Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23539 del 27/10/2020
Cassazione civile sez. trib., 27/10/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 27/10/2020), n.23539
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –
Dott. DINAPOLI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16335-2013 proposto da:
VACCARECCIA SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLO EDILIZIA, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA G. AVEZZANA 6, presso lo studio
dell’avvocato LORETTA BURELLI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA 3 in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
EQUITALIA GERIT SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 112/2012 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,
depositata il 20/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/03/2020 dal Consigliere Dott.ssa CASTORINA ROSARIA MARIA.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Vaccareccia Società Cooperativa Agricolo Edilizia a r.l. in liquidazione impugnava una cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo di imposte, sanzioni e interessi derivanti dall’avviso di rettifica IVA per l’anno di imposta 1991, divenuto definitivo a seguito della sentenza della CTP di Roma n. 106/61/04 passata in giudicato per mancata impugnazione.
La Commissione adita accoglieva solo parzialmente il ricorso limitatamente all’errato calcolo degli interessi derivanti dalla pretesa fiscale contestata.
La società contribuente proponeva appello e la CTR del Lazio, con sentenza n. 112/28/12 depositata il 20.6.2012 respingeva l’appello.
Avverso la decisione Vaccareccia Società Cooperativa Agricolo Edilizia a r.l. in liquidazione ricorre per la affidandosi a cinque motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1. In data 13.1.2020 la ricorrente, premesso di aver fornito adeguata prova: a) del perfezionamento del procedimento di definizione agevolata di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018, corredata dalle quietanze di pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata anzidetta; b) del collegamento tra tale definizione agevolata e gli atti impositivi impugnati; c) dell’adempimento di tutte le formalità previste dalla normativa sulla “rottamazione delle cartelle”; nonchè, assunto l’impegno a rinunciare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la predetta dichiarazione, ai sensi del citato D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 2, chiedeva al Collegio di dichiarare l’estinzione del giudizio.
2. Invero, la rinunzia al ricorso per cassazione ha carattere meramente recettizio, in quanto ai sensi dell’art. 390 c.p.c. esige che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259), mentre non richiede l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971).
3. Le spese processuali possono essere compensate in adesione al principio enunciato da questa Corte con sentenza n. 10198 del 27/4/2018 in base al quale in tema di definizione agevolata, la rinuncia al giudizio da parte del contribuente costituisce un’eccezione alla previsione di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2, ed implica la necessaria compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 marzo 2020.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020