Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23542 del 10/11/2011

Cassazione civile sez. II, 10/11/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 10/11/2011), n.23542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.L., rappresentato e difeso in forza di procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avv.to Gollin Gianfranco del foro di

Padova, domiciliato presso la cancelleria della Suprema Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

G.A., G.G. e GI.An., nella

qualità di eredi di GI.Lu., rappresentati e difesi

dall’Avv.to Borile Fabio del foro di Padova, in virtù di procura

speciale apposta a margine del controricorso e domiciliati presso la

cancelleria della Suprema Corte di Cassazione;

– controricorrenti –

e

G.G., G.F., G.M., M.

R., M.V., G.B., G.I.,

AN.An.Ma., GI.Al., G.S.,

G.N., R.F., MI.Wa., R.

N., R.G. e R.A.;

– intimati non costituiti –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 534/2004

depositata il 25 marzo 2004.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 settembre 2011 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo, che ha concluso per

l’improcedibilità de ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 23 febbraio 1994 Gi.Lu.

evocava in giudizio, dinanzi al Pretore di Monslice, G.L., G.G., G.F., G.M., M.R., M.V., G.B., G. I., An.An.Ma., Gi.Al., G. S., G.N., R.F., Mi.Wa., R.N., R.G. e R.A. per sentirsi dichiarare proprietario esclusivo, per intervenuta usucapione ventennale, dell’immobile sito in (OMISSIS) e contraddistinto al N.C.E.U. partita 51 foglio 5 mapp. 348-352 sub. 1 e 2 e N.C.T. partita 1 foglio 5 mapp. 352 e 137.

Instauratosi il contraddittorio, nella resistenza dei soli L., G., F. e G.M., i quali contestavano la fondatezza della domanda rilevando che l’immobile era disabitato e fatiscente da anni, per cui nessuno dei contestatari ne aveva il possesso esclusivo, chiedendo in via riconvenzionale lo scioglimento della comunione ex art. 1111 c.c., il Pretore adito con ordinanza de 14.3.1995 rilevava la propria incompetenza per valore e rimetteva le parti avanti al Tribunale di Padova.

Con atto di citazione in riassunzione notificato il 24.5.1995 a tutte le parti sopra esposte, la causa veniva riassunta avanti al giudice dichiarato competente da G., F., M. e G. L., i quali insistevano nel rigetto della domanda attorea e l’accoglimento di quella riconvenzionale di scioglimento della comunione.

Si costituiva il solo Gi.Lu. che insisteva nella domanda di essere dichiarato proprietario esclusivo del bene predetto, asserendo che era stato da lui acquistato negli anni 50, ma intestato alla madre e che solo lui aveva esercitato materialmente il possesso del bene fino agli anni 60, abitandolo e successivamente lo aveva concesso in locazione, acquisendone in via esclusiva il relativo canone; successivamente il bene era rimasto disabitato e solo lui vi aveva esercitato la vigilanza, provvedendo al pagamento di imposte e tasse.

Rinunciata da Gi.Lu. la domanda di usucapione del mappale n. 137, all’esito dell’istruzione della causa, il Tribunale adito con sentenza non definitiva del 21.12.1999/17.5.2000 rigettava la domanda attorea, nelle more deceduto Gi.Lu. cui erano subentrati i suoi eredi, A., An. e G.G., dichiarata inammissibile la domanda degli stessi attori in sede di riassunzione – formulata solo in comparsa conclusionale – di accertamento dell’intervenuta usucapione dell’immobile in loro favore nella misura del 50% e per il restante 50% in favore di Gi.

L..

In virtù di rituale appello interposto da A., An.e.

Gi.Gi., quali eredi di Gi.Lu., con il quale si dolevano della sentenza impugnata che non aveva tenuto conto delle prove testimoniali assunte da cui era emerso che solo Gi.

L. aveva posseduto gli immobili in contesa, di cui aveva le chiavi, nella resistenza degli appellati costituiti, L., G. e G.F., la Corte di Appello di Venezia, accoglieva l’appello ed in riforma della sentenza di primo grado dichiarava l’intervenuta usucapione ventennale in favore degli appellanti, in qualità di eredi di Gi.Lu., e pertanto li dichiarava proprietari esclusivi dei beni predetti.

A sostegno dell’adottata sentenza, la corte territoriale evidenziava che dalle prove testimoniali assunte emergeva che Gi.Lu.

aveva compiuto per il tempo necessario atti di disposizione del bene come unico proprietario, godendone prima in via esclusiva in proprio e poi affittando ai fratelli mi. il negozio di barbiere e concedendone l’utilizzo a Mo.Ar., cui consegnava le chiavi.

Avverso l’indicata sentenza della Corte di Appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione G.L., che risulta articolato in due motivi, al quale hanno resistito da A., An. e G.G., non costituite le altre parti.

All’udienza del 20 dicembre 2010 questa Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio mediante notifica del ricorso a G.G., G.F., G.M., M. R., M.V., G.B., G.I., An.An.Ma., Gi.Al., G.S., G.N., R.F., Mi.Wa., R. N., R.G. e R.A..

A noma degli artt. 366 e 375 c.p.c., gli atti sono stati trasmessi al Procuratore Generale il quale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi improcedibile il ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, come emerge dalla certificazione della cancelleria in atti, non ha provveduto ad integrare il contraddittorio ed è noto che l’inadempimento anche solo parziale al relativo ordine di integrazione determina l’inammissibilità dell’impugnazione e, come questa Corte ha avuto modo di precisare, non l’improcedibilità ex ari. 371 bis c.p.c., che si riferisce al difetto del successivo adempimento del deposito del ricorso debitamente notificato (v. Cass. 5 maggio 2010 n. 10863; Cass. 2 luglio 2003 n. 10463; Cass. 4 aprile 2001 n. 4986).

Va solo precisato che iintegrazione del contraddittorio è stata disposta con riferimento a G.G., G.F., G.M., M.R., M.V., G. B., G.I., An.An.Ma., Gi.Al., G.S., G.N., R.F., Mi.

W., R.N., R.G. e R. A., in quanto comproprietari del bene su cui si assume intervenuta l’usucapione.

Per il principio della soccombenza le spese processuali del presente giudizio vanno poste a carico del ricorrente.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in favore dei controricorrenti in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2011

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