Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23539 del 09/10/2017

Cassazione civile, sez. II, 09/10/2017, (ud. 10/05/2017, dep.09/10/2017),  n. 23539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7975-2013 proposto da:

G.G., (OMISSIS), G.P. (OMISSIS), G.L.

(OMISSIS), G.R. (OMISSIS), G.M. (OMISSIS),

questi ultimi due eredi di G.T., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA

DI PIERRO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CLAUDIO MICHELON;

– ricorrenti –

contro

GR.MA., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA QUATTRO

FONTANE, 161, presso lo studio dell’avvocato GUIDO FOGLIA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO ZANOTTO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

G.E., GR.MA., G.A., elettivamente

domiciliati in PADOVA, VIALE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA 51, presso lo

studio dell’avvocato RICCARDO ROCCA, che li rappresenta e difende;

GR.MA., G.E., G.A., domiciliati in ROMA ex

lege, P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato RICCARDO ROCCA;

– controricorrenti all’incidentale –

avverso la sentenza n. 2003/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 20/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il ricorso principale

accoglimento B-B1-B2; ricorso incidentale G.A. + altri

accoglimento 2-3;

ricorso incidentale condizionato GR.Ma., inammissibilità;

udito l’Avvocato CAMILLI Roberto, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Claudio MICHELON difensore dei ricorrenti che si

riporta agli atti depositati;

udito l’Avvocato Iolanda BOCCIA, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Guido FOGLIA, difensore del resistente che si riporta

agli atti depositati.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato in data 22.11.1995, i fratelli P., G., L. e G.T. convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Padova il fratello G.M., assieme agli altri fratelli A., Ma. ed G.E., assumendo che il loro comune padre, G.G., deceduto senza testamento il (OMISSIS) lasciando solo beni mobili (denaro e scorte vive e morte della sua azienda agricola), aveva disposto in vita in favore del solo figlio M. dei seguenti immobili:

– Un terreno in (OMISSIS), censito al catasto terreni fg. 10 mapp. n. (OMISSIS), trasferito con contratto di compravendita del 25.6.1981, che essi assumevano essere relativamente simulato e dissimulante una donazione;

-Un terreno con sovrastante fabbricato in (OMISSIS), censito al catasto terreni fg. 10 con diversi mappali, trasferito con contratto di donazione del 7.7.1981.

Gli attori chiedevano quindi accertarsi la simulazione relativa del suddetto contratto di compravendita del 25.6.1981, accertarsi che, a seguito della donazione dissimulata con tale atto e della donazione del 7.7.1981, erano stati lesi i loro diritti di legittimari, operarsi la riunione fittizia dei beni costituenti l’asse ereditario del padre Gr.Gi. e reintegrarsi le loro quote di legittimari pretermessi.

Le sorelle E. e Ma. si costituivano confermando l’esistenza di beni mobili relitti e chiedendo a loro volta l’accertamento della simulazione relativa del suddetto contratto di compravendita del 25.6.1981, la riduzione delle donazioni effettuate in favore del fratello M. e la divisione dell’asse ereditario, con conseguente assegnazione dei beni ereditari. Il fratello A. si costituiva chiedendo anch’egli la ricostruzione della massa ereditaria, l’accertamento dell’entità delle quote di legittima e di disponibile e la reintegrazione delle quote di ciascun coerede, con conseguente assegnazione dei beni ereditari.

G.M. si costituiva resistendo alle avverse domande e proponendo domanda riconvenzionale di condanna dei fratelli a rifondergli pro quota le spese da lui sostenute per il mantenimento dei genitori.

Il tribunale di Padova, con sentenza non definitiva n. 1283/1998, accoglieva la domanda di simulazione relativa del contratto di compravendita del 25.6.1981 “nei limiti indicati in motivazione”, ossia limitatamente alla metà dell’immobile che ne formava oggetto (sull’assunto che l’altra metà di tale immobile appartenesse effettivamente a Gr.Ma.); dichiarava quindi che la massa ereditaria riguardava esclusivamente la metà del bene immobile oggetto dell’atto 25.6.81 e che detto bene costituiva, appunto per la metà, massa ereditaria da dividere fra tutti i coeredi; il tribunale inoltre affermava non esservi prova dell’esistenza di ulteriori beni mobili relitti dal de cuius e rigettava altresì la domanda riconvenzionale proposta da Gr.Ma., disponendo la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza.

Nel corso di detta prosecuzione i procuratori di tutti i fratelli di Gr.Ma. rinunciavano alla domanda di riduzione.

Con sentenza definitiva n. 2986/2009 il tribunale argomentava che la sentenza non definitiva n. 1283/1998 aveva dichiarato che il contratto di compravendita del 25.6.1981 era relativamente simulato e dissimulava la donazione della metà del cespite che ne formava oggetto, ma non aveva proceduto alla riduzione nè di tale donazione dissimulata, nè della donazione del 7.7.1981; che, pertanto, non si era formata alcuna comunione ereditaria; che, dopo la pronuncia della sentenza non definitiva, i fratelli di Gr.Ma. avevano rinunciato alle rispettive domande di riduzione; che pertanto, non sussisteva alcuna comunione da dividere, cosicchè la domanda di divisione avanzata da tutti i fratelli di Gr.Ma. doveva giudicarsi infondata (oltre che, per quando riguarda la posizione di Ma., E. ed A., tardiva).

Avverso tale pronuncia proponevano appello gli originari attori P., G. e G.L., nonchè gli eredi dell’originario attore G.T., frattanto deceduto, R., N. e G.M.. Impugnavano altresì la sentenza di primo grado anche gli altri coeredi E., M. e A., mentre G.M. proponeva appello incidentale condizionato con riferimento al capo della sentenza non definitiva n. 1283/1998 di accertamento della simulazione del contratto di compravendita del 25.6.1981.

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza 2003/2010, rigettava le impugnazioni e confermava interamente la sentenza del tribunale di Padova.

Per la cassazione della sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso i sig.ri P., G., L., R. e G.M., gli ultimi due in qualità di eredi di G.T., sulla scorta di quattro motivi di censura. I signori Ma., E. e G.A. si sono costituiti con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale articolato in cinque motivi. Gr.Ma. si è costituito con distinti controricorsi proponendo altresì, sulla scorta di un unico motivo di censura, ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso dei coeredi Ma., E. e G.A..

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 10.5.17, per la quale sia i ricorrenti principali che i contro ricorrenti e ricorrenti incidentali hanno depositato memorie illustrative e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, denominato “A”, del ricorso principale si censura la violazione dell’art. 112 c.p.c. in cui la corte d’appello di Venezia sarebbe incorsa omettendo di pronunciarsi sulla domanda degli appellanti volta a far accertare che la sentenza parziale n. 1280/1998 del tribunale di Padova, nell’individuare nella metà del bene oggetto della vendita simulata del 25.6.81 la massa da dividere, aveva accolto anche la domanda di riduzione (della donazione dissimulata) dai medesimi formulata.

Il motivo va disatteso perchè la corte lagunare non ha omesso di pronunciarsi sulla suddetta domanda degli appellanti, ma si è espressamente pronunciata sulla stessa e l’ha rigettata (“non può essere riconosciuto alla pronuncia contenuta nella sentenza non definitiva l’effetto corrispondente alla dichiarazione che l’oggetto della divisione avrebbe dovuto essere la quota pari alla metà del beni donati” pag. 15, ultimo cpv, della sentenza gravata), sull’argomento che “alla sentenza non definitiva non può essere attribuito altro significato… che la metà del bene costituisse la massa oggetto della domanda di riduzione formulata con l’atto di citazione ” (pag. 16, primo cpv, della sentenza gravata).

Con i successivi due motivi, denominati “B1” e “B2”, del ricorso principale, si censura l’interpretazione della sentenza non definitiva del tribunale di Padova n. 1280/1998 effettuata dalla corte veneziana nella sentenza qui gravata.

In particolare, con il secondo motivo (“B1”), riferito al vizio di violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., nonchè dell’art. 12 preleggi, la ricorrente principale argomenta che la sentenza n. 1280/1998 sarebbe passata in giudicato e conterrebbe un accertamento definitivo non solo sulla simulazione relativa del contratto del 25.6.81 ma anche sulla riduzione della donazione da tale contratto dissimulata, come desumibile, secondo i ricorrenti, dal provvedimento con cui nella stessa sentenza non definitiva si disponeva c.t.u. volta alla formazione di un progetto divisionale.

Il motivo va disatteso perchè esso si fonda su un presupposto di fatto che la sentenza non definitiva del tribunale fosse passata in giudicato – che non trova riscontro negli atti processuali; tale sentenza, infatti, contro la quale tutte le parti avevano fatto riserva di appello, venne impugnata – quanto alla statuizione di accoglimento della domanda di simulazione del contratto del 25.6.1982 – con l’appello subordinato incidentale di Gr.Ma. (cfr. le conclusioni di costui, riportate nell’epigrafe della sentenza gravata, pag. 6, ultimo cpv), non esaminato dalla corte veneziana perchè, in quanto subordinato, era rimasto assorbito dal rigetto degli appelli dei coeredi contro la sentenza definitiva.

Può peraltro aggiungersi che l’assunto spiegato nel mezzo di ricorso in esame – secondo cui la sentenza non definitiva del tribunale patavino n. 1280/1998 avrebbe contenuto una statuizione di accoglimento delle domande di riduzione svolte nell’atto di citazione degli attori e nelle comparse di costituzione in primo grado dei coeredi Ma., E. ed G.A. – contrasta con il rilievo che, se effettivamente il tribunale avesse inteso accogliere dette domande di riduzione, esso avrebbe proceduto alla riduzione degli atti di disposizione lesivi dei diritti dei legittimari secondo l’ordine cronologico inverso fissato dall’art. 559 c.c., e, quindi, iniziando dalla donazione palese del 7.7.1981, invece che dalla donazione simulata del 26.6.1981.

Parimenti infondato è il terzo motivo, denominato “B2”, del ricorso principale, con il quale si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 537 c.c. e si assume che la sentenza gravata avrebbe fatto errata applicazione in dell’istituto della collazione. Secondo l’argomentazione dei ricorrenti principali, la corte distrettuale avrebbe trascurato il principio, enunciato da questa Corte nella sentenza 21896/04, che, ove le parti siano coeredi legittimari, per dar corso all’istituto della collazione è sufficiente domandare la divisione dell’asse ereditario (salvo che le donazioni ricevute dai coeredi abbiano formato oggetto di apposita dispensa); cosicchè, qualora il de cuius abbia beneficato alcuni eredi per mezzo di atti simulati, l’esperimento vittorioso dell’ azione di simulazione relativa sarebbe sufficiente per l’affermazione dell’obbligo del donatario dissimulato al conferimento del donatum.

Il motivo va rigettato, perchè non tiene conto dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di acquisto della qualità di erede da parte del legittimario pretermesso.

Al riguardo va preliminarmente osservato che, come questa Corte ha già avuto modo di precisare, la pretermissione del legittimario può verificarsi anche nella successione ab intestato, qualora, come nella specie, il de cuius si sia spogliato in vita del suo patrimonio con atti di donazione (cfr. Cass. n. 28632/11).

Ciò premesso, poichè i fratelli di Gr.Ma. erano stati, appunto, pretermessi mediante due atti di donazione (uno dissimulato e uno palese) in favore di costui, nè risultavano altri beni relitti (come accertato, con statuizione non impugnata, dalla sentenza non definitiva di primo grado n. 1283/1998), essi non potevano chiedere la divisione ereditaria, nè la collazione dei beni, poichè entrambi questi diritti presuppongono l’assunzione della qualità di erede e l’attribuzione congiunta di un asse ereditario; circostanza, quest’ultima, che a propria volta presuppone, in assenza di relictum, il previo esperimento dell’azione di riduzione delle donazioni (cfr. Cass. 368/10: “In materia di successione ereditaria, l’erede legittimario che sia stato pretermesso acquista la qualità di erede soltanto dopo il positivo esercizio dell’azione di riduzione; ne consegue che, prima di questo momento, egli non può chiedere la divisione ereditaria nè la collazione dei beni, poichè entrambi questi diritti presuppongono l’assunzione della qualità di erede e l’attribuzione congiunta di un asse ereditario.” conf. Cass. 15026/13).

Nè è scrutinabile il riferimento dei ricorrenti principali alla esistenza di una delazione testamentaria derivante da un testamento olografo che sarebbe stato prodotto in giudizio dalle coeredi E. e Gr.Ma.. La circostanza di una delazione testamentaria, infatti, non emerge dalla sentenza gravata e, d’altra parte, nel ricorso principale (e nemmeno, conviene anticipare, nel ricorso incidentale dei ricorrenti A., E. e Gr.Ma.) si precisa se la suddetta produzione documentale avesse ad oggetto una copia o l’originale del testamento, nè se quest’ultimo fosse stato pubblicato, nè si indicano le modalità e l’atto difensivo con cui l’esistenza della delazione testamentaria sarebbe stata dedotta in sede di merito (la deduzione in giudizio di un fatto, va precisato, non si risolve nella mera produzione del documento che lo dimostra, ma postula la relativa allegazione negli scritti difensivi della parte deducente); cosicchè, in definitiva, la prospettazione di una delazione testamentaria in questa sede di legittimità deve giudicarsi nuova e, conseguentemente, inammissibile.

Con il quarto motivo del ricorso principale, denominato “C”, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 84 c.p.c. in cui la corte territoriale sarebbe incorsa giudicando valida la rinuncia all’azione di riduzione formulata dal difensore del coerede G.A., avv. Giacomazzi, ancorchè nel mandato ad litem da costui ricevuto non fosse compreso il potere di rinunciare all’azione.

Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, non potendo i ricorrenti principali trarre alcun giovamento dall’ esercizio dell’azione di riduzione da parte di G.A.. Come infatti questa Corte ha già avuto modo di chiarire (Cass. 20143/13), in tema di successione necessaria, il diritto alla reintegrazione della quota, vantato da ciascun legittimario, è autonomo nei confronti dell’analogo diritto degli altri legittimari, spettando a ciascuno di essi solo una frazione della quota di riserva, cosicchè il giudicato sull’azione di riduzione promossa vittoriosamente da uno dei legittimari non può avere l’effetto di operare direttamente la reintegrazione spettante agli altri che abbiano preferito, pur essendo stati evocati nel processo di divisione contemporaneamente promosso, rimanere per questa parte inattivi.

Il ricorso principale va quindi disatteso in relazione a tutti i motivi in cui esso si articola.

Passando all’esame del ricorso incidentale di A., Ma. ed G.E., il Collegio osserva quanto segue.

Il primo mezzo è sovrapponibile al primo mezzo del ricorso principale e segue la medesima sorte.

Il secondo mezzo è sovrapponibile al secondo mezzo del ricorso principale e segue la medesima sorte.

Il terzo mezzo denuncia l’omessa pronuncia della corte distrettuale sul motivo di appello con cui A., Ma. ed G.E. avevano impugnato la statuizione della sentenza di primo grado che aveva giudicato tardiva la domanda di divisione da loro proposta. La censura va disattesa, perchè la corte di appello non aveva necessità di pronunciarsi sul suddetto motivo di appello in quanto la questione della tempestività della domanda di divisione A., Ma. ed G.E. risultava assorbita dalla statuizione di infondatezza della stessa per assenza di una comunione ereditaria, non essendo stati relitti beni mobili e non essendo state ridotte le donazioni dei beni immobili.

Il quarto mezzo è sovrapponibile al quarto mezzo del ricorso principale e segue la medesima sorte per quanto riguarda la posizione di Ma. ed G.E.. Per quanto riguarda G.A., invece, esso va giudicato ammissibile ma, tuttavia, infondato. La corte veneziana si è infatti attenuta all’insegnamento di questa Corte secondo cui la rinuncia a singoli capi della domanda è espressione della facoltà della parte di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, sicchè, distinguendosi dalla rinunzia agli atti del giudizio, non richiede, come invece quest’ultima, l’osservanza di forme rigorose (Cass. 21848/13, Cass. 28146/13).

Il quinto mezzo è sovrapponibile al terzo mezzo del ricorso principale e segue la medesima sorte.

Il ricorso incidentale di A., Ma. ed G.E. va quindi anch’esso interamente disatteso.

Passando, infine, al ricorso incidentale condizionato con cui Gr.Ma., nel controricorso al ricorso incidentale di A., Ma. ed G.E., censura la sentenza della corte veneziana per non aver rilevato la tardività dell’appello incidentale da costoro proposto, il Collegio osserva che detto ricorso è inammissibile, perchè, come già più volte affermato da questa Corte, il ricorso incidentale per cassazione, ai sensi dell’art. 371 c.p.c., comma 2 deve essere proposto nel termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale e non dalla notifica del primo ricorso incidentale, perchè avverso quest’ultimo l’art. 371 cit., comma 4 prevede solo la proponibilità del controricorso, ma non anche di un ulteriore ricorso incidentale, derivandone diversamente una serie indeterminata di ricorsi incidentali tardivi, in contrasto con il principio per il quale l’impugnazione incidentale è proponibile solo dalle parti contro cui è stata proposta l’impugnazione principale (cfr. Cass. n. 6282/04, Cass. n. 23215/10 e altre).

In definitiva vanno rigettati il ricorso principale ed il ricorso incidentale di A., Ma. ed G.E. e va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato di Gr.Ma..

Le spese seguono la soccombenza.

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e di quelli incidentali, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater, D.Lgs. n. 546 del 1992.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale di A., Ma. ed G.E. e dichiara inammissibile il ricorso incidentale di Gr.Ma..

Condanna i ricorrenti principali e i ricorrenti incidentali A., Ma. ed G.E. a rifondere a Gr.Ma., in solido tra loro, le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 10.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, D.Lgs. n. 546 del 92 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principale, dei ricorrenti incidentali A., Ma. ed G.E. e del ricorrente incidentale Gr.Ma., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

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