Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23540 del 09/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 09/10/2017, (ud. 16/05/2017, dep.09/10/2017),  n. 23540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3657/2013 proposto da:

P.L., (OMISSIS) in proprio e quale coerede della defunta

moglie B.C., P.C. (OMISSIS),

P.S.R. (OMISSIS), questi ultimi due quali eredi della defunta madre

B.C., rappresentati e difesi dall’avvocato VINCENZO GUELI;

– ricorrenti –

contro

C.I.A.M., CO.IS.AG., elettivamente

domiciliate in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio

dell’avvocato LORENZO SPALLINA,

– controricorrenti –

e contro

GIARDINI IMMOBILIARE SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 557/2011 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 28/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato:

che i sig.ri P.L., R. e S. (tutti quali eredi di B.C. e, il primo, anche in proprio) ricorrono contro le signore C.I.A. e Ag. e nei confronti della società Giardini Immobiliare s.r.l. per la cassazione, sulla base di due motivi di gravame, della sentenza con cui la corte d’appello di Messina, confermando la sentenza del tribunale della stessa città, ha accolto la domanda con cui le signore C.I., proprietarie di un immobile in (OMISSIS), avevano chiesto la condanna della società Giardini Immobiliare s.r.l. ad arretrare, fino alla distanza legale di 10 metri da detto immobile, la seconda e la terza elevazione fuori terra di un fabbricato realizzato dalla stessa società;

che i ricorrenti si dichiarano legittimati ad impugnare la suddetta sentenza ai sensi dell’art. 111 c.p.c., comma 4, deducendo che l’immobile oggetto della domanda di arretramento avanzata dalle signore C.I. era stato venduto dalla società Giardini Immobiliare ai coniugi P.L. e B.C. con atto pubblico del 14.05.1991 (trascritto il 9.06.1991), quando già era pendente il giudizio definito in secondo grado con la sentenza impugnata, instaurato con atto introduttivo notificato alla società Giardini Immobiliare s.r.l. in data 25.3.87;

che le signore C.I. hanno depositato controricorso, mentre la società Giardini immobiliare s.r.l. non si ha spiegato attività difensiva in questa sede;

che per l’adunanza di camera di consiglio ex art. 180 bis c.p.c., comma 1, del 16.5.17, in cui la causa è stata decisa, hanno depositato una memoria la ricorrente ed il Procuratore Generale;

che per l’adunanza di camera di consiglio ex art. 180 bis c.p.c., comma 1 del 16.5.17, in cui la causa è stata decisa, i soli ricorrenti hanno depositato una memoria;

considerato:

che la sentenza gravata risulta notificata alla società Giardini l’8.2.12;

che il ricorso per cassazione – proposto dai ricorrenti quali successori a titolo particolare della suddetta società, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., comma 4, – risulta spedito per notifica il 14.1.13;

che quindi il ricorso è tardivo, perchè notificato dopo lo spirare del termine di cui all’art. 325 c.p.c., che decorre – nel caso di impugnazione del successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c., comma 4, – dalla data della notifica della sentenza alla parte originaria (Cass. 2947/11);

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

Condanna i ricorrenti a rifondere alle contro ricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida Euro 4.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

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