Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23544 del 20/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 20/09/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 20/09/2019), n.23544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16008-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.F., C.B.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2421/11/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 17/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.sa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, indicata in epigrafe, che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere relativamente all’appello proposto avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Prato n. 416/2014 in parziale accoglimento del ricorso proposto da C.B. e F., soci della società Extragiochi Slot & Service S.r.L., avverso avviso di accertamento IRPEF 2008 in conseguenza di avviso di accertamento emesso nei confronti della società per accertamento di maggior imponibile fiscale;

i contribuenti sono rimasti intimati.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il secondo motivo di ricorso, che va preliminarmente esaminato perchè logicamente prodromico rispetto al primo, l’Agenzia censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, denunciando, in rubrica, “violazione o falsa applicazione del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, commi, convertito in L. 225 del 2016”, perchè, secondo la ricorrente, la CTR avrebbe ritenuto che “l’estensione degli effetti della definizione agevolata alla impugnazione degli accertamenti relativi ai soci partecipanti della società consegue dalla inscindibile connessione sussistente tra il prodromico contenzioso relativo alla società e quello relativo ai soci dell’ente societario”;

1.2. la censura è fondata atteso che, per costante orientamento di questa Corte, in tema di condono fiscale, gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società e quelli conseguenziali nei confronti dei soci mantengono una propria autonomia;

1.3. si è, infatti, ritenuto che la definitività dell’autonomo avviso di accertamento, emesso ai fini IRPEF, nei confronti del socio ne comporta l’intangibilità, escludendone, pertanto, la possibilità di invocare la sussistenza del presupposto (pendenza del giudizio) per la definizione agevolata di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, anche qualora il socio abbia impugnato l’avviso di accertamento, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 40, comma 2, emesso nei confronti della società, in quanto, nonostante il modello unitario di rettifica, la pretesa tributaria si esplica con una duplicità di avvisi, diretti a soggetti diversi (soci e società) per imposte differenti (ILOR e IRPEF) (cfr. Cass. nn. 9419/2014; id n. 21762/2015);

1.4. inoltre, si è ripetutamente affermato, in generale, in tema d’imposte sui redditi delle società di persone, il principio secondo cui il condono fiscale ottenuto dalla società non estende automaticamente i propri effetti ai singoli soci, nei confronti dei quali l’Amministrazione finanziaria conserva il potere di procedere ad accertamento, e che devono, pertanto, presentare autonoma istanza per potersi avvalere del beneficio (cfr. Cass. n. 12214/2010; Cass. 7134/2014; 757/2002, n. 4281/2001, n. 14392/2001, n. 13186/2000, n. 8597/2006);

1.5. tali principi possono essere applicati anche al caso in esame, attesa la modalità di estinzione della lite pendente (DL n. 193 del 2016 conv., art. 6) della quale si è avvalsa la Società Extragiochi Slot Service S.r.L.;

1.6. ne consegue che l’autonomo avviso di accertamento emesso ai fini IRPEF nei confronti dei soci non poteva che comportare l’impossibilità per i soci di invocare, in appello, le successive vicende a cui era rimasto soggetto l’avviso riferibile alla società, ed in specie l’agevolata definizione della pretesa tributaria che era scaturita dall’istanza di accertamento per adesione autonomamente proposta dalla società medesima, onde ottenere la dichiarazione di cessazione della materia del contendere nel giudizio di appello proposto dall’Ufficio avverso il parziale accoglimento delle pretese dei contribuenti in primo grado e la CTR, nella gravata sentenza, ha fatto erronea applicazione dei detti principi;

2. l’accoglimento del secondo motivo di ricorso determina l’assorbimento del primo e del terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta che la CTR abbia dichiarato la cessazione della materia del contendere anche in mancanza di prova circa l’integrale pagamento del debito tributario, oggetto di definizione agevolata e con riferimento ad una pretesa tributaria non ancora definita;

3.1. va accolto anche il quarto motivo di ricorso con cui si lamenta “nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46 e dell’art. 112 c.p.c.”, per omessa pronuncia sull’appello proposto dall’Ufficio, ritualmente trascritto in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, atteso che la CTR si è limitata a dichiarare la cessazione della materia del contendere sulla base del contenuto della memoria illustrativa depositata dai contribuenti, con cui si comunicava “la definizione dei carichi esattoriali relativi agli accertamenti impugnati in conseguenza della domanda di definizione agevolata presentata dalla società Extragiochi accettata dalla concessionaria dell’Ente creditore, senza in alcun modo esaminare le censure dell’Ufficio alla sentenza di primo grado;

2.2. tali questioni sono state completamente omesse dalla sentenza impugnata;

3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, vanno accolti il secondo ed il quarto motivo di ricorso, assorbiti il primo ed il terzo, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo ed il quarto motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2019

Sommario

IntestazioneFattoDirittoP.Q.M.

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