Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23544 del 09/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 09/10/2017, (ud. 07/06/2017, dep.09/10/2017),  n. 23544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28223-2013 proposto da:

B.F., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA OTTAVIANO 92, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE D’OTTAVIO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE

D’OTTAVIO;

– ricorrente –

contro

P.S., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEGLI SCIPIONI, 237, presso lo studio dell’avvocato GEMMA

SURACI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 649/2012 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA,

depositata il 20/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2017 dal Consigliere Dott. LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– B.F. convenne in giudizio P.S., per sentirlo condannare alla restituzione, in suo favore, della somma di Euro 2.370,50 (oltre interessi e rivalutazione) concessagli a titolo di mutuo, nonchè al risarcimento del danno;

– il Tribunale di Reggio Calabria rigettò la domanda attorea, ritenendo che la B. aveva consegnato il denaro al P. in tempi diversi ora per spirito di liberalità e per ragioni di amicizia, ora in corrispettivo delle prestazioni professionali erogate in suo favore dal convenuto;

– l’appello proposto dalla B. è stato dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 348 – bis c.p.c., con ordinanza della Corte di Appello di Reggio Calabria;

– avverso la sentenza di primo grado ha proposto ricorso per cassazione B.F. sulla base di due motivi;

– P.S. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– preliminarmente, va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, proposta dal controricorrente, in quanto, dalla comunicazione pervenuta per via telematica dalla Corte territoriale di Reggio Calabria, risulta che l’ordinanza di inammissibilità dell’appello pronunciata dalla Corte territoriale è stata comunicata al difensore di B.F., avv. Francesco Fabbricatore (dopo un primo tentativo non andato a buon fine risalente al 4/4/2013) in data 27/11/2013, con conseguente tempestività del ricorso consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica entro il termine di giorni sessanta previsto dalla legge (cfr., Cass., Sez. 6 – 3, n. 15235 del 21/07/2015);

– sempre preliminarmente, va tuttavia rilevata l’inammissibilità del ricorso per il fatto che lo stesso omette di far menzione dei motivi di appello proposti e della motivazione dell’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., dovendosi ribadire – in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte – il principio di diritto secondo cui, nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma , l’atto d’appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa menzione dei motivi di appello e della motivazione dell’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., al fine di evidenziare l’insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame (Cass., Sez. 6-3, n. 10722 del 15/05/2014; conf., Sez. 6-3, n. 26936 del 23/12/2016; Sez. 6-3, n. 2784 del 12/02/2015; Sez. 6-3, n. 19060 del 28/09/2016);

– non avendo il ricorrente adempiuto a quanto sopra, il ricorso risulta inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3;

– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

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