Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23539 del 20/09/2019

Cassazione civile sez. un., 20/09/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 20/09/2019), n.23539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25684/2017 R.G. proposto da:

COMUNE DI LENTINI, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e

difeso dall’Avv. Massimo Cannizzo, con domicilio in Roma, piazza

Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

C.L., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonino Tribulato,

con domicilio eletto in Roma, piazza Monte Baldo, n. 8, presso lo

studio dell’Avv. Stefania Inglese;

– controricorrente –

e

C.M.R., rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo

Giuffrida, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1786/16

depositata il 25 novembre 2016.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 marzo 2019

dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;

uditi gli Avv. Massimo Cannizzo e Antonino Tribulato;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso chiedendo la dichiarazione

d’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.S. e G.G. convennero in giudizio il Comune di Lentini, per sentirlo condannare alla retrocessione di due fondi riportati in Catasto al foglio (OMISSIS), particelle (OMISSIS), occupati per la costruzione del carcere mandamentale di Lentini, ed al pagamento dell’indennità di occupazione, nonchè al risarcimento dei danni cagionati dalla distruzione degli impianti e delle colture esistenti e dallo smembramento del terreno.

Premesso che l’occupazione era stata disposta con Decreto 12 marzo 1974 e con scadenza al 20 dicembre 1978, e precisato che all’immissione in possesso, avvenuta il 20 aprile 1974, avevano fatto seguito la rinnovazione della dichiarazione di pubblica utilità e la rifissazione dei termini per l’inizio ed il compimento dei lavori e delle espropriazioni, disposte con Decreto 25 ottobre 1975, esposero che il decreto di esproprio, emesso il 23 agosto 1978, era stato emanato senza che le opere progettate venissero eseguite nei termini fissati.

Si costituì il Comune e resistette alla domanda, della quale chiese il rigetto.

Il giudizio, dichiarato interrotto per la morte degli attori, fu riassunto da C.L., in qualità di erede degli stessi, al quale si aggiunse C.M.R., costituitasi anch’essa in qualità di erede.

1.1. Con sentenza dell’8 giugno 2011, il Tribunale di Siracusa dichiarò il diritto degli attori alla retrocessione di una parte del fondo della superficie di 7998 mq., previo versamento del prezzo di Euro 100.000,00, rigettando invece la domanda di restituzione dell’ulteriore superficie di 9166 mq., in quanto irreversibilmente trasformata, nonchè le altre domande risarcitorie, in quanto i danni lamentati erano stati cagionati nell’esercizio del diritto dominicale spettante al Comune sui fondi.

2. L’impugnazione proposta da C.L. è stata parzialmente accolta dalla Corte d’appello di Catania, che con sentenza non definitiva del 25 novembre 2016 ha accolto anche il gravame incidentale adesivo proposto da C.M.R., condannando il Comune al risarcimento del danno per la perdita del diritto di proprietà sulla superficie residua di 9166 mq., nonchè per la perdita delle utilità ricavabili dall’immobile per il periodo compreso tra il 24 agosto 1978 ed il 4 novembre 2004, e disponendo la prosecuzione dell’istruttoria per la liquidazione.

Premesso che gli appellanti avevano riproposto sia la domanda di restituzione che quella subordinata di risarcimento dei danni, e precisato che nel corso del giudizio di primo grado il procuratore degli attori aveva rinunciato alla prima e insistito sulla seconda, dando atto dell’impossibilità di restituzione del bene in conseguenza dell’irreversibile trasformazione determinata dalla realizzazione di un’opera pubblica diversa da quella progettata, la Corte ha ritenuto inammissibile la domanda restitutoria, in quanto rinunciata, ed ammissibile quella risarcitoria, in quanto non nuova. Ha poi rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione proposta dal Comune, osservando che la mancata realizzazione dell’opera entro i termini fissati dalla dichiarazione di pubblica utilità ne aveva determinato l’inefficacia, rendendo l’occupazione illegittima ab origine, con la conseguenza che la fattispecie era qualificabile come occupazione usurpativa, e l’azione risarcitoria doveva ritenersi devoluta alla giurisdizione del Giudice ordinario, sia che venisse invocata la tutela restitutoria, sia che gli attori avessero optato per quella risarcitoria.

Nel merito, rilevato che per effetto delle sentenze della Corte EDU che avevano dichiarato l’incompatibilità dell’espropriazione indiretta con l’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU, era venuto meno il fenomeno della c.d. accessione invertita, ha rigettato l’eccezione di prescrizione del diritto azionato, osservando che l’irreversibile trasformazione del fondo era qualificabile come illecito permanente, destinato a cessare soltanto per effetto della restituzione dell’immobile, di un accordo transattivo, dell’usucapione del bene da parte dell’occupante o della rinuncia del proprietario al suo diritto. Ha ritenuto pertanto fondata la domanda di risarcimento del danno cagionato dalla perdita dei fondi, nonchè quella di risarcimento dei danni derivanti dall’occupazione, limitatamente a quelli riguardanti l’area che non aveva costituito oggetto della retrocessione disposta in primo grado: ha rilevato infatti che per l’altra area la domanda era inammissibile, in quanto gli appellanti non avevano censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ricollegato i danni al legittimo esercizio del diritto dominicale da parte del Comune, avendo anzi ritenuto che la retrocessione comportasse un nuovo acquisto della proprietà. Quanto alla parte residua, ha affermato che l’abdicazione al diritto di proprietà escludeva la sussistenza dei danni causati dalla distruzione degl’impianti e delle colture e dallo smembramento dei fondi, che avevano comunque costituito oggetto di un altro giudizio, conclusosi con sentenza passata in giudicato; ha ritenuto invece fondata la domanda di risarcimento dei danni da mancata fruttificazione del bene limitatamente al periodo compreso tra il 24 agosto 1978 e la rinuncia alla proprietà, avvenuta il 4 novembre 2004, in quanto per il periodo anteriore il danno era stato già riconosciuto con altra sentenza del 30 dicembre 1986.

2. Avverso la predetta sentenza il Comune ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. I C. hanno resistito con controricorsi. C.L. ha depositato anche memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d’impugnazione, il Comune censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondata l’eccezione da esso sollevata, secondo cui la domanda proposta dagli attori era sottratta alla giurisdizione del Giudice ordinario. Afferma infatti che con sentenza del 17 luglio 1992, n. 8710, prodotta nel giudizio di primo grado, questa Corte, nel definire un altro giudizio vertente tra le stesse parti ed avente il medesimo oggetto, aveva riconosciuto che al momento dell’emissione del decreto di espropriazione la dichiarazione di pubblica utilità risultava ancora valida ed efficace, aggiungendo che nulla escludeva la possibilità di emanarlo anche dopo la scadenza dell’occupazione d’urgenza. Premesso quindi che la sua condotta ha inciso su una posizione soggettiva degli attori qualificabile come interesse legittimo, sostiene che, in quanto ricollegabile ad un illecito posto in essere nella realizzazione di un’opera legalmente dichiarata di pubblica utilità, e quindi ad un comportamento originariamente legittimo, divenuto illecito soltanto per fatti successivi, la controversia doveva considerarsi devoluta alla giurisdizione del Giudice amministrativo.

1.1. Il motivo è inammissibile.

La questione di giurisdizione, sollevata per la prima volta in appello dalla difesa del Comune, non era stata espressamente esaminata dalla sentenza di primo grado, la quale l’aveva tuttavia risolta implicitamente in senso positivo, avendo pronunciato sul merito della controversia, con il parziale accoglimento della domanda proposta dagli attori: in sede di gravame, essa non avrebbe dunque potuto essere proposta nella forma di mera eccezione, ma avrebbe dovuto essere sollevata mediante appello incidentale, la cui mancata proposizione ne preclude l’ulteriore riproposizione in questa fase; nessun rilievo può assumere, a tal fine, la circostanza che, nonostante l’inammissibilità della questione, il giudice di secondo grado l’abbia ugualmente esaminata, dal momento che la mancata proposizione dell’impugnazione incidentale ha comportato la formazione del giudicato interno in ordine alla spettanza della giurisdizione al Giudice ordinario, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (cfr. Cass., Sez. Un., 28/01/2011, n. 2067; 20/11/2008, n. 27531; Cass., Sez. lav., 2/02/2018, n. 2605).

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver accolto la domanda di risarcimento dei danni da mancata fruttificazione del bene, senza considerare che in proposito gli appellanti non avevano fornito neppure un principio di prova, nè in ordine all’an, nè in ordine al quantum, non potendosi a tal fine considerare sufficiente la c.t.u. espletata in primo grado, sempre contestata da esso ricorrente.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Nel vigente ordinamento processuale, ispirato ai principi del libero convincimento del giudice e di libertà delle prove, tutti i mezzi di prova hanno pari valore, e nulla quindi impedisce al giudice di formare il proprio convincimento in base a risultanze probatorie comunque acquisite, ivi compresa la consulenza tecnica (cfr. Cass., Sez. lav., 19/01/2011, n. 1149; Cass., Sez. II, 30/05/2007, n. 12695; Cass., Sez. III, 8/05/2006, n. 10499): quest’ultima, infatti, pur non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, ma come strumento di valutazione di elementi già acquisiti agli atti, può costituire fonte oggettiva di prova quando consista nell’accertamento di circostanze di fatto già allegate dalle parti, ma rilevabili soltanto con l’ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche (cfr. Cass., Sez. II 22/01/2015, n. 1190; Cass., Sez. I, 10/09/2013, n. 20695; Cass., Sez. III, 26/02/ 2013, n. 4792). Nel lamentare l’impropria utilizzazione della c.t.u., il Comune non è d’altronde in grado neppure di specificare quali sarebbero i fatti, desunti dalla relazione del consulente, che la Corte di merito avrebbe posto a fondamento della decisione, ma si limita ad insistere genericamente sulla mancata dimostrazione degli stessi da parte degli attori: in tal modo, esso dimostra di voler sollecitare, attraverso l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, una nuova valutazione degli elementi di prova, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, nonchè la coerenza logica delle stesse, nei limiti in cui le relative carenze sono ancora deducibili come motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. Tale disposizione circoscrive infatti le anomalie motivazionali denunciabili con il ricorso per cassazione ai soli casi di pretermissione di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto del dibattito processuale e risulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione, nonchè a quelli in cui il vizio si converte in violazione di legge, per mancanza del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4: resta pertanto esclusa da un lato la possibilità di estenderne l’ambito di applicabilità al di fuori delle ipotesi, nella specie neppure prospettate, in cui la motivazione manchi del tutto sotto l’aspetto materiale e grafico, oppure formalmente esista come parte del documento, ma risulti meramente apparente, perplessa, o costituita da argomentazioni talmente inconciliabili da non permettere di riconoscerla come giustificazione del decisum, e tale vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053 e 8054; Cass., Sez. VI, 8 ottobre 2014, n. 21257), dall’altro la possibilità di far valere, sotto tale profilo, l’omessa o inadeguata valutazione di elementi istruttori (cfr. Cass., Sez. VI, 15/05/2018, n. 11863; 10/02/2015, n. 2498; Cass., Sez. lav., 9/07/2015, n. 14324).

3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascun controricorrente in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2019

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