Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23543 del 20/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 20/09/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 20/09/2019), n.23543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15978-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

EXTRAGIOCHI SLOT & SERVICE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2420/11/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, depositata il 17/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.sa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, indicata in epigrafe, che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere relativamente all’appello proposto avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Prato n. 240/2014 in accoglimento del ricorso proposto dalla società Extragiochi Slot & Service S.r.L. avverso avviso di accertamento IRES IVA IRAP 2008;

la società contribuente è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 denunciando, in rubrica, “violazione o falsa applicazione… del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, commi 1 e 4, convertito in L. n. 225 del 2016”, perchè, secondo la ricorrente, la CTR avrebbe ritenuto che la definizione agevolata dei carichi esattoriali “si presume compiuta per effetto dell’istanza del contribuente, dell’accettazione del concessionario e della non contestazione da parte dell’ente creditore (nella fattispecie indirettamente evidenziata per assenza di replica alla memoria illustrativa…)”;

1.2. va premesso che il comma 1 della norma citata individua il fenomeno al quale il legislatore ha assegnato rilievo riferendolo “ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016” e prevedendo che “i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 30, comma 1, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 27, comma 1, provvedendo al pagamento integrale delle somme di cui alle lettere a) e b), dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 10 agosto 2017, gli interessi nella misura di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 21, comma 1”; il comma 2 individua la forma in cui il fenomeno si deve manifestare e lo fa stabilendo che “ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 31 marzo 2017, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonchè la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Entro la stessa data del 31 marzo 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.”; dopo tale iniziativa del soggetto debitore, il comma 3, stabilisce che entro il 15 giugno 2017, l’agente della riscossione – cui spetta, quindi, di gestire il procedimento innescato dal debitore – comunica al debitore che ha presentato la dichiarazione di cui al comma 2 “l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonchè quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse” e, quindi, stabilisce una serie di criteri che l’agente deve osservare, nonchè ulteriori modalità dell’agire del medesimo in funzione degli oneri di informazione al debitore. Il successivo comma 4 disciplina gli effetti del mancato rispetto del “programma” di definizione agevolata (una volta intervenuta la comunicazione dell’esattore) e lo fa stabilendo quanto segue: “In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 19”; il successivo comma 5, a sua volta dispone in questi termini: “A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione e, fermo restando quanto previsto dal comma 8, sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione di cui al comma 1, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in data successiva al 31 dicembre 2016. L’agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.”;

1.3. le norme qui richiamate dettano previsioni di natura sostanziale perchè dirette ad incidere sulla situazione sostanziale riguardo alla quale viene effettuata la dichiarazione di avvalimento, con le implicazioni procedimentali conseguenti, e, nel contempo, dettano norme indirettamente od direttamente relative al processo, cioè concernenti la ricaduta degli effetti sostanziali della dichiarazione e del procedimento conseguente sul processo (allorquando la situazione giuridica oggetto della dichiarazione di cui al comma 1 risulti oggetto di un giudizio pendente) o sull’azione, cognitiva od esecutiva, che riguardo alla situazione sostanziale per come era esistente e per come risulta modificata sarebbe esercitabile;

1.4. sotto il profilo sostanziale è palese che la dichiarazione di avvalimento del debitore (del contribuente in ambito tributario) risulta certamente espressione di un diritto potestativo del debitore (o contribuente), che realizza un vero e proprio potere di conformazione, cioè di sostituire al regolamento della situazione sostanziale debitoria esistente ed eventualmente sub iudice, la nuova regolamentazione anche quantitativa del dovuto, imperniata sulle modalità di adempimento previste e da fissarsi ai sensi del comma 3 dall’esattore; tale sostituzione non necessita di un’accettazione da parte dell’esattore, che sia esplicazione di sue scelte di convenienza o comunque discrezionali. L’esattore ha solo la possibilità di contestare la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione della norma e dunque dell’ascrivibilità della dichiarazione alla previsione normativa. Al di fuori di tale ipotesi e dunque se ricorrano i presupposti giustificativi indicati dalla legge per la dichiarazione di definizione agevolata, l’esattore è obbligato a procedere agli adempimenti indicati dal comma 3, necessari perchè il debitore possa attuare la c.d. definizione agevolata. L’indicato effetto conformativo della dichiarazione di voler procedere alla definizione agevolata e, quindi, la sua idoneità ad esplicare direttamente effetti sulla situazione giuridica che ne è oggetto e su cui – per quanto interessa in questa sede – pende il giudizio di appello, è rivelato dalla previsione del comma 5: la circostanza che ai sensi di tale comma sono sospesi i termini di prescrizione secondo le specificazioni ivi indicate fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, nonchè gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni, nonchè l’imposizione all’agente della riscossione del divieto di avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, ed ancora il divieto di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate (sebbene alle condizioni ivi indicate), sono tutte implicazioni disposte direttamente dalla legge come conseguenza della dichiarazione del debitore, o meglio – è da ritenere – della consecuzione ad essa, della comunicazione dell’esattore, di cui al comma 3;

1.5. si deve allor ritenere che, per effetto della dichiarazione, seguita dalla comunicazione de qua, la situazione giuridica relativa alla pretesa di riscossione, allorquando sia oggetto di giudizio e, per quanto qui interessa, del giudizio di appello, viene ad essere regolata dagli effetti conformativi ad esse ricollegati e non è più identificabile, per effetto di una vera e propria sostituzione, secondo il modo di essere con cui era stata dedotta in giudizio;

1.6. sotto il profilo processuale, l’espressa necessità che nella dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata sia contenuto l’impegno a rinunciare al giudizio pendente, evidenzia in primo luogo che la tecnica di incisione della fattispecie regolata è ricondotta dal legislatore al fenomeno della rinuncia al giudizio; il prevedere che la dichiarazione del debitore di voler definire la situazione su cui pende il giudizio in via agevolata dev’essere accompagnata dall’impegno a rinunciare al giudizio, evidenzia in modo indubbio che una rinuncia deve avvenire ed individua il fenomeno sotteso alla dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata quale fenomeno di rilevanza sostanziale che può, anzi deve, divenire rilevante nel processo di cassazione pendente attraverso l’adempimento dell’impegno, una volta esauritosi il procedimento di cui al citato comma 3, e, dunque, con una dichiarazione di rinuncia;

1.7. pertanto, l’impegno a rinunciare dev’essere seguito, una volta che l’esattore abbia fatto la comunicazione di cui al comma 3 in senso positivo, dalla presentazione da parte del debitore di una rinuncia, in adempimento dell’impegno assunto con la dichiarazione di avvalimento originaria, rimanendo altrimenti la situazione sostanziale oggetto del processo e, dunque, del processo di cassazione, regolata, agli effetti del processo pendente, nei termini in cui era ivi sub iudice e risultanti dalla decisione di merito impugnata, con la conseguenza che il giudice, cioè la CTR, dovrebbe rendere la sua decisione senza considerare la vicenda della dichiarazione di definizione agevolata, perchè essa non è stata evidenziata nel suo mutamento;

1.8. in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell’art. 6, conv. con modif. in D.L. n. 193 del 2016, L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 44, rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia appellante, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione “ex lege”, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cfr. Cass. n. 24083/2018 con riguardo al giudizio di cassazione);

1.9. dall’esame della sentenza impugnata emerge che, con memoria illustrativa depositata in data 8.9.2017 la società contribuente aveva comunicato “di aver aderito alla definizione dei carichi esattoriali relativi agli accertamenti impugnati”, istanza successivamente “accolta dalla società concessionaria la quale con autonomo provvedimento indica(va)… i pagamenti da eseguire ai fini del perfezionamento della procedura di definizione agevolata”;

1.10. non emerge tuttavia che fosse stato effettuato l’integrale pagamento del debito tributario, unicamente “accettato incondizionatamente dalla contribuente, accertato e liquidato dalla società concessionaria e non contestato dall’ente creditore”;

1.11. la censura in esame è dunque fondata, in quanto non vi era luogo per disporre la cessazione della materia del contendere in mancanza dell’integrale pagamento della pretesa tributaria;

2.1. con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, denunciando, in rubrica, “violazione o falsa applicazione… art. 334 c.p.c., del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito in L. n. 225 del 2016, art. 46 e art. 49 (norma di richiamo) del D.Lgs. n. 546 del 1992”, lamentando la ricorrente che fosse stata dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente all’intero contenzioso oggetto del giudizio di primo grado sebbene, a seguito di parziale accoglimento delle doglianze della contribuente in primo grado, l’Ufficio avesse proposto appello incidentale e la stessa appellante, nella memoria depositata innanzi alla CTR, dianzi citata e trascritta in ricorso in parte qua), avesse affermato di voler definire il “carico di maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in base alla sentenza di primo grado oggetto di impugnazione nel presente giudizio”;

2.2. in tema di definizione agevolata dei carichi esattoriali l’art. 6 cit., u.c., nel prevedere espressamente che “la definizione agevolata può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato all’Agente della riscossione”, consente che essa coinvolga interamente o parzialmente la pretesa tributaria, derivandone che qualora il contribuente abbia impugnato solo una parte dell’atto impositivo, potrà definire in via agevolata la pretesa fiscale solo limitatamente a quella parte oggetto di contestazione (cfr. Cass. n. 1197/2011 in tema di condono fiscale L. 27 dicembre 2002, n. 289, ex art. 16);

2.3. l’estinzione del giudizio, per le considerazioni illustrate riguardo al primo motivo di ricorso, non avrebbe, quindi, potuto che riguardare i carichi oggetto di definizione agevolata da parte della contribuente e non l’intera pretesa tributaria per cui è causa, con conseguente erroneità sul punto della sentenza impugnata e fondatezza delle censure della ricorrente;

3.1. è fondato anche il terzo motivo di ricorso con cui si lamenta “nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’appello incidentale”, ritualmente trascritto in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, atteso che la CTR non ha in alcun modo esaminato le censure dell’Ufficio alla sentenza di primo grado volte a contestare la rideterminazione dei ricavi ed il riconoscimento di costi di sponsorizzazione;

3.2. tali questioni sono state completamente omesse dalla sentenza impugnata;

4. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, a seguito di riconvocazione, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA