Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23538 del 10/11/2011

Cassazione civile sez. II, 10/11/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 10/11/2011), n.23538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 436, presso lo studio dell’avvocato

CARUSO ERCOLE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CARUSO BIANCA MARIA;

– ricorrente –

contro

C.C. C.F. (OMISSIS) elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 55, presso lo studio

dell’avvocato ALEGIANI ALFONSO, che lo rappresenta e difende;

S.M. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CIVININI

49, presso lo studio dell’avvocato LUNARI FULVIO, che lo rappresenta

e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 942/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2011 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato Renato CARUSO, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato CARUSO Ercole, difensore del ricorrente che ha chiesto

accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato LUNARI Fulvio, difensore del resistente che ha

chiesto di riportarsi agli atti, ed insiste sul rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dote.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. C.F. denunciava al Pretore di Roma lo spoglio del posto auto contraddistinto dal n. (OMISSIS) posseduto nel Condominio sito in (OMISSIS) da parte dell’amministratore M. S. che, senza autorizzazione dell’assemblea, aveva ordinato al portiere dello stabile di procedere alla ritinteggiatura delle strisce di demarcazione dei posti auto sulla base di una piantina contenente linee di demarcazione diverse da quelle originarie e riduttive dello spazio del posto auto tanto da rendere quest’ultimo inidoneo all’uso.

Nel giudizio interveniva C.C., all’epoca nuda proprietaria del limitrofo posto auto contraddistinto con il n. (OMISSIS), chiedendo che ne venisse accertata la sua proprietà.

Con sentenza depositata il 14 aprile 1997 il Tribunale, nel frattempo subentrato al Pretore, rigettava la domanda proposta dall’attore sul rilievo che in virtù della delibera del 21 -10-1996 l’operato del S. doveva considerarsi autorizzato dall’assemblea del Condominio; dichiarava inammissibile quella avanzata dall’interventrice.

Con sentenza dep. il 2 marzo 2005 la Corte di appello di Roma rigettava l’impugnazione proposta dall’attore.

I Giudici di appello, nell’escludere l’animus spoliandi dell’amministratore, precisavano che in realtà la Delib. 21 ottobre 1996 non conteneva la ratifica dell’operato dell’amministratore ma solo chiarimenti circa lo svolgimento dei fatti, essendo da essa emerso che i condomini, convinti che si trattasse di una operazione di ordinaria amministrazione, avevano incaricato il S. di procedere al rifacimento delle strisce di delimitazione dei posti auto, quasi completamente sbiadite: la ridipittura, peraltro, venne effettuata dal portiere, incaricato dal S., sulla base di una planimetria – riproducente le strisce in modo difforme da quelle preesistenti – che al medesimo era stata consegnata non dal S. ma dal condominio D.V.: pertanto, il S. non era a conoscenza di tale difformità nè al medesimo poteva farsi carico che altri avesse approfittato della situazione per immettersi nel possesso di una superficie maggiore.

2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione C. F. sulla base di quattro motivi.

Resistono con separati controricorsi il S. e C. C.. Il ricorrente e il S. hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo il ricorrente, lamentando nullità della sentenza per insufficiente motivazione e falsa applicazione dell’art. 1130 cod. civ., censura la decisione gravata che non aveva verificato i presupposti per l’esercizio legittimo dei poteri dell’amministrazione, attesa l’inesistenza di una valida delibera condominiale al momento dello spoglio; in ogni caso, sarebbe stato necessario verificare se il Condominio avesse inteso procedere a una ritinteggiatura delle strisce preesistenti ovvero se i condomini avessero manifestato l’intento di apportare modificazioni della situazione preesistente con conseguente illegittimità della delibera per violazione dei diritti dei singoli.

Insufficiente era la motivazione anche nel caso in cui si fosse ritenuto di applicare l’art. 1130 c.c., n. 2), il quale attribuisce all’amministratore il potere di disciplinare le cose comuni in modo da assicurarne il miglior godimento ma non quello di limitare il diritto dei singoli.

1.2. Con il secondo motivo il ricorrente, lamentando nullità della sentenza per omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), denuncia l’omesso esame degli elementi dai quali sarebbe emerso l’animus spoliandi del S., tenuto conto che con l’atto di appello era stata indicata la conoscenza da parte del medesimo dello stato dei luoghi e degli spazi occupati dai condomini, la consapevolezza della modificazione con conseguente riduzione, la volontà di procedervi senza alcuna delibera autorizzativa sulla base della piantina innovativa predisposta da un condomino, alla stregua della quale era stato impartito l’ordine al portiere.

1.3. Il primo e il secondo motivo – che, per la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.

Secondo gli accertamenti di fatto compiuti dai Giudici nell’ambito dell’indagine ai medesimi riservata, è emerso che i condomini avevano dato informalmente incarico all’amministratore semplicemente di ridisegnare la strisce delimitanti i posti macchina, perchè sbiadite: dunque, i Giudici hanno escluso che l’amministratore avesse agito, ai sensi dell’art. 1130 c.c., n. 1, in esecuzione di una delibera emessa dall’assemblea nell’esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, avendo piuttosto ritenuto che i condomini sollecitarono informalmente i poteri al medesimo spettanti ex art. 1130 c.c., n. 2), atteso che non si trattava di stabilire o modificare i posti auto a suo tempo assegnati quanto come detto di ripitturare la strisce già esistenti, in quanto sbiadite. E i Giudici hanno chiarito come il S., essendosi limitato a dare il relativo incarico al portiere, era del tutto ignaro che le strisce erano state apposte in difformità da quelli preesistenti, posto che ciò avvenne per l’iniziativa del condomino D.V. che ebbe a consegnare direttamente al portiere (e non al S.) la planimetria sulla base della quale vennero poi ridipinte le strisce di delimitazione dei posti auto.

Orbene, le doglianze, pur facendo riferimento a violazioni di legge e ai vizi di motivazione, si risolvono in sostanza nella prospettazione di una ricostruzione del fatto difforme da quella accolta dai Giudici di merito e, in particolare, nella critica dell’accertamento in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo che ha ad oggetto un apprezzamento riservato al giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità, se – come nella specie – sorretto da motivazione logica e sufficiente, dovendo qui ricordarsi che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre il vizio di falsa applicazione delle legge riguarda la sussunzione del fatto, accertato dal giudice di merito, nella ipotesi normativa: viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione che nella specie è insussistente e che peraltro non è stato dedotto secondo il paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, tenuto conto che il vizio deducibile ai sensi della norma citata deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato e non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 citato, la (dedotta) erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo a una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell’ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione che non può esaminare e valutare gli atti processuali ai quali non ha accesso, ad eccezione che per gli errores in procedendo (solo in tal caso la Corte è anche giudice del fatto).

Orbene, sulla base degli accertamenti compiuti, la sentenza ha correttamente escluso la sussistenza dell’animus spoliandi nell’amministratore, atteso che in tema di azione di reintegrazione del possesso a seguito di spoglio, l’animus spoliandi postula la consapevolezza nell’autore dello spoglio di acquisire la cosa contro la volontà espressa o tacita del possessore).

2.1. Con il terzo motivo il ricorrente, lamentando nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., denuncia il mancato esame della domanda proposta ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ. nei confronti sia del S. sia nei confronti dell’intervenuta che , consapevole dell’inammissibilità del suo intervento, aveva mirato con il suo intervento a contrastare la pretesa dell’attore.

2.2. Il quarto motivo denuncia l’illegittimità della pronuncia di condanna alle spese a favore della C., non ricorrendo il requisito della soccombenza, attesa la declaratoria di inammissibilità dell’intervento dalla medesima spiegato.

2.3. I motivi, che per la stretta connessione possono esaminarsi congiuntamente, vanno disattesi.

La domanda di reintegrazione del possesso proposta dall’attore è stata rigettata, sicchè il medesimo è risultato soccombente non soltanto nei confronti del S. ma anche della interventrice: con riguardo alla posizione di quest’ultima, se è vero che è stata dichiarata inammissibile la domanda di accertamento della proprietà del posto macchina (perchè evidentemente introduceva nel giudizio possessorio una inammissibile domanda petitoria) non è stato dichiarato inammissibile l’intervento che era diretto a contrastare la pretesa attorea ad adiuvandum dell’altro convenuto.

Ne consegue che: a) non sussistevano gli estremi di cui all’art. 96 cod. proc. civ., posto che la responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, con la conseguenza che non può farsi luogo all’applicazione di detta norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza; b) la condanna alle spese del giudizio di secondo grado era giustificata dal rigetto della pretesa possessoria contrastata anche dalla interventrice, e ciò tanto più che in appello la medesima si limitò a tale difesa.

Il ricorso va rigettato.

Le spese della presente fase vanno poste a carico del ricorrente, risultato soccombente, a favore di ciascuna delle parti resistenti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese relative alla presente fase che liquida in favore:

a) del S. in Euro 1.900,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.700,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge; b) in favore di C.C. in Euro 1.400,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.200,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2011

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