudizio di legittimità con unitaria elaborazione degli istituti delle condanne previste dall’art. 385 codice di rito, comma 4, e art. 96, comma 3, da questa Corte fin da Cass. 07/10/2013, n. 22812, ma soprattutto da Cass. ord. 22/02/2016, n. 3376 (o da Cass. 21/07/2016, n. 15017, od ancora da Cass. 14/10/2016, n. 20732): e tanto per una somma che stimasi equa nella misura indicata in dispositivo, oltre agli accessori ivi indicati per la natura di credito di valuta di quello oggetto di condanna, una volta operatane la liquidazione;

devesi pure dare atto – mancando la possibilità di valutazioni discrezionali (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei r controricorrenti e tra loro in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Condanna altresì la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti e tra loro in solido, dell’ulteriore somma di Euro 3.000,00 (tremila/00), ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, oltre interessi da oggi al soddisfo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2019

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