Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2354 del 03/02/2014


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Civile Decr. Sez. 6 Num. 2354 Anno 2014
Presidente:
Relatore:

Sull’istanza per regolamento di competenza proposta da:

Ctoc

23 54-

NOMOS s.r.l. (03315840136), in persona del legale rappresentante pro tempore. rappresentata e
difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’Avvocato Cesare Dell’Oca, domiciliata in
Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte suprema di cassazione;
– ricorrente contro
IMPRESA EDILE LAVI s.r.l. (05472920965), in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocato Giuseppe D’Antonio, domiciliata in Roma, Piazza Cavour,
presso la Cancelleria civile della Corte suprema di cassazione;
controricorrente avverso l’ordinanza emessa in data 16 maggio 2013 dal Tribunale di Busto Arsizio nel giudizio
iscritto al R.G. n. 823 del 2012.

Il Consigliere coordinatore
Letta la rinuncia al ricorso proposto da NOMOS s.r.I., accettata dal legale rappresentante della
società controricorrente, il quale ha dichiarato di aver revocato il mandato conferito all’Avvocato
Paola Dafne Maria Cipolla;
rilevato che la rinuncia, stante la sua ritualità, comporta l’estinzione del giudizio;
ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, tenuto conto della intervenuta
accettazione della rinuncia da parte del legale rappresentante della società resistente;
ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.. come
modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006.

PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai
difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione
possono chiedere che sia fissata l’udienza.
Così deciso in Roma il 24 gennaio 2014

Data pubblicazione: 03/02/2014

11 Consigliere coordinatore

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