Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23545 del 18/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 18/11/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 18/11/2016), n.23545
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11212-2015 proposto da:
C. SRL, in persona del dell’Amministratore Unico e Legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
SAN TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO
DIIRNA, rappresentata e difesa dell’avvocato GIUSEPPE VACCARO,
giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
RISCOSSIONE SICILI SPA, in persona del Direttore Generale pro
tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PUCININI 10,
presso lo studio dell’avvocato MARIO FERRI, rappresentata e difesa
dall’avvocato GAETANO MIRMINA, giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE SIRACUSA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2947/16/2014 della COMMISSIONI TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCCATA di SIRACUSA del
23/09/2014, depositata il 07/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.
Fatto
IN FATTO
La C. srl propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che non resiste) e della Riscossione Sicilia spa (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia Sezione staccata di Siracusa n. 2947/16/2014, depositata in data 7/10/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del ruolo incorporato in cartella di pagamento notificata, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, per IRPEF, addizionali, imposte sostitutive e ritenute alla fonte dovute in relazione all’anni d’imposta 2007 – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame della contribuente, hanno sostenuto che erano infondate l’eccezione di nullità della cartella per mancata sottoscrizione del ruolo, considerato che la sottoscrizione dei ruoli avviene, D.L. n. 106 del 2005, mediante firma elettronica, nonchè altre eccezioni sollevate dalla medesima (in ordine alla decadenza del termine di notifica della cartella ed alla inesistenza della pretesa tributaria). I giudici della C.T.R. hanno poi ritenuto l’eccezione di difetto di notifica della cartella di pagamento incorporante il ruolo, oltre che infondata (avendo l’Agente per la riscossione fornito la prova della notifica della cartella esattoriale, mediante produzione in giudizio della relata di notifica conforme all’originale), inammissibile, in quanto sollevata per la prima volta in appello, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
La ricorrente ha anche depositato memoria.
Diritto
IN DIRITTO
1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4, D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 ter conv. in L. n. 156 del 2005 e art. 2697 c.c., denunciando che la C.T.R. abbia respinto il motivo di appello, inerente l’omessa sottoscrizione del ruolo da parte del titolare dell’Ufficio o da persona dallo stesso delegata, malgrado l’Ente impositore non avesse fornito prove in tal senso. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta poi la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, avendo la C.T.R. ritenuto che le eccezioni sollevate da essa contribuente in ordine alla nullità della notificazione, per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b-bis (mancato invio della raccomandata informativa malgrado consegna a persona diversa dal destinatario, amministratore della società).
2. La prima censura è inammissibile, perchè priva di specifica doglianza.
Ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4, “il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell’ufficio o da un suo delegato”.
La ricorrente si limita a ribadire che fosse onere dell’Agenzia delle Entrate provare che il ruolo era stato sottoscritto da soggetto legittimato, mediante firma diitale”.
Ma la C.T.R., avendo respinto il motivo di appello perchè infondato, precisando che la “sottoscrizione mediante firma elettronica” ex lege, ha accertato implicitamente che il ruolo recava detta firma. La mancanza della qualifica di titolare dell’ufficio in colui che ha sottoscritto il ruolo non e rilevante, potendo trattarsi anche di delega. In difetto della specifica allegazione non solo della mancanza della qualità di titolare dell’ufficio, ma anche di suo delegato, la questione dell’onere probatorio non ha carattere dirimente.
3. Il secondo motivo è infondato.
Invero, in primo grado, la contribuente aveva eccepito la mancata notifica della cartella di pagamento. Avendo l’Agente per la riscossione documentato, in sede di controdeduzioni di primo grado, l’avvenuta regolare notifica della cartella stessa, la stessa contribuente avrebbe dovuto contestare la produzione avversa con motivi aggiunti; invece, la stessa parte solo nel giudizio di appello aveva introdotto il vizio specifico di nullità della notificazione della cartella, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, il che dunque integrava un allargamento del thema decidendum, vietato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57.
La sentenza della C.T.R. risulta pertanto corretta.
4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, nel rapporto ricorrente/Riscossione Sicilia, non avendo invece l’intimata Agenzia delle Entrate svolto attività difensiva.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’importo a titolo di contributo unificato, paria quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali, in favore di Riscossione Sicilia spa, liquidate in complessivi 8.000,00, a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 1500 ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016