Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2354 del 01/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 01/02/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 01/02/2011), n.2354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16717-2009 proposto da:

VIGILANZA MONDIALPOL TORINO S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CHIARAMONTE GULFI 13, presso lo studio dell’avvocato CARLO GE,

rappresentata e difesa dall’avvocato DATTILO CARLO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

R.F., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato POZZA MASSIMO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1602/2009 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 04/05/2009 R.G.N. 10817/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/11/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO LAMORGESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Torino, R.F., esponendo che in data (OMISSIS) era rimasto infortunato mentre espletava la sua attività lavorativa alle dipendenze della società Mondialpol Vigilanza Torino, ed aveva così riportato lesioni personali guarite con postumi permanenti comportanti un’invalidità riconosciuta dall’INAIL del trenta per cento, ha chiesto la condanna della datrice di lavoro al pagamento della somma di Euro 30.987,41.

La società, infatti, sostiene l’infortunato, in base a quanto disposto dall’art. 113 del CCNL 2001/2004 per il personale degli istituti vigilanza privata, era obbligata a garantire un indennizzo per l’inabilità permanente da infortunio sul lavoro, con la stipula di una polizza assicurativa del massimale di L. duecento milioni.

Nella resistenza della convenuta, la quale ha dedotto l’applicabilità, in luogo della clausola contrattuale richiamata dal lavoratore, dell’art. 128 del CCNL di categoria 2005/2008, ove l’indennizzo è limitato alle ipotesi di invalidità permanente, in misura superiore al cinquanta per cento, il Tribunale ha deciso, in base all’art. 420 bis cod. proc. civ., la questione pregiudiziale inerente all’interpretazione dell’art. 128 del citato CCNL. In particolare, il Tribunale ha affermato che le innovazioni apportate dalla contrattazione collettiva più recente fra quelle indicate, e per la parte che qui interessa, cioè gli artt. 126 e 127 dell’uno e artt. 111 e 112 dell’altro, si limitano alla locuzione (contenuta nell’art. 128) per infortuni professionali si intendono quelli riconosciuti come tali dall’INAIL e nella previsione di una franchigia.

Ha quindi interpretato la clausola nel senso che la decorrenza del nuovo CCNL, quale stabilita nel predetto art. 128 dal 1 gennaio 2007, si riferisce ad entrambe le suindicate innovazioni, costituenti tratto saliente della espressione vigente normativa là riportata.

Avverso tale sentenza la suddetta società propone ricorso per cassazione con un motivo, cui resiste con controricorso l’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia, falsa applicazione del contratto collettivo di lavoro, e segnatamente dell’art. 128 di quello 2004/2008. Tale norma al comma 3 stabilisce che i massimali là indicati decorrevano dalla sottoscrizione del CCNL, avvenuta in data 2 maggio 2006, e quindi che quei massimali, insieme con la franchigia prevista nella stessa disposizione, entravano in vigore anch’essi dalla medesima data. Poichè l’infortunio sul lavoro del dipendente era avvenuto il (OMISSIS), quando era divenuto già operativo il contratto collettivo 2004/2008, il Tribunale è incorso in errore nell’interpretare il suddetto art. 128 nel senso che la vigente normativa decorreva) dal 1 gennaio 2007. A nulla rileva che i massimali, erano già presenti nel previgente CCNL, non essendo ciò sufficiente a far intendere la clausola come meramente confermativa dei massimali indicati nell’art. 113 della precedente contrattazione, dovendosi invece ritenere che il nuovo CCNL fissava i massimali sullo stesso livello di quelli precedenti e inseriva una franchigia con effetto dalla data di sottoscrizione del contratto.

L’art. 128, comma 2 ad avviso della società, per la sua formulazione univa senza soluzione di continuità massimale e franchigia ed il periodo successivo assegnava ad entrambi il medesimo periodo di decorrenza, per cui illogica è l’attribuzione dell’inizio dell’operatività di entrambe le innovazioni dal 1 gennaio 2007, dovendo tale decorrenza essere riferita solo alla innovazione riguardante la definizione di infortunio professionale.

Il motivo è infondato.

Il citato art. 128 è del seguente tenore:

“Il datore di lavoro ha l’obbligo di stipulare, a favore del personale appartenente al ruolo tecnico-operativo, una assicurazione cumulativa contro gli eventi di morte o di inabilità permanente assoluta causati da infortunio sul lavoro, nello svolgimento della propria attività professionale”.

“Per infortuni professionali si intendono quelli riconosciuti come tali dall’INAIL”.

“Massimali: Euro 51.650,00 per il caso di morte; Euro 103.300,00 per il caso di invalidità permanente, convenendo le parti che non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 50% della totale. In caso di invalidità permanente pari o superiore al 51% della totale, l’indennizzo verrà liquidato al 100%”.

“I massimali di cui al presente comma decorrono dalla sottoscrizione del presente CCNL”.

“Nel caso in cui sorga il diritto il lavoratore deve fare richiesta di liquidazione del danno entro un anno dal verificarsi dell’evento, ai sensi dell’art. 2952 c.c.”.

“Il datore di lavoro è tenuto ad esibire copia della polizza assicurativa di cui al presente articolo alle Organizzazioni Sindacali Territoriali facenti capo alle OO.SS. Nazionali firmatarie del presente contratto che ne facciano richiesta scritta”.

“La vigente normativa decorre dal 1 gennaio 2007”.

Com’è noto nel procedimento di accertamento pregiudiziale della validità, efficacia ed interpretazione dei contratti ed accordi collettivi nazionali di cui all’art. 420-bis cod. proc. civ., i criteri interpretativi a cui il giudice di legittimità deve riferirsi sono, proprio per la natura del contratto, quelli dettati dagli artt. 1362 cod. civ. e segg. (v. Cass. sez. unite 8 maggio 2007 n. 10374, Cass. 24 gennaio 2008 n. 1582, Cass. 6 ottobre 2008 n. 24654).

E considerata la lettera della clausola in esame ed il chiaro significato delle espressioni usate deve essere confermata l’interpretazione cui è pervenuto il giudice del merito, il quale proprio per la formulazione della disposizione contrattuale ha ritenuto che l’ultimo inciso del più volte citato art. 128 – “La vigente normativa decorre dal 1 gennaio 2007” – non poteva che essere riferito ad entrambe le innovazioni innanzi specificate, sia quella in ordine alla definizione di infortuni professionali sia l’altra concernente l’introduzione della franchigia per le invalidità da indennizzare (le inabilità permanenti di grado pari o superiore al cinquantuno per cento), mentre la diversa decorrenza prevista dalla data di sottoscrizione del CCNL (2 maggio 2006) riguardava solo l’ammontare dei massimali.

Condivisibile è pure l’argomentazione svolta dal Tribunale per giustificare la diversità della decorrenza dei massimali, in quanto per essi il nuovo contratto si limitava a confermare quelli indicati nel precedente contratto, esprimendoli nel nuovo in Euro.

D’altra parte la società ricorrente, affermando che il contratto in vigore alla data dell’infortunio, (OMISSIS), era quello del 2004/2008 con la modifica in tema di franchigia, non spiega quale il canone interpretativo violato dal giudice del merito nella interpretazione adottata e che qui deve essere confermata.

E l’asserzione della società ricorrente laddove sostiene che “il comma dell’art. 128 proprio con formulazione senza soluzione di continuità letterale unisce massimali e franchigia e proprio il singolo periodo successivo assegna ad entrambi il medesimo termine di decorrenza” non tiene conto della collocazione nell’art. 128 immediatamente dopo la determinazione dei massimali in Euro, della decorrenza dalla data di sottoscrizione del CCNL, che così come esplicitata (“I massimali di cui al presente comma decorrono dalla sottoscrizione del presente CCNL”), deve essere attribuita in via esclusiva ad essi, mentre la diversa decorrenza dal 1 gennaio 2007 è collocata al termine dell’art. 128 ed è riferita all’intera normativa, eccettuata evidentemente quella concernente la fissazione dei massimali.

Il ricorso va dunque rigettato. Ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 1, va affermato il seguente principio di diritto:

“L’art. 128 del CCNL 2004/2008 per i dipendenti da istituti di vigilanza privata va interpretato nel senso che la franchigia prevista per l’indennizzabilità, in base al contratto di assicurazione stipulato dal datore di lavoro, delle invalidità permanenti è operativa dal 1 gennaio 2007”.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 18,00 e in Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA