Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23543 del 09/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 09/10/2017, (ud. 07/06/2017, dep.09/10/2017),  n. 23543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2207/2014 proposto da:

D.R., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CARLO POMA, presso lo studio dell’avvocato FABIO MASSIMO

ORLANDO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ALESSANDRO FURNARI;

– ricorrente –

contro

P.M.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1354/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 26/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

– D.R. convenne in giudizio P.M.T., con la quale era stato coniugato in regime di separazione dei beni, chiedendo che venisse dichiarato che i cespiti acquistati in costanza di matrimonio e intestati alla P. (un terreno edificabile in (OMISSIS), la casa di abitazione costruita su tale terreno, un negozio in (OMISSIS)) erano in realtà di proprietà esclusiva di esso attore, essendo stati fittiziamente intestati alla convenuta; in subordine e in via gradata chiese: condannarsi la P. a trasferirgli la proprietà degli immobili acquistati; dichiararsi che i detti immobili erano di proprietà comune; condannarsi la P. a corrispondergli quanto sborsato per l’acquisto degli immobili e per la costruzione della casa di abitazione; determinarsi la misura dell’arricchimento conseguito dalla convenuta in suo danno e condannarsi la stessa a corrispondergli il relativo importo; condannarsi la P. a corrispondergli, alternativamente, i costi sostenuti per la costruzione della casa in (OMISSIS) ovvero l’aumento di valore arrecato al terreno a seguito di tale costruzione;

– nella resistenza della convenuta, il Tribunale di Mantova rigettò tutte le domande attoree e la pronuncia di primo grado fu confermata dalla Corte di Appello di Brescia;

– avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione D.R. sulla base di tre motivi;

– P.M.T., ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva;

– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale ritenuto che, nel caso di interposizione fittizia di persona relativa a compravendita immobiliare, fosse necessaria la prova scritta dell’accordo simulatorio) è infondato, in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, per la configurabilità di una simulazione relativa sotto il profilo soggettivo, è indispensabile un accordo tra l’interponente, l’interposto e il terzo nella debita forma, che, per i trasferimenti immobiliari, è quella scritta (Cass., Sez. 2, n. 7537 del 23/03/2017; Sez. 2, n. 4071 del 19/02/2008);

– il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale – nel confermare il rigetto della domanda sub c) di condanna della convenuta a corrispondere all’attore le somme da questi pagate per l’acquisto dei cespiti e per la costruzione della casa – omesso di esaminare il motivo di appello col quale si censurava la ritenuta mancanza di prova dei pagamenti) è infondato, in quanto non sussiste la pretesa omissione di pronuncia, avendo la Corte territoriale puntualmente pronunciato e motivato sul punto (pp. 19-20 della sentenza impugnata), escludendo la sussistenza della prova della riconducibilità alla compravendita degli assegni emessi dall’attore, ritenendo che gli altri pagamenti (relativi alla costruzione della casa e al pagamento delle rate di mutuo per l’acquisto del negozio) fossero attribuibili, almeno per il 50%, a risorse economiche dell’attrice e ritenendo comunque che l’attore non avesse adempiuto l’onere di provare relativamente alle dette somme un titolo diverso da quello della donazione indiretta dedotto dalla convenuta, senza che tali rationes decidendi siano state peraltro considerate dal ricorrente e fatte oggetto di specifica censura;

– il terzo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte territoriale omesso di esaminare il fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dall’avere il D. pagato la somma di Lire 30 milioni in occasione della stipula del contratto preliminare per l’acquisto del terreno edificabile) è infondato, avendo – come rilevato nell’esame del precedente motivo – la Corte territoriale specificamente motivato sul punto, rilevando il difetto di prova della allegazione attorea;

– il ricorso va, pertanto, rigettato;

– nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

 

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

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