Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23543 del 10/11/2011
Cassazione civile sez. II, 10/11/2011, (ud. 27/09/2011, dep. 10/11/2011), n.23543
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. PROTO Cesare A. – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 725-2006 proposto da:
R.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 82, presso lo studio dell’avvocato
PANNISI SEBASTIANO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CALABRO’ SALVATORE;
– ricorrente –
contro
D.G. (OMISSIS), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 36-B, presso lo studio
dell’avvocato SCARDIGLI MASSIMO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GHIGI ROMUALDO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1369/2004 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 18/11/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/09/2011 da Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l’Avvocato SCARDIGLI Massimo, difensore del resistente che ha
chiesto di riportarsi al controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GAMBARDELLA VINCENZO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 28.5.1998 D.G. conveniva davanti al Tribunale di Ravenna R.F. per ottenere il pagamento del residuo prezzo relativo alla vendita di una imbarcazione in L. 21.000.000.
Il convenuto resisteva affermando di avere già pagato L. 16.000.000, riconoscendo di dovere ancora L. 5.000.000.
Con sentenza 895/2002 il tribunale accoglieva la domanda, affermando che il R. non aveva provato il pagamento dell’intero prezzo.
L’appello del convenuto veniva dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Bologna, con sentenza 1369/2004, sul presupposto della sua inesistenza, dato che, come risultava dalla relata, la notifica era stata chiesta dal domiciliatario mentre, a norma dell’art. 137 c.p.c., comma 1 le notificazioni sono eseguite su istanza di parte, cosicchè solo la parte personalmente o un suo difensore, sono legittimati a presentare la relativa istanza, non il domiciliatario, e non trattandosi di mera nullità, era irrilevante la costituzione dell’appellato, donde il passaggio in giudicato della sentenza.
Ricorre R. con unico motivo, illustrato da memoria, resiste controparte.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si denunzia violazione dell’art. 137 c.p.c. e si deduce che il dibattito dottrinale sulla interpretazione ed applicazione dell’art. 137 c.p.c. è tutt’altro che unanime nella direzione erroneamente indicata dalla Corte di merito, invocando la sentenza delle S.U. 9213/90 circa la possibilità del soggetto legittimato a richiedere la notifica di delegare altra persona anche verbalmente, mentre l’omessa indicazione nella relata della qualità dell’incaricato del legittimato è irrilevante, ed in senso conforme Cass. 8557/98, 8991/01, mentre per Cass. 5.1.2005 n. 164 della notificazione senza la necessaria autorizzazione è legittimato a dolersi solo il soggetto cui gli effetti dell’attività di impulso vanno imputate.
Controparte rivendica la correttezza della decisione impugnata ed indica a suffragio della tesi S.U. 4.11.1996 n. 9972 e Cass. 28.5.2004 n. 10268.
Osserva questa Corte Suprema:
La giurisprudenza richiamata dalle parti a suffragio delle rispettive tesi può così sintetizzarsi: inesistenza della notifica ad istanza del domiciliatario (S.U. n. 9972/1996), legittimazione a presentare istanza di notifica ai sensi dell’art. 137 c.p.c. al procuratore munito di mandato ed inesistenza della notifica effettuata ad istanza del domiciliatario, salvo che sia delegato anche verbalmente o sia incaricato e detta qualità risulti dalla relata (Cass. n. 10268/2004), l’attività di impulso può dal soggetto legittimato essere affidata anche con delega verbale ad altra persona e l’omessa menzione nella relata della persona che ha materialmente eseguito l’attività ovvero la menzione dell’intervento di un soggetto diverso sono irrilevanti ai fini della validità della notifica (Cass. n. 164/2005).
La richiesta di notifica di un atto giudiziario, prima non soggetta ad alcuna formalità, si concretizzava nella consegna dell’atto all’ufficio competente e la relata, solitamente predisposta dalla stessa parte, comprendeva la generica dizione “ad istanza come in atti”.
Nel sistema attualmente vigente in alcuni uffici giudiziari è prevista la compilazione di un modulo di richiesta notifiche civili secondo le modalità previste con indicazione della natura dell’atto, dell’istante, del destinatario e, per quanto interessa, in questa sede, con riferimento ali” istante dell’atto si richiede di indicarne l’indirizzo solo se il domicilio è diverso dallo studio legale mentre per il richiedente è prevista l’indicazione del cognome, nome indirizzo dell’avvocato con timbro o in stampatello o presentatore o Agenzia che presenta l’atto da notificare.
Ferma restando, quindi, la distinzione tra istante e richiedente e pur essendo pacifico che il domiciliatario, in quanto tale, non ha poteri di impulso o di rappresentanza, non vi è dubbio che la eventuale errata compilazione del modulo, o la indicazione dell’istante contenuta nella relata che rimane atto di competenza dell’ufficiale giudiziario, anche ove eventualmente predisposta dalla parte, può dar luogo ad inesistenza ove risulti evidente l’assenza di impulso della parte e del suo difensore.
Nella specie la sentenza impugnata riconosce che il sig. R., secondo quanto risulta dalla procura rilasciata a margine della citazione in appello, è rappresentato e difeso da altri avvocati ma, risultando dalla relata che la notifica è stata richiesta dall’avv. Eugenio Bulgarelli, quale domiciliatario, ha dichiarato l’inesistenza, dell’atto, come tale insuscettibile di sanatoria, nonostante la costituzione di controparte.
Ma appare evidente, anche per quanto sopra dedotto, la necessità di distinguere tra istante e richiedente, che può essere anche un presentatore od un’agenzia, e a fortiori il domiciliatario, e di non attribuire sanzioni processuali definitive ed irreversibili ad una eventuale errata compilazione del modulo, quando dal tenore dell’atto si ricava il soggetto che ha dato impulso all’iniziativa, che non è solo l’atto materiale della richiesta di notifica ma, soprattutto, la predisposizione e redazione del documento da notificare.
Così precisata la questione, non rilevandosi un contrasto giurisprudenziale tale da richiedere l’intervento delle Sezioni Unite, il ricorso va accolto, con la cassazione della sentenza e rinvio per l’esame del merito ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2011