Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23546 del 09/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 09/10/2017, (ud. 07/06/2017, dep.09/10/2017),  n. 23546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27097-2014 proposto da:

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE

3, presso lo studio dell’avvocato BRUNO NICOLA SASSANI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO CAMPION;

– ricorrente –

contro

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE

FORNACI 38, presso lo studio dell’avvocato FABIO ALBERICI,

rappresentato e difeso dagli avvocati LUCA PERUGINI, LEONORA

GALASSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 579/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 29/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2017 dal Consigliere Dott. LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– la vicenda oggetto del giudizio trae origine dall’acquisto, da parte di Pa.Mo., di una bicicletta da corsa modello Dogma FP Record (prodotta da Cicli Pinarello s.p.a.) presso il rivenditore autorizzato P.D., dai vizi presenti sulla bicicletta e dagli interventi riparatori su di essa eseguiti;

– a conclusione dei giudizi di merito, la Corte di Appello di Brescia, accogliendo la domanda proposta dal Pa. nei confronti del P. e riformando la pronuncia di primo grado, dichiarò risolto il contratto di compravendita concluso inter partes per inadempimento del P. e condannò quest’ultimo a pagare all’attore la somma di Euro 5.500,00 (oltre rivalutazione ed interessi legali);

– avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione P.D. sulla base di sei motivi;

– Pa.Mo. ha resistito con controricorso;

– il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per avere la Corte territoriale – incorrendo in extrapetizione – pronunciato la risoluzione del contratto per il fatto che il P. non aveva consentito all’acquirente di scegliere tra la restituzione della bicicletta e la sostituzione dei pezzi difettosi, optando in sua vece per quest’ultima soluzione, fatto costitutivo questo non dedotto dall’attore che aveva lamentato soltanto la mancanza della qualità promesse ai sensi dell’art. 1497 c.c.) è infondato, in quanto l’attore aveva chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento del P. con la condanna di costui alla – restituzione del prezzo (come disposto con la sentenza impugnata) e la Corte territoriale, in consonanza con le deduzione attoree, ha individuato i fatti costitutivi dell’inadempimento nel diverso aspetto estetico della bicicletta e nel fatto che la stessa, dopo le riparazioni e sostituzioni, non corrispondeva ad alcun modello esistente (rimanendo quella indicata dal ricorrente solo una ratio decidendi ad abundantiam);

– il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per vizio della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla omessa valutazione dei documenti nn. 4 e 7 di parte attrice, dai quali risulterebbe l’insussistenza del presunto comportamento usurpativo del venditore) è inammissibile, sia perchè il vigente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, – applicabile ratione temporis – non consente la deduzione del vizio della motivazione, sia perchè – in ogni caso – i documenti richiamati dal ricorrente non hanno il carattere della decisività;

– il terzo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte territoriale ritenuto che la bicicletta mancasse delle qualità promesse in ragione delle difformità estetiche che presentava) è inammissibile, in quanto, per un verso, la dedotta violazione e falsa applicazione delle legge si riduce ad una censura di merito circa l’accertamento del fatto relativo alla mancanza delle qualità promesse (la Corte territoriale ha accertato che la bicicletta, come riparata, non corrisponde al modello scelto e ordinato dall’attore nè ad altro modello), per altro verso, come detto, non è consentita dal vigente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la deduzione del vizio della motivazione;

– il quarto motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte territoriale omesso di motivare circa il fatto che le difformità estetiche superassero la soglia di tolleranza imposta dagli usi e costituente limite all’azione ex art. 1497 c.c.) è infondato, avendo la Corte territoriale puntualmente motivato sulla importanza dell’inadempimento ai fini dell’azione ex art. 1497 c.c., riducendosi per il resto il motivo ad una inammissibile censura di merito relativa alla valutazione della gravità dell’inadempimento, che costituisce una questione di fatto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 3, n. 6401 del 30/03/2015; Sez. 3, n. 14974 del 28/06/2006);

– il quinto motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte territoriale omesso di motivare in relazione alla colpa del venditore) è infondato, sia perchè la Corte territoriale ha puntualmente motivato sulla colpa del venditore (p. 12 della sentenza impugnata), sia – in ogni caso – perchè, in tema di inadempimento delle obbligazioni nascenti da contratto, a norma degli artt. 1218 e 1256 c.c., la colpa del contraente inadempiente si presume (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 12477 del 26/08/2002);

– il sesto motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte territoriale omesso di considerare i documenti nn. 4 e 7 prodotti dall’attore e, in particolare, il documento n. 7 dal quale risultava che l’attore aveva espressamente accettato la bicicletta consegnatagli) è inammissibile, in quanto la dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 1497 si riduce ad una censura circa la ricostruzione e l’apprezzamento del fatto, mentre per il dedotto vizio di motivazione valgono le ragioni già evidenziate nell’esame del secondo motivo, al quale il presente è sostanzialmente sovrapponibile;

– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso;

– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

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