Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23546 del 20/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 20/09/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 20/09/2019), n.23546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18564-2018 proposto da:

EUROMATIC SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE RAFFAELLO SANZIO 1,

presso lo STUDIO LEGALE ROMANO, rappresentata e difesa dall’Avvocato

FEDERICO MAZZELLA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 280/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 05/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.sa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la società Euromatic S.r.L. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello proposto avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Verbania n. 15/2014 in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento IRES 2007;

l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo di ricorso si lamenta omessa pronuncia su due motivi di appello, ritualmente trascritti in ricorso, relativi a “omessa notifica del pvc” e “omessa motivazione dell’avviso di accertamento in ordine al difetto dei criteri di commisurazione delle sanzioni tributarie applicate”;

1.2. va in primo luogo richiamato l’insegnamento di questa Corte secondo cui, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (cfr. Cass. nn. 16171/2017, 2313/2010);

1.3. la questione posta con il primo motivo dell’odierno ricorso va quindi esaminata per verificare se possa essere decisa in astratto, prescindendo da riscontri fattuali, in quanto ove la risposta alla questione, posta nei motivi non esaminati dal Giudice d’appello, sia negativa, si potrebbe pervenire senz’altro alla definizione del giudizio in sede di legittimità, mentre la risposta positiva dovrebbe invece portare alla cassazione con rinvio, affinchè il Giudice di merito verifichi in primo luogo la sussistenza o meno delle indicazioni necessarie a pena di nullità;

1.4. nella specie, la questione va risolta nel primo dei due sensi sulla base delle considerazioni che seguono;

1.5. secondo principi consolidati della giurisprudenza di questa Corte la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione, sicchè è sufficiente che il processo verbale di constatazione sia stato precedentemente consegnato in copia previa sottoscrizione al legale rappresentante della società contribuente (cfr. Cass. nn. 407/2015, 15327/2014), poichè un’interpretazione puramente formalistica si porrebbe in contrasto con il criterio ermeneutico che impone di dare alle norme procedurali una lettura che, nell’interesse generale, faccia salva la funzione di garanzia loro propria, limitando al massimo le cause di invalidità o d’inammissibilità chiaramente irragionevoli (cfr. Cass. n. 18073/2008);

1.6. nella specie, risulta da quanto dichiarato dalla stessa ricorrente che il processo verbale di constatazione, richiamato nell’avviso di accertamento, pur se non allegato allo stesso e non notificato, era stato però consegnato al “delegato dal rappresentante legale della società verificata a rappresentarlo durante le operazioni di verifica”, con conseguente infondatezza delle doglianze di parte ricorrente;

1.7. con riguardo al secondo motivo di appello va altresì evidenziato che “l’eventuale irrogazione di sanzioni, se contestuale all’accertamento dell’imposta, si deve ritenere motivata quando la pretesa fiscale venga definita nei suoi elementi essenziali e sia precisata la sanzione” (cfr. Cass. nn. 16484/2016, 9774/2010);

1.8. nel caso di specie, non è contestato che l’avviso di accertamento impugnato fosse sufficientemente motivato in ordine ai tributi per i quali è stato omesso il pagamento ed in relazione ai quali erano state irrogate le sanzioni, il che priva di fondamento anche le suddette doglianze della contribuente;

2.1. con il secondo motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, denunciando, in rubrica, “violazione o falsa applicazione… del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 37, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, art. 2729 c.c.”, perchè, secondo la ricorrente, la CTR avrebbe errato nel ritenere fittizia l’intestazione dei conti correnti bancari all’ex amministratore della stessa, come tali invece da ricondurre alla società;

2.2. va preliminarmente evidenziato che in tema di accertamenti fondati sulle risultanze delle indagini sui conti correnti bancari, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, l’onere del contribuente di giustificare la provenienza e la destinazione degli importi movimentati sui conti correnti intestati a soggetti per i quali è fondatamente ipotizzabile che abbiano messo il loro conto a sua disposizione non viola il principio praesumptum de praesumpto non admittitur (o divieto di doppie presunzioni o divieto di presunzioni di secondo grado o a catena) sia perchè tale principio è, in realtà, inesistente, non essendo riconducibile agli artt. 2729 e 2697 c.c., nè a qualsiasi altra norma dell’ordinamento, sia perchè, anche qualora lo si volesse considerare esistente, esso atterrebbe esclusivamente alla correlazione di una presunzione semplice con un’altra presunzione semplice, ma non con una presunzione legale, sicchè non ricorrerebbe nel caso di specie (cfr. Cass. n. 15003/2017, 1898/2016);

2.3. in sede di rettifica e di accertamento d’ufficio delle imposte sui redditi, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3, l’utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi, infatti, limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all’ente, ma riguarda anche quelli intestati ai soci, agli amministratori o ai procuratori generali, allorchè risulti provata dall’Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all’ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati, senza necessità di provare altresì che tutte le movimentazioni di tali rapporti rispecchino operazioni aziendali, atteso che, ai sensi del D.P.R. n. 600 cit., art. 32, incombe sulla società contribuente dimostrarne l’estraneità alla propria attività di impresa (cfr. Cass. n. 8112/2016);

2.4. la CTR ha correttamente mostrato di condividere tale indirizzo interpretativo, affermando che gli elementi rilevati dall’Ufficio con riguardo alla movimentazione del conto corrente bancario dell’amministratore della società (mancanza in capo a quest’ultimo di “capacità di reddito tali da giustificare questi movimenti”, il che lasciava “presumere che queste operazioni poste in essere dal rappresentante della società siano riconducibili alla stessa”) rendevano plausibile che sui rapporti intestati a quel terzo, sebbene formalmente estranei alla società, potessero essere transitate operazioni aziendali;

2.5. ne consegue che quanto lamentato dalla ricorrente non trova fondamento in quanto, una volta dimostrata la pertinenza alla società dei rapporti bancari intestati alle persone fisiche con essa collegate, l’Ufficio non è tenuto anche a provare che tutte le movimentazioni che risultano da quei rapporti rispecchino operazioni aziendali, imponendo la corretta interpretazione delle norme citate alla società contribuente di dimostrare l’estraneità di ciascuna di quelle operazioni alla propria attività di impresa;

3.1. con il terzo motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, denunciando, in rubrica, “violazione o falsa applicazione… del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33,D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52,” perchè, secondo la ricorrente, la CTR avrebbe errato nel ritenere legittima l’indagine bancaria “anche se non autorizzata”;

3.2. il Collegio osserva che, in tema di accertamento, la mancanza di autorizzazione alle indagini bancarie rende le stesse illegittime ove si sia tradotta in un concreto pregiudizio per il contribuente, in conformità alla concezione sostanzialistica dell’interesse del privato alla legittimità del provvedimento amministrativo, espressa, in via generale, dalla L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, (cfr. Cass. n. 9480/2018, 3628/2017), il che non è stato in alcun modo prospettato nella specie, con conseguente rigetto del motivo di ricorso in esame;

4.1. con il quarto motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, denunciando, in rubrica, “violazione o falsa applicazione… del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d, art. 41 bis e art. 42, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 5, D.P.R. n. 927 del 1986, art. 85, art. 2729 c.c.,” perchè, secondo la ricorrente, la CTR avrebbe errato nel confermare la sussistenza di ulteriori maggiori ricavi non contabilizzati sulla scorta del fatto che, come risultava da “prassi consolidata”, la ripartizione degli stessi tra la ricorrente, quale gestore di apparecchi di intrattenimento, e gli esercenti con la stessa in rapporti contrattuali, sarebbe dovuta essere pari alla quota del 50% per ciascun soggetto e non per il solo 35% in favore della ricorrente;

4.2. la C.T.R, nel confermare il recupero di cui si discute ha argomentato la decisione facendo riferimento ad una “consolidata prassi” commerciale (“nel caso in esame i maggiori ricavi rilevati sono giustificati dal fatto che la Società ha contabilizzato nel corso dell’esercizio quote d’incassi ad essa spettanti inferiori al volume degli incassi riconosciuto agli esercenti nonostante il fatto che, per consolidata prassi, gli incassi netti avrebbero dovuto essere ripartiti in parti uguali tra gli esercenti”) che non rientra nella nozione di fatto notorio come individuata da questa Corte; in materia, si è, infatti, costantemente statuito che “il fatto notorio, derogando al principio dispositivo delle prove e al principio del contraddittorio, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabile” (cfr. Cass. n. 5232/2008), ovvero che il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati nè controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, al che consegue che restano estranei a tale nozione le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati, nonchè quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poichè questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al Giudice medesimo dalla pregressa trattazione d’analoghe controversie (cfr. Cass. n. 6299/2014);

4.3. nella specie, l’affermata “consolidata pratica” commerciale non possiede certamente i suddetti caratteri necessari al fine di consentire deroga al principio dispositivo delle prove con conseguente sussistenza della lamentata violazione di legge;

5. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, va accolto il ricorso limitatamente al quarto motivo, respinti gli altri, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, respinti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2019

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