Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2354 del 03/02/2020

Cassazione civile sez. I, 03/02/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 03/02/2020), n.2354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7916/2018 proposto da:

U.P., elettivamente domiciliato in Potenza, via degli Oleandri

32, presso lo studio dell’avv. T. Rosania, che la rappresenta e

difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di POTENZA, depositato, il

22/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/10/2019 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Potenza ha respinto il ricorso proposto da U.P., cittadina (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale sia come “rifugiato” che nella forma della protezione sussidiaria che di quella umanitaria. La ricorrente ha riferito diverse versioni della sua vicenda: 1) nel verbale di audizione non protetta, ha riferito di essere fuggita dal suo paese per sfuggire allo zio che aveva già ucciso il padre per la questione della proprietà di un terreno; 2) nel verbale di audizione protetta, sarebbe stata aiutata a fuggire da una donna che l’aveva vista chiedere l’elemosina insieme alla sorella e che le avrebbe anche prestato la somma necessaria per lasciare il paese, ma con l’impegno di raggiungere in Germania il marito (di tale donna) per essere avviata alla prostituzione al fine di poter restituire il prestito e a garanzia della restituzione sarebbe stata costretta a sottoporsi ad un rito Voodoo, per il quale in caso d’inadempimento ne avrebbe avuto gravi conseguenze per la salute, 3) nel verbale di denuncia querela, la ricorrente ha dichiarato di non essersi mai spostata da (OMISSIS), di aver conosciuto un ragazzo in discoteca che le fece conoscere una certa S., che le avrebbe proposto di trasferirsi in Europa per dedicarsi alla prostituzione e in questo l’avrebbe aiutata economicamente anche attraverso il marito che stava in Germania; ha confermato, altresì, il rito Voodoo.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

La ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5 e art. 4 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, il tribunale aveva ritenuto la ricorrente non credibile, senza rispettare i parametri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, ed omettendo di disporre l’audizione della ricorrente al fine di chiarire le discrepanze riscontrate, tra le diverse versioni rese, sia in sede di audizione “non protetta”, che “protetta” che in sede di denuncia querela (senza tenere conto del “debito” contratto e del conseguente “ricatto”); (ii) sotto un secondo profilo, per omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, relativo alla circostanza che la ricorrente è stata assistita anche dagli operatori del “Progetto per la lotta contro la tratta degli esseri umani”, i quali avrebbero aiutato la ricorrente a sporgere denuncia presso l’Autorità (indice sintomatico, ad avviso della ricorrente, di un probabile ricatto subito); (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, benchè sia il ricatto subito sia la situazione del paese della richiedente, per come risulta dalle fonti citate, giustificherebbe il riconoscimento della protezione richiesta; (iv) sotto un quarto profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e dell’art. 10 Cost., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

Il primo motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. nn. 16925/18, 27503/18).

Nel caso di specie, il giudice del merito ha ritenuto il racconto della ricorrente non credibile, perchè ha accertato che la stessa aveva fornito ben tre diverse versioni della sua vicenda, “con assoluta divergenza delle dichiarazioni rese, circa i luoghi, persone, fatti, e circostanze poste a motivo della fuga dalla Nigeria”.

Il secondo motivo è infondato, in quanto, la ricorrente pur avendo dedotto il fatto storico il cui esame sarebbe stato omesso dal Tribunale, non ne ha dimostrato l’effettiva decisività, se non genericamente come indizio di un possibile ricatto, nè ha riportato le circostanze e il ruolo che il “Progetto Antitratta” avrebbe avuto nella vicenda narrata nelle sue diverse versioni.

Il terzo motivo è, in via preliminare, inammissibile, perchè propone censure relativamente alla ricostruzione dei fatti narrati dal richiedente asilo, che sono oggetto della valutazione esclusiva del giudice del merito ed incensurabili in sede di legittimità, se non per omesso esame di un fatto decisivo ovvero per motivazione apparente. Il motivo è, comunque, infondato. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, va rappresentata dal ricorrente come minaccia grave e individuale alla sua vita, sia pure in rapporto alla situazione generale del paese di origine, ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità” (Cass. n. 32064/18, 30105/18), se non per omesso esame o motivazione apparente.

Nella specie, va, in primo luogo, confermata la statuizione di mancato riconoscimento dei presupposti dello status di rifugiato, non sussistendo la dedotta violazione di legge, in quanto, dalla vicenda narrata dal richiedente, non è possibile ravvisare il timore di persecuzione di cui alla convenzione di Ginevra del 1951 e dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2.

In riferimento alla protezione sussidiaria, il giudice del merito ha evidenziato l’inverosimiglianza della narrazione che ha modificato ben tre volte la vicenda nei suoi connotati essenziali; inoltre, la ricorrente non ha mai subito un’effettiva coazione a prostituirsi, ma è una sua congettura, come il rischio di morte dovuto al rito Vodoo che dichiara aver subito in caso di mancata restituzione del prestito.

Il quarto motivo, in riferimento alla protezione umanitaria, è inammissibile, in quanto, la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione; infatti, nel caso di specie, il giudice del merito ha accertato l’assenza di situazioni di vulnerabilità “individualizzata e specifica”.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte del ricorrente esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto che non sussistono, allo stato, i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, sempre che l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato non risulti revocata dal giudice competente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2020

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