Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23543 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/10/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 27/10/2020), n.23543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23949/2014 R.G. proposto da:

Equitalia sud spa, rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Rosaria

Savoia, con domicilio eletto in Roma, via della Pineta Sacchetti

482, presso lo Studio dell’Avv. Emanuela Vergine.

– ricorrente –

contro

B.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Galluccio

Mezio, elettivamente domiciliato in Roma alla via Amelia n. 15,

presso lo Studio dell’Avv. Carla Licignano, giusta procura speciale

del 12.09.16.

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Bari,

Sez. dist. Lecce, n. 479/22/14, depositata il 24 febbraio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2020

dal relatore Dott. Cavallari Dario.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.A. ha impugnato, davanti alla CTP di Lecce, l’ipoteca iscritta sui beni di sua proprietà da Equitalia Lecce spa, oggi Equitalia sud spa, a garanzia del credito portato da 42 cartelle di pagamento, pari ad Euro 157.773,82, rappresentandone l’illegittimità in quanto posta in essere su immobili ricompresi nel fondo patrimoniale da lui costituito con la propria moglie.

Egli ha eccepito, inoltre, la nullità dell’ipoteca per assenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 50 e 77 e per difetto di motivazione, nonchè per invalidità della notifica della medesima iscrizione.

La CTP di Lecce, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 283/02/11, ha accolto il ricorso e annullato l’iscrizione ipotecaria.

Equitalia sud spa ha proposto appello contro la menzionata sentenza che la CTR di Bari, Sez. dist. di Lecce, nel contraddittorio (delle parti, con sentenza n. 479/22/14, ha respinto.

Equitalia sud spa ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Il contribuente non si è difeso, ma ha depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, stante la stretta connessione, Equitalia sud spa lamenta la violazione degli artt. 442,444,618 bis c.p.c., del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19, artt. 2700 e 2718 c.c., della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 24, 25, 49 e 57, nonchè del D.M. n. 321 del 1999, artt. 1 e 6.

Essa contesta, in particolare, il fatto che la CTR avrebbe errato a non rilevare che le cartelle di pagamento poste a base della contestata iscrizione di ipoteca non avevano ad oggetto crediti tributari, il che comportava che la giurisdizione sulla controversia non spettava al giudice tributario.

Il giudice di secondo grado non avrebbe tenuto conto che non assumeva rilievo la mancata allegazione delle copie delle cartelle di pagamento de quibus alla comunicazione di iscrizione di ipoteca di cui si tratta, atteso che agli atti erano presenti, comunque, gli estratti di ruolo da cui emergeva l’effettiva natura delle pretese azionate, con i relativi avvisi di ricevimento, nonchè le copie delle retate di notifica delle cartelle di pagamento.

Le doglianze di parte ricorrente sono fondate.

Con riferimento alle controversie aventi per oggetto l’iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, anche a seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. e) bis, dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 26 quinquies, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2006, applicabile ratione temporis, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi – ciascuno per il proprio ambito come appena individuato – se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari (Cass., SU, n. 17111 dell’11 luglio 2017).

Nella specie, la sentenza impugnata, nel compiere tale accertamento, ha basato il rigetto delle contestazioni concernenti la giurisdizione sulla mancata allegazione delle cartelle di pagamento alla comunicazione dell’iscrizione di ipoteca.

La CTR, peraltro, ha così omesso di esaminare la differente documentazione – menzionata nel ricorso indicando in quale fascicolo si trovava e in quale fase processuale era stata depositata e riassumendone il contenuto (Cass., Sez. 5, n. 29093 del 13 novembre 2018) – presentata, a fondamento della sua impugnazione, dalla società ricorrente, secondo la quale si sarebbe trattato degli estratti di ruolo e delle copie delle relate di notifica delle cartelle di pagamento.

La rilevanza di detta documentazione è evidente, se si considera che l’estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale e deve contenere tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria, sicchè esso costituisce prova idonea dell’entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato e, quindi, della verifica della giurisdizione del giudice adito (Cass., Sez. 6-3, n. 11028 del 9 maggio 2018).

Non rileva la contestazione di controparte, contenuta nella memoria conclusiva, che nega sia possibile qualificare tali documenti come estratti del ruolo, stante l’estrema genericità della doglianza che, comunque, meglio potrà essere valutata dal giudice del rinvio.

Inoltre, deve considerarsi che, qualora il destinatario della cartella esattoriale ne contesti la notifica, l’agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l’onere di depositarne nè l’originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all’art. 215 c.p.c., comma 2, e potendo, quindi, il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), nè la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l’omissione con la nullità della stessa o della sua notifica (Cass., Sez. 6-5, n. 25292 dell’11 ottobre 2018).

Ne consegue che i motivi in questione vanno accolti, dovendo la CTR in sede di rinvio procedere all’esame della documentazione summenzionata (estratti del ruolo e copie delle relate di notifica delle cartelle di pagamento) al fine di valutarne la natura e, in concreto, il contenuto per l’accertamento della giurisdizione.

2. Il secondo motivo, con il quale è contestata l’incompetenza per territorio della Commissione tributaria adita, e il quarto motivo, relativo alla prevalenza, nella specie, del fondo patrimoniale sull’iscrizione di ipoteca, non devono essere esaminati, alla luce dell’accoglimento del primo e del terzo motivo, la loro valutazione spettando al giudice del rinvio, nella misura nella quale ritenga sussistere la propria giurisdizione.

3. La decisione va, quindi, cassata con rinvio alla CTR PUGLIA, in diversa composizione, la quale esaminerà la documentazione indicata da Equitalia sud spa al fine di accertare la natura dei crediti azionati e, quindi, la giurisdizione alla quale spetta conoscere della presente controversia.

Essa deciderà anche in ordine alle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il ricorso limitatamente al primo e al terzo motivo, assorbiti il secondo e il quarto;

– cassa la decisione impugnata con rinvio alla CTR PUGLIA, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito e in ordine alle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5 Sezione Civile, tenuta mediante collegamento da remoto, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

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