Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23545 del 09/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 09/10/2017, (ud. 07/06/2017, dep.09/10/2017),  n. 23545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2978-2014 proposto da:

MILLENIUM SRL, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BALDO DEGLI UBALDI 71, presso lo studio dell’avvocato ANNAMARIA

LOVELLI VAN CRAAIKAMP, rappresentato e difeso dall’avvocato WALTER

LIVIO VERRENGIA;

– ricorrente –

contro

F.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE,

44, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CORBYONS, rappresentato

e difeso dall’avvocato STEFANO TROTTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3641/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 04/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– la vicenda oggetto del giudizio trae origine dalla fornitura di un impianto di condizionamento effettuata da F.R., titolare dell’omonima ditta individuale, in favore della società “The Millenium” di M.A. s.n.c., con sede in (OMISSIS);

– il Tribunale di Busto Arsizio rigettò la domanda con la quale il F., convenendo in giudizio la detta società, aveva chiesto la condanna della stessa al pagamento della somma di Euro 12.116,08 quale corrispettivo delle forniture effettuate in suo favore (tanto per il condizionatore che per altri materiali); e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta (che aveva contestato il cattivo funzionamento dell’impianto di condizionamento), condannò l’attore a rimuovere l’impianto e a ripristinare lo stato dei luoghi;

– in accoglimento del gravame proposto da F.R., la Corte di Appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettò la domanda riconvenzionale e accolse la domanda principale, condannando la società “The Millenium” s.r.l. (già “The Millenium” di A.M. s.n.c.) a pagare all’attore la somma di Euro 10.096,74, oltre IVA (se dovuta) ed interessi legali dalla domanda al soddisfo;

– avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la società “The Millenium” s.r.l. sulla base di quattro motivi;

– F.R. ha resistito con controricorso;

– la ricorrente ha depositato memoria fuori termine.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– il primo motivo (proposto per violazione e mancata applicazione dell’art. 1520 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che la vendita si fosse perfezionata nonostante la mancata manifestazione di gradimento da parte della società “The Millenium”, essendo stato il condizionatore consegnato – come risulterebbe dal documento di trasporto – soltanto “in conto visione” e sulla base di un contratto di vendita con riserva di gradimento) e il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte territoriale omesso di esaminare il fatto decisivo per il giudizio costituito dalla circostanza che nel documento di trasporto era scritto “consegna in conto visione” e per non aver considerato la mancata manifestazione di gradimento da parte della società The Millenium e la protratta inerzia del venditore) sono fondati, con riferimento al mancato esame, da parte della Corte territoriale, della clausola “consegna in conto visione” apposta sul documento di trasporto, trattandosi di fatto decisivo ai fini del contenuto da attribuire all’accordo negoziale;

– il terzo motivo (proposto per violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e artt. 2697 e 2709 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che l’attore avesse fornito la prova del suo preteso credito) rimane assorbito nell’accoglimento dei due motivi precedenti;

– il quarto motivo (proposto per violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 116 c.p.c. nonchè artt. 2697 e 2709 c.c., per avere la Corte territoriale pronunciato condanna anche in ordine al pagamento della fornitura di cui al documento di consegna n. 46 del 19.6.2000 relativo a materiali diversi dal condizionatore, per la quale fornitura – secondo la ricorrente – non sarebbe stata formulata domanda in primo grado e per la quale mancherebbe anche la prova) è infondato, sia perchè con l’atto di citazione l’attore chiese il pagamento delle somme esposte non solo nel documento di trasporto n. (OMISSIS) (relativo al condizionatore) ma anche in quello n. (OMISSIS) (relativo ad altri materiali) entrambi contestualmente prodotti, sia perchè il motivo punta a censurare l’interpretazione della domanda da parte del giudice di merito, sulla quale la Corte territoriale ha motivatamente dissentito dalla contraria interpretazione del primo giudice, sia infine perchè il giudice del gravame – spiegato – quanto alla prova della consegna della merce – che nulla è stato eccepito in ordine a tale consegna da parte della società convenuta;

– in definitiva, vanno accolti il primo e il secondo motivo per quanto di ragione; va dichiarato assorbito il terzo; va rigettato il quarto; la sentenza impugnata va cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.

PQM

 

accoglie il primo e il secondo motivo per quanto di ragione; dichiara assorbito il terzo; rigetta il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

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