Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23544 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/10/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 27/10/2020), n.23544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22542-2016 proposto da:

CONSULTUM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI CALAMATTA N.

16, presso lo studio dell’avvocato ROBERTA PAPARO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROBERTA BONADEO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI VICENZA UFFICIO

CONTROLLI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 296/2016 della COMM.TRIB.REG. ‘di VENEZIA,

depositata il 25/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/07/2020 dal Consigliere Dott. CAVALLARI DARIO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Consultum srl ha impugnato un avviso di liquidazione di imposta e irrogazione di sanzioni.

La CTP di Vicenza, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 545/04/14, ha respinto il ricorso.

La Consultum srl ha proposto appello.

La CTR di Venezia-Mestre, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 296/08/2016, ha rigettato l’appello.

La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

L’Agenzia delle Entrate si è difesa con controricorso.

1. La società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso datato 8 novembre 2018 in seguito all’adesione alla definizione agevolata del D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6.

Al riguardo, si rileva che, in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata del D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6 (conv., con modif., dalla L. n. 225 del 2016), poichè la dichiarazione di adesione reca l’impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità l’attestazione di ammissione alla procedura manifesta un’inequivoca rinuncia al ricorso, onde va dichiarata l’estinzione del giudizio (Cass., Sez. 6-5, n. 29394 del 7 dicembre 2017).

Quanto alle spese, si osserva che, nel caso della definizione agevolata in esame, ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2, poichè la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, sicchè, anche se l’ente impositore non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese (Cass., Sez. 6-L, n. 28311 del 7 novembre 2018).

Trattandosi di rinuncia al ricorso, non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, misura la cui natura eccezionale impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., Sez. 5, n. 31732 del 7 dicembre 2018).

PQM

La Corte:

– dichiara estinto il giudizio;

– compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, tenuta mediante collegamento da remoto, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

 

 

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