Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23543 del 18/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 18/11/2016, (ud. 16/09/2016, dep. 18/11/2016), n.23543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10165/2015 proposto da:

P.L., PO.LA. e P.D. tutte in persona della

procuratrice speciale M.C., elettivamente domiciliate

in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

PANARITI, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANDREA CARLO POMA, giusta procura speciale rilasciata dal Consolato

Generale d’Italia in New York, procura agli atti del giudizio di

primo grado;

– ricorrenti –

contro

FONDAZIONE RICOVERO SAN MARTINO DI TROMELLO, in persona del

Presidente legale rappresentante pro tempore elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LUIGI RIZZO 36, presso lo studio

dell’avvocato CARLO CARRIERI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCO COLLI, giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3612/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 15/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato Paola Grassi per delega dell’Avvocato Franco Colli

difensore del controricorrente che si riporta e insiste per il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. Pronunciando sulle domande proposte nei confronti dalla Fondazione Ricovero San Martino di Tromello da P.L., PO.LA. e P.D., in persona della procuratrice speciale M.C. e nella qualità di eredi legittime di Z.E., il Tribunale di Vigevano, con sentenza n. 421/2011, “accertato che il pagamento di Euro 51.645,69 eseguito il 27/11/1997 da Z.E. è donazione priva del requisito di forma”, ne dichiarava la nullità, “accertato che la Fondazione San Martino ha versato alla de cuius la somma di Euro 17.042,99, operata la compensazione tra i due crediti”, condannava la predetta Fondazione a restituire alle attrici eredi legittime della Sig.ra Z.E. la somma di Euro di 34.602,70 oltre interessi dal dovuto al saldo, rigettava ogni altra domanda e condannava la convenuta alle spese.

2. La Corte di appello di Milano, con sentenza depositata il 15 ottobre 2014, decidendo in relazione al gravame proposto dalla predetta Fondazione e all’impugnazione incidentale avanzata dalle appellate, rigettava l’appello principale e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale e in parziale riforma della sentenza del Tribunale, condannava la Fondazione appellante a restituire a PO.La., D. e L., quali eredi legittime di Z.E., la somma di Euro 51.645,69, con gli interessi legali dall’1.3.2006 e con gli interessi sugli interessi dall’1.9.2006, confermava nel resto la sentenza impugnata e condannava l’appellante principale ai due terzi delle spese di quel grado, che compensava per il restante terzo tra le parti.

3. Avverso la sentenza della Corte di merito PO.La., D. e L., in persona della procuratrice speciale M.C., hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Ha resistito con controricorso la Fondazione Ricovero San Martino di Tromello.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

5. Con l’unico motivo proposto, le ricorrenti lamentano “violazione e o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in relazione agli artt. 2033 e 1283 c.c., nonchè in relazione all’art. 2727 c.c., art. 2729 c.c., comma 1, art. 2728 c.c., comma 1, art. 1147 c.c., commi 2 e 3, art. 1418 c.c., commi 1, 2 e 3, art. 1325 c.c., n. 4, art. 782 c.c., comma 1, e L. n. 89 del 1913, art. 47, comma 1, e art. 48”.

Le ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui, statuendo sugli interessi, la Corte di merito ha ritenuto che nel caso di declaratoria di nullità di un negozio trovano applicazione i principi propri della ripetizione dell’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 c.c., e che, nella specie, la mancata stipula del contratto nella forma dell’atto pubblico, ascrivibile a mera ignoranza, non costituisce circostanza sufficiente a qualificare di mala fede la condotta della Fondazione e che anzi, “una valutazione complessiva del comportamento della stessa, adoperatasi per ricompensare la benefattrice della sua generosità, della sua qualifica di fondazione senza fini di lucro e dell’utilizzo fatto della somma ricevuta… consentono di ritenere che il denaro è stato ricevuto in assoluta buona fede, sì che gli interessi legali possono riconoscersi solo dal 1.3.2006, data della notifica dell’atto introduttivo, e quelli anatocistici sugli interessi dovuti almeno per sei mesi a decorrere dalla predetta data”.

Assumono le ricorrenti che la sussistenza della buona o della mala fede dell’accipiens va accertata al momento in cui il solvens ha effettuato il pagamento sicchè la valutazione del comportamento della Fondazione sarebbe irrilevante, in quanto la condotta presa in esame dalla Corte di merito sarebbe posteriore al pagamento indebito di cui si discute in causa, al più varrebbe a sostanziare un elemento oggettivo da tener distinto da quello soggettivo della buona o mala fede ed inoltre, pur a voler “alludere ad un qualche stato soggettivo, che possa aver animato la condotta descritta”, la sua considerazione sarebbe comunque irrilevante, trattandosi di condotta autonoma rispetto alla donazione che ha dato origine al pagamento indebito ed essendo essa “il portato di meri motivi,… destinati a rimanere confinati nella sfera soggettiva interna di chi” ha deciso di assumere tale condotta. Inoltre, ad avviso delle ricorrenti, dalla natura giuridica di un ente o dallo scopo istituzionale che esso persegue non si potrebbe desumere l’esistenza di una buona o mala fede nell’agire dell’ente stesso.

Ad avviso delle ricorrenti nella specie sarebbero assenti circostanze gravi, precise e concordanti che possano far presumere l’esistenza in capo alla Fondazione contestualmente al ricevimento della somma in questione di uno stato soggettivo di buona fede ma, anzi, lo stesso sarebbe da escludere, in quanto, pur a voler ritenere che, ai sensi dell’art. 1147 c.c., comma 3, la buona fede si presume, nella specie opererebbe tuttavia la norma di cui al secondo comma del medesimo articolo del codice civile secondo cui la buona fede non giova se l’ignoranza dipende da colpa grave, in quanto l’ignoranza della Fondazione sarebbe oltremodo grave, avendo la stessa ricevuto il denaro donatole da una persona alquanto anziana e ha trattenuto il denaro ignorando, o comunque mostrando di ignorare che la donazione era nulla perchè carente della forma rigorosa per essa imposta dalla legge, così violando norme imperative.

Non potendo, pertanto, la predetta Fondazione essere considerata in buona fede al momento in cui ha ricevuto il denaro donatole da Z.E., gli interessi dovuti dall’attuale controricorrente dovrebbero essere conteggiati, ad avviso delle ricorrenti, dalla data in cui il denaro le è stato consegnato (27 novembre 1997).

6. Va rigettata l’eccezione – sollevata dalla controricorrente – di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimatio ad processum in capo a M.C. quale procuratrice speciale di P.L., La. e D., per non essere la stessa, in base alla procura speciale prodotta in primo grado, legittimata a sottoscrivere la procura alle liti, a sua volta speciale, necessaria per il giudizio di cassazione. Ed infatti questa Corte ha più volte affermato che il mandatario, in forza di una procura generale o speciale ad negotia (v., nella specie, la procura speciale rilasciata dal Consolato Generale d’Italia a New York in data 20 settembre 2000), può esercitare tutti i poteri e le facoltà spettanti al mandante inerenti e necessari all’esecuzione del mandato ricevuto, compresa quella di instaurare un giudizio di legittimità e di conferire procura speciale al difensore, a nulla rilevando che il mandato sia anteriore alla sentenza avverso la quale si intende proporre ricorso per cassazione (Cass. 14/01/2016, n. 4472; Cass. 9/09/2005, n. 16736; Cass. 15/02/1990, n. 1104).

7. In relazione all’unico motivo di ricorso si osserva che lo stesso è infondato.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di indebito oggettivo, la buona fede dell’accipiens al momento del pagamento è presunta per principio generale, sicchè grava sul solvens che faccia richiesta di ripetizione dell’indebito, al fine del riconoscimento degli interessi con decorrenza dal giorno del pagamento stesso e non dalla data della domanda, l’onere di dimostrare la malafede dell’accipiens all’atto della ricezione della somma non dovuta (Cass. 8/05/2013, n. 10815; Cass. 10/03/2005, n. 5330; Cass. 17/09/1991, n. 9689). Nella specie, con accertamento in fatto, non sindacabile in questa sede, la Corte di merito ha ritenuto che “la mancata stipula del contratto in forma dell’atto pubblico, ascrivibile a mera ignoranza, non costituisce circostanza sufficiente a qualificare di mala fede la condotta della Fondazione”. Peraltro il riferimento operato dalla Corte di merito alla condotta dell’attuale controricorrente successiva alla ricezione dell’elargizione, della sua qualità di fondazione senza fini di lucro e all’utilizzo fatto della somma ricevuta, a conferma della buona fede dell’accipiens, devono intendersi come fatti ad colarandum.

Va inoltre precisato che questa Corte ha anche affermato che nella materia in questione, ai fini della decorrenza degli interessi ai sensi dell’art. 2033 c.c., e della rilevanza dell’eventuale maggior danno di cui all’art. 1224 c.c., comma 2, rileva una nozione di buona fede in senso soggettivo, coincidente con l’ignoranza dell’effettiva situazione giuridica in conseguenza di un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non essendo applicabile la disposizione dettata dall’art. 1147, comma 2, in riferimento alla buona fede nel possesso. Pertanto, anche il dubbio particolarmente qualificato circa l’effettiva fondatezza delle proprie pretese è compatibile con la buona fede ai fini in esame (Cass. 25/05/2007, n. 12211; Cass. 5/05/2004, n. 8587; Cass. 13/06/1996, n. 5419). Pertanto non può condividersi quanto dedotto dal ricorrente al riguardo, precisandosi che, nella specie, la nullità della donazione per difetto di forma non è dovuta – almeno non esclusivamente, trattandosi di contratto – alla fondazione donataria (Cass. 18/09/1995, n. 9865; v. anche Cass 20/03/1982, n. 1813) e che l’unico precedente di legittimità rinvenibile circa l’applicabilità del secondo comma dell’art. 1147 c.c. (Cass. 29/02/1988, n. 2119) deve ritenersi ampiamente superato dalla giurisprudenza successiva”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio, preso atto che non sono state depositate memorie, ritiene di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella sopra riportata relazione.

2. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta -3 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016

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