Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23545 del 20/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 20/09/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 20/09/2019), n.23545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Frances – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16530-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2461/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 20/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.sa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello proposto avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo n. 96/2016 in accoglimento del ricorso proposto da T.F. avverso avviso di accertamento IRPEF 2008;

il contribuente è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo di ricorso si lamenta omessa pronuncia della CTR relativamente al motivo di appello, proposto dall’Ufficio, sul vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado, che avrebbe deciso la controversia affermando come l’intervenuta decadenza dalla potestà di accertamento fiscale rispetto a una delle due annualità di imposta oggetto di verifica (2007) avrebbe impedito di emettere analogo accertamento anche rispetto alla seconda annualità presa in considerazione (2008), essendo venuto meno il presupposto normativo rappresentato dal riscontro di uno scostamento pari o superiore ad un quarto del reddito accertato rispetto a quello dichiarato per almeno due periodi di imposta;

1.2. va in primo luogo richiamato l’insegnamento di questa Corte secondo cui il vizio di ultrapetizione comporta una nullità relativa della sentenza, che va fatta valere con gli ordinari mezzi d’impugnazione (cfr. Cass. n. 465/2016), come è dato riscontrare nel presente caso dall’esame dell’atto di appello, ritualmente trascritto in parte qua nel ricorso in cassazione;

1.3. a seguire, va altresì posto in rilievo che, in tema di contenzioso tributario, i motivi dell’opposizione al provvedimento impositivo si configurano come causae petendi della correlata domanda di annullamento, sicchè incorre nel vizio di extra o ultrapetizione il Giudice adito che dichiari la nullità dell’avviso di accertamento sulla base di motivi non dedotti dalla parte interessata (cfr. Cass. nn. 30144/2017, 9020/2017);

1.4. nel caso di specie, dalla lettura del ricorso introduttivo del contribuente (trascritto in ricorso) emerge che effettivamente non vi è traccia di contestazione relative alla decadenza dell’Ufficio dalla potestà di accertamento fiscale, essendosi limitato il contribuente a contestare la mancanza di dati di fatto e circostanze suscettibili di giustificare la determinazione di una misura del reddito imponibile diversa e superiore rispetto a quella risultante dalle dichiarazioni e dagli altri documenti fiscalmente rilevanti, senza alcun riferimento allo scostamento tra dichiarato ed accertato per almeno due periodi di imposta;

1.5. la pronuncia della CTR, che ha confermato sul punto la sentenza di primo grado, risulta quindi parimenti affetta da vizio di extrapetizione con conseguente fondatezza delle doglianze dell’Ufficio;

2. l’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento del secondo motivo, formulato in via subordinata;

3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, in accoglimento del primo motivo del ricorso, dichiarato assorbito il secondo, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Toscana, in diversa composizione;

4. il Giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2019

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