Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23541 del 10/11/2011

Cassazione civile sez. II, 10/11/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 10/11/2011), n.23541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.M.E., nella qualità di socio illimitatamente

responsabile e rappresentante pro tempore della AZIENDA AGRICOLA IL

BOSCHETTO di Bonorino Maria Elisa e Benzi Maurizio Silvio &

C.

s.n.c., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce

al ricorso, dall’Avv.to Dabormida Renato del foro di Aqui Terme

dall’avv. ALPA Guido e dall’avv.to Corrado De Martini foro di Roma ed

elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma,

F. Siacci n. 2b;

– ricorrente –

contro

BE.AN., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Boscetto

Gabriele e Franco Solerio del foro di Sanremo e dall’avv.to Paolo

Mereu del foro di Roma, in virtù di procura speciale apposta a

margine del controricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo

studio di quest’ultimo in Roma, via G.G. Belli n. 27;

– controricorrente –

e contro

BE.CA. e BE.MA.SI.;

– intimati non costituiti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1290

depositata il 2 settembre 2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 22

settembre 2011 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

uditi gli Avv.ti Renato Dabormida, per parte ricorrente, e Franco

Solerio, per parte resistente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 1 luglio 1994 BE.An. evocava, dinnanzi al Tribunale di Aqui Terme, l’AZIENDA AGRICOLA IL BOSCHETTO s.a.s., i soci della stessa, B.M.E. e Be.Ma.Si., nonchè il fratello, BE.Ca., e premesso di avere acquistato con atto pubblico dell’8.2.1961, insieme con il germano, da D.M. beni immobili in località (OMISSIS) censiti a catasto al Foglio 15 mapp. 103- 104-156, beni che con successivo atto pubblico del 30.6.1984 venivano ceduti dalla società di fatto F.lli BENZI alla AZIENDA convenuta, chiedeva che venisse dichiara la nullità ed inefficacia dell’atto di vendita del 30.6.1984, siccome stipulata “a non domino” non avendo la stessa alcun diritto sulla quota del 50% degli immobili, con condanna al risarcimento dei danni.

Istauratosi il contraddittorio, nella resistenza della AZIENDA e della B., le sole a costituirsi, all’esito dell’istruzione della causa, il Tribunale adito accoglieva la domanda attorea, con condanna dei convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite.

In virtù di rituale appello interposto sia dall’AZIENDA sia dalla B., nonchè da BE.Ma.Si., con separati atti, riuniti i tre procedimenti, la Corte di Appello di Torino, nella resistenza dell’appellato BE.An., dichiarava inammissibile per tardività l’appello proposto dalla AZIENDA AGRICOLA e in accoglimento degli appelli proposti da BE.Ma.Si. e da B.M.E., in parziale riforma della sentenza impugnata, respingeva la domanda attorea di risarcimento dei danni.

A sostegno dell’adottata sentenza, la corte territoriale evidenziava che l’atto di citazione di appello proposto dalla AZIENDA AGRICOLA, nella copia notificata all’appellato, era priva di sottoscrizione in corrispondenza della dicitura “Avv. Renato Dabormida” e recava a margine della prima pagina una procura a firma di ” M.E. B.” senza però che risultasse la qualifica della stessa ovvero che ne venisse certificata la firma come autentica dal procuratore nominato, per cui andava ritenuta la inammissibilità di detto atto di gravame.

Relativamente all’appello proposto da BE.Ma.Si., accolta l’eccezione di carenza di legittimazione attiva dello stesso sollevata dall’appellato (dovendo la dichiarazione di nullità dell’atto di vendita essere impugnata esclusivamente dall’Azienda acquirente, nei cui confronti la decisione era divenuta definitiva), veniva condiviso l’assunto secondo cui non essendo stata avanzata dall’originario attore richiesta di condanna generica e di accertamento dei danni in separato giudizio, tale domanda non poteva che essere rigettata.

Con riferimento all’appello della B., confermato quanto sopra esposto circa la legittimazione e la domanda di risarcimento, veniva dichiarata l’inammissibilità della istanza di sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c. formulata dall’AZIENDA AGRICOLA con riferimento a quello promosso dalla stessa Azienda onde accertare a proprio favore l’usucapione ex art. 1159 bis c.c. ovvero l’acquisto per usucapione ordinaria.

Avverso l’indicata sentenza della Corte di Appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione la AZIENDA AGRICOLA IL BOSCHETTO, che risulta articolato su due motivi, al quale ha resistito An. B. con controricorso.

La ricorrente ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia relativamente alla pretesa nullità e/o inesistenza dell’atto di appello notificato, in quanto asseritamente carente alla luce degli artt. 342 e 163 c.p.c..

Con il secondo motivo l’AZIENDA deduce la violazione e/o falsa applicazione di una norma di diritto decisiva per il decidere, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, con riferimento agli artt. 156, 163, 164 e 342 c.p.c., in punto di inammissibilità dell’appello per difetto di sottoscrizione della copia notificata per assoluta incertezza sull’identificazione della parte e del suo difensore.

Innanzitutto, deve essere esaminato, perchè pregiudiziale, il secondo motivo relativo alla dichiarazione di inammissibilità dell’appello proposto da parte ricorrente, in accoglimento dell’eccezione sollevata in sede di gravame dal resistente sotto il profilo della mancanza, nella copia notificata dell’atto di appello, della sottoscrizione del difensore cui era stata rilasciata la procura, recando a margine la firma ” B.M.E.” senza che risultasse la qualità della stessa, in mancanza di autentica del procuratore nominato, per cui non vi sarebbe stata incertezza della provenienza dell’atto. Il motivo è fondato.

Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, la mancata trascrizione, sulla copia dell’atto di appello notificato, degli estremi della procura conferita dal ricorrente al difensore, non determina l’inammissibilità dell’appello quando la procura sia stata rilasciata con dichiarazione a margine o in calce al medesimo atto di gravame, in quanto in tal caso l’appellato, con il deposito dell’atto di appello in cancelleria, è posto in grado di verificare la provenienza dell’atto dal difensore. Del resto l’orientamento consolidato di questa Corte, che il collegio condivide, è nel senso che qualora, come nella specie, l’originale dell’atto di appello rechi la firma del difensore munito di procura e l’autenticazione ad opera del medesimo della sottoscrizione della parte che gli ha conferito la procura, la mancanza di sottoscrizione, da parte del difensore, della copia notificata dell’atto di appello non determina l’inammissibilità dell’impugnazione stessa quando tale copia contenga elementi idonei a dimostrare la provenienza dell’atto dal difensore munito di procura alle liti, elementi tra i quali è da ritenere compresa l’attestazione dell’Ufficiale giudiziario in ordine alla richiesta di notificazione (cfr. Cass. 24 febbraio 2011 n. 4548;

Cass. SS.UU. 29 luglio 2003 n. 11632; Cass. 2 luglio 2007 n. 14967;

Cass. 19 luglio 2006 n. 16540). Tale indirizzo è da preferire rispetto all’altro citato nella decisione impugnata (in particolare si fa riferimento a Cass. 30 gennaio 1997 n. 927, Cass. 26 luglio 1997 n. 7011), non essendo condivisibile l’argomentazione in base alla quale per la mancanza della trascrizione della procura sulla copia notificata del ricorso non sia possibile accertare la provenienza della procura da parte del legale rappresentante dell’Azienda appellante. Nella specie, come sottolineato dal medesimo giudice distrettuale, la procura risultava apposta a margine dell’atto di appello e con l’aggiunta, al di sotto della sottoscrizione della procura, della qualità di legale rappresentante, con la firma del procuratore a sinistra di detta sottoscrizione, dal momento che già nell’atto notificato all’appellato è riportata l’annotazione “Il Boschetto di Bonorino Maria Elisa e Benzi Maurizio Silvio & C. s.n.c.”, attestato dall’Ufficiale giudiziario che, unitamente alla conformità dell’atto all’originale, la notifica sia avvenuta su richiesta de “Il Boschetto di Bonorino Maria Elisa e Benzi Maurizio Silvio & C. s.n.c.”. Ciò vale ad integrare un elemento idoneo a far ritenere alla parte la esistenza della procura e la sua riferibilità al procuratore nominato dal legale rappresentante dell’azienda appellante, comparendo il nome della B. anche nella ragione sociale, per cui non sussisteva alcuna incertezza circa la provenienza dell’atto dalla B., alla quale era attribuito il potere di rappresentanza processuale dell’Azienda Il Boschetto, tanto è vero che l’appellato ha potuto svolgere regolare attività difensiva, costituendosi nel giudizio di gravame tempestivamente. Va di conseguenza accolto il secondo motivo del ricorso, con assorbimento della rimanente censura di cui al primo motivo.

La decisione impugnata va, quindi, cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino, anche per le spese dei giudizio di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito il primo motivo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Torino, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2A Sezione Civile, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2011

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