Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23542 del 20/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 20/09/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 20/09/2019), n.23542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13848-2018 proposto da:

T.A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se

medesimo;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA VALLE DEL LIRI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6325/19/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 07/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.sa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

T.A.M. propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva respinto l’appello proposto avverso la sentenza n. 434/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone in rigetto del ricorso proposto avverso avvisi di intimazione per il pagamento di contributi consortili in favore del Consorzio di Bonifica di Valle del Liri;

il Consorzio di Bonifica è rimasto intimato;

il contribuente ha depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo di ricorso il consorziato lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto (“art. 860 c.c. e 10 testo base sulla legge di bonifica, R.D. n. 225 del 1933”) per avere la CTR erroneamente affermato che il beneficio derivante dall’attività di bonifica è provato dalla sola inclusione del bene nel comprensorio di bonifica;

1.2. con il secondo motivo di ricorso il consorziato lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto (“art. 860 c.c. e art. 21 testo base sulla legge di bonifica, R.D. n. 225 del 1933”) per avere la CTR erroneamente omesso di valutare che i benefici derivanti dall’attività di bonifica devono consistere in un vantaggio diretto e specifico dalle opere di bonifica, funzionale ad un loro incremento di valore;

1.3. con il terzo motivo il consorziato lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto (“art. 2697 c.c., 115 e 116 in tema di riparto dell’onere della prova”) nonchè omesso esame circa un punto decisivo del giudizio, per avere la CTR omesso ogni valutazione in concreto circa la mancata prova, da parte del Consorzio, dell’esistenza di opere interessanti il Comune di ubicazione degli immobili in contestazione, avendo al contrario il consorziato dimostrato, tramite perizia in atti, che i fondi non avevano beneficiato di alcun vantaggio fondiario immediato e diretto;

1.4. i motivi di ricorso, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto strettamente connessi, vanno disattesi poichè costituisce principio consolidato, dal quale non v’è ragione di consolidarsi, che ” in tema di contributi di bonifica, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l’onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio” (cfr. Cass. nn. 9511/2018, 24356/2018, 23220/2014);

1.5. già le SS.UU. hanno avuto, infatti, modo di affermare, in particolare, che “quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell’onere della prova, all’accertamento dell’esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all’interno del perimetro di contribuenza; in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione del contributo, determinante ai fini del “quantum” è l’accertamento della legittimità e congruità del “piano di classifica” con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio” (cfr. SS.UU. n. 11722/2010);

1.6. tale principio si pone nel solco di SS.UU. n. 26009/2008, secondo cui “in tema di contributi consortili, allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi sia motivata con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul Consorzio, in difetto di specifica contestazione. Resta ovviamente ferma la possibilità da parte del giudice tributario di avvalersi dei poteri ufficiosi previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il Consorzio stesso è in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo”;

1.7. la Corte (cfr. Cass. n. 17066/2010) ha altresì osservato che il contribuente è sempre ammesso a provare in giudizio – anche in assenza di impugnativa diretta in sede amministrativa del piano di classifica l’insussistenza del beneficio fondiario; sia sotto il profilo della sua obiettiva inesistenza, sia in ordine ai criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell’oneratòon la conseguenza che – soddisfatto l’onere probatorio così posto a carico del contribuente spetterà al giudice tributario di disapplicare, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 7, comma 5, il piano di classifica medesimo, in quanto illegittimo;

1.8. questo principio è poi stato successivamente ribadito da Cass. n. 20681/2014 e da Cass. n. 21176/2014, secondo cui “in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del Consorzio), che riguardano l’individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell’ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall’opera del Consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l’ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d’intervento consortile e dell’avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente”;

1.9. la decisione qui impugnata è conforme con i principi così affermati, poichè la Commissione tributaria regionale ha deciso la lite ponendo l’onere probatorio in questione a carico del consorziato, rilevando che l’inclusione dell’immobile nel “perimetro di contribuenza” era circostanza idonea a dimostrare che “gli immobili ricevono un beneficio in termini di aumento o conservazione del valore dei beni stessi”;

1.10. lo stesso Consorziato, inoltre, non ha in alcun modo dedotto di aver proposto specifica impugnativa o contestazione del piano di classifica in quanto tale, essendosi limitato ad affermare che nessun vantaggio era di fatto alla sua proprietà derivato dall’esecuzione delle opere di bonifica ed a richiamare, in violazione del principio di autosufficienza, atti e documenti non trascritti (“perizia depositata in atti), dei quali nemmeno è indicato il luogo di produzione processuale;

1.12. a fronte, dunque, del dato pacifico di causa costituito dall’inserimento del fondo del contribuente nel perimetro consortile, e della mancata contestazione da parte di quest’ultimo del piano di classifica e di ripartizione approvato dall’autorità regionale, gravava sul contribuente medesimo l’onere di superare la presunzione relativa di vantaggiosità specifica, mediante prova contraria;

1.13. non ricorre quindi alcun vizio di violazione normativa e neppure era peraltro invocabile, nel caso di specie, da parte del ricorrente il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, trattandosi di cd. “doppia conforme”;

2.1. con il quarto motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. “per erronea condanna alla rifusione delle spese processuali in favore del convenuto consorzio… vittorioso ma contumace”;

2.2. dalla stessa sentenza impugnata emerge che in appello “il Consorzio non ha svolto difese” e ciò è confermato dal verbale dell’udienza di discussione celebrata innanzi alla CTR, in cui si attesta la mancata costituzione dell’appellato;

2.3. il motivo è dunque fondato atteso che

la condanna alle spese processuali, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, ha il suo fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto, sicchè essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poichè questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (cfr. Cass. nn. 16174/2018, 17432/2011);

3. va conclusivamente accolto solo il quarto motivo, con cassazione della sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto;

4. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, mandando assolto il ricorrente dalle spese di lite del secondo grado di giudizio;

5. stante il limitato accoglimento delle domande del ricorrente è opportuno compensare le spese di lite del presente grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, respinti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, manda assolto il ricorrente dalle spese di lite del secondo grado di giudizio; compensa le spese di lite del presente grado.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2019

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