Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23544 del 18/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 18/11/2016, (ud. 16/09/2016, dep. 18/11/2016), n.23544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12770/2015 proposto da:

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 106, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FALVO D’URSO,

rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE GIAMMARINO, giusta

mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona del procuratore speciale pro tempore,

nonchè D.A.E. e D.A.B., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio

dell’avvocato MARCO VINCENTI, che li rappresenta e difende, giusta

procure speciali in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 123/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 27/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIELLA SCRIMA;

udito l’Avvocato Marco Vincenti difensore dei controricorrenti che si

riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. Pronunciando sulla domanda proposta da F.F. nei confronti di D.A.B., di D.A.E. e di INA Assitalia S.p.a. (ora Generali Italia S.p.a.) e volta ad ottenere la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni da lui riportati nel sinistro stradale avvenuto in data (OMISSIS), allorchè, mentre era alla guida sua moto, era stato investito dall’auto condotta da D.A.E., di proprietà di D.A.B. ed assicurata presso la predetta società assicuratrice, il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza n. 725/07 del 28 giugno 2007, per quanto rileva in questa sede, accertava che la responsabilità del sinistro di cui si discute in causa andava ascritta per il 30% alla condotta colposa dell’attore e per il restante 70% alla condotta colposa di D.A.E., condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del F., dell’importo di Euro 130.666,00, oltre interessi dal sinistro al saldo sugli importi risultanti anno per anno dalla devalutazione, detraendo, dall’importo finale della somma di Euro 149.100,00, l’acconto già corrisposto dalla compagnia assicuratrice, nonchè alle spese di lite.

2. La Corte di appello di Ancona, con sentenza depositata il 7 gennaio 2015, in parziale accoglimento del gravame proposto da F.F. avverso la decisione di primo grado ed in parziale riforma di essa, condannava D.A.B. ed E. nonchè Assitalia S.p.a., in solido tra loro, al pagamento, in favore dell’appellante, degli interessi di legge sull’importo di Euro 4.818,00, come precisato nel dispositivo della sentenza di secondo grado, nonchè ad un quinto delle spese di lite di quel grado che compensava per i restanti quattro quinti.

3. Avverso la sentenza della Corte di merito F.F. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Hanno resistito con un unico controricorso Generali Italia S.p.a., D.A.B. ed D.A.E..

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

5. Con il primo motivo, denunciando “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto artt. 115, 116 e 132 c.p.c., artt. 1223, 1226 e 2697 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 – nullità della sentenza”, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di merito ha confermato la decisione di primo grado in relazione alla riduzione del danno biologico – operata dal Tribunale – di 4 punti dell’invalidità valutata dal CTU nella misura del 28%, in considerazione del fatto che il F. non avrebbe indossato il casco al momento del sinistro. Il F. sostiene che, nella specie, difetterebbe “la prova sia del mancato uso del casco e sia del nesso causale inerente alla riconducibilità delle lesioni riportate, almeno in parte, al mancato uso del casco”, e che la Corte territoriale avrebbe errato nel porre l’onere probatorio a tale riguardo a carico del danneggiato ed avrebbe erroneamente valutato le prove, nè avrebbe indicato le lesioni la cui entità sarebbe stata minore qualora il ricorrente avesse indossato il casco.

5.1. Le censure proposte non colgono nel segno, atteso che, contrariamente all’assunto del ricorrente, la Corte territoriale non solo non ha affermato alcunchè in ordine all’onere probatorio ma, valutando le risultanze probatorie, con accertamento in fatto non censurabile in tale sede, ha ritenuto “provato che F.F. non indossasse il casco al momento del sinistro, come dimostrato da circostanza che il casco venne ritrovato dai Carabinieri intervenuti a circa 25 metri dal luogo della collisione, con il sottogola allacciato”; ha precisato che tale circostanza “è rilevante in quanto egli ha riportato lesioni consistite in un trauma cranico maggiore con edema cerebrale diffuso e frattura della base cranica” e ha pure dettagliatamente dato conto (v. sentenza impugnata p. 6 e 7) degli elementi in base ai quali ha ritenuto che, “attesa la tipologia delle lesioni riportate è altamente verosimile che, qualora l’appellante avesse indossato il casco, l’entità delle stesse sarebbe stata minore”.

6. Con il secondo motivo, rubricato “Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4- Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, errore in procedendo – Violazione artt. 115 e 116 c.p.c., oltre art. 145 C.d.S., art. 2054 c.c.”, il ricorrente sostiene che la Corte di merito, nel confeniiare la responsabilità concorsuale del F. nella causazione del sinistro in parola, avrebbe seguito un errato iter logico argomentativo e sarebbe incorsa nel vizio di errato esame e valutazione degli atti di causa e nella falsa ed errata applicazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. e dell’art. 145 C.d.S., “essendo pacifico che la colpa dell’incidente è esclusivamente del conducente dell’auto ex art. 2054 c.c. e art. 145 C.d.S.”.

6.1. Il motivo si palesa inammissibile, in quanto, pur essendo veicolato con riferimento ai nn. 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, in realtà tende ad una rivalutazione del merito, inammissibile in questa sede. Al riguardo si evidenzia che il F. non indica in base a quali elementi debba ritenersi pacifica la responsabilità del conducente dell’auto, che invece, da quanto evidenziato nello stesso ricorso, risulta decisamente contestata ex adverso. Inoltre, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale va data continuità in questa sede, in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia – come nel caso all’esame – caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (Cass. 14/07/2003, n. 11007; Cass. 23/02/2006, n. 4009; Cass. 25/01/2012 n. 1028)”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio, preso atto che non sono state depositate memorie, ritiene di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella sopra riportata relazione.

2. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 4.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016

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