Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23544 del 10/11/2011

Cassazione civile sez. II, 10/11/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 10/11/2011), n.23544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3356-2006 proposto da:

ASSANTI SNC P. IVA (OMISSIS) in persona del legale rappresentante

pro tempore Sig. A.S., elettivamente domiciliato in

ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI 7, presso lo studio dell’avvocato

ZACCAGNINI LUCIA, rappresentato e difeso dall’avv. Persiali Regina

rinunciante al mandato;

– ricorrente –

contro

M.F. CF. (OMISSIS) elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PACUVLO 34,. presso lo studio dell’avvocato

ROMANELLI GUIDO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

S.S.;

– intimato –

avverso a sentenza n. 533/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 30/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocate ROMANELLI Guido, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona dl Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 1 marzo 1994 M.F. appaltava a S. S. la ristrutturazione del l’appartamento in (OMISSIS), la messa in opera di parquet e zoccolatura con previsione di un termine di consegna al 30.4.1994, dì una penale di L. 50.000 al giorno per il ritardo da trattenere sul corrispettivo globale di L. 46.200.000.

Il 20.2.1995 il S. compilava un elenco di lavori extra fra cui l’asportazione del parquet preesistente e formazione di nuovo sottofondo per L. 2.500.000, come da preventivo non calcolato, scritto in capitolato ed eseguito.

Con raccomandata 14.2.1995 diretta al S. il procuratore del M. denunziava il progressivo distacco del parquet attribuendogli la indicazione dell’impresa Assaliti (che lo aveva posato ed era del pari destinataria della missiva).

che negava ogni rapporto con la famiglia M..

Il committente ne marzo 1995 promuoveva ATP cui seguiva citazione nei confronti delle due imprese del settembre 1995 davanti al tribunale di Genova con attribuzione al S. della scelta della snc Assanti per la posa del parquet con richiesta di condanna solidale ai danni.

Resistevano le convenute.

Escussi testi, espletata ctu con relativo supplemento, con sentenza 1761/2001, veniva sancita la responsabilità della Assanti e del S. col concorso di quest’ultimo del 40% per la posa del parquet ed in via esclusiva per vizio di stuccatura dello studio, con determinazione del danno e condanna alle spese.

Proposto appello da Assanti Salvatore snc ed incidentale da M. e S., la Corte di appello di Genova, con sentenza n. 533/05, condannava S. e Assanti al pagamento dell’equivalente in Euro di L. 26.860.842, il primo nella percentuale del 30% e la seconda del 70% oltre alle spese nella medesima percentuale.

La Corte riteneva provato che l’Assanti si era impegnata alla posa del parquet nei confronti del M., operazione prima affidata al S. e poi espunta dal contratto di appalto per incapacità del medesimo, il cui concorso era determinato nella percentuale indicata.

Ricorre Assanti snc con due motivi, resiste M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si lamenta violazione di norme di diritto perchè la Corte di appello sostiene che la Impresa Assanti si sarebbe impegnata, al di là del procacciamento del legno e della posa, a procedere a continue e costanti veri fiche del lavoro dell’impresa S..

La causa dei danni è stata acclarata nella mancata adeguata preparazione del fondo. Non è emerso che il S. si fosse dichiarato incapace di effettuare il lavoro. La responsabilità dell’appaltatore è esclusa quando usa l’ordinaria diligenza ed i sottofondi furono preparati dal S..

Col secondo motivo si lamenta vizio di motivazione, avendo la Corte di appello travisato i fatti in ordine a cinque circostanze elencate.

E’ preliminare il rilievo che l’esposizione dei fatti, contenuta in ricorso, si limita alla elencazione degli antecedenti.

Stante il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, quanto meno dal contesto dell’atto nel suo complesso, formato dalle premesse e dallo svolgimento dei motivi, “id est” dalla sola lettura di esso, escluso l’esame di ogni altro documento e della stessa sentenza impugnata, deve necessariamente essere desumibile una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, delle decisioni adottate e delle ragioni di esse, in modo da consentire al giudice di legittimità una adeguata comprensione del significato e della portata delle critiche mosse alla pronunzia (“ex plurimis” Cass. 16 settembre 2004 n. 18648, 29 luglio 2004 n. 14474.

21 luglio 2004 n. 13550, 19 aprile 2004 n. 7392, 19 luglio 2001 n. 9777 etc.).

Nella specie, pur ove non si voglia considerare determinante l’assoluta carenza della premessa in fatto, neppure dall’esposizione dei motivi risulta possibile una chiara e completa visione dell’oggetto del giudizio, limitandosi il ricorso a riportare qualche brano della sentenza impugnata, senza alcuna possibilità di ricostruire l””iter” processuale, le ragioni della decisione e di valutare le censure mosse.

Onde procedere al sindacato sulla pronunzia di merito, è indispensabile al giudice di legittimità conoscere esattamente le originarie prospettazioni delle parti, con domande ed eccezioni, e le decisioni su ciascuna di esse adottate.

Nella specie, in difetto di un’adeguata prospettazione delle ragioni della originaria domanda, delle posizioni assunte dalle parti e dei motivi della decisione, il ricorso va dichiarato inammissibile ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, con condanna del ricorrente alle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2200 di cui 2000 per compensi, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2011

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