Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23538 del 09/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 09/10/2017, (ud. 10/05/2017, dep.09/10/2017),  n. 23538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7973-2013 proposto da:

T.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX

SETTEMBRE 98-G, presso lo studio dell’avvocato FABIO SCATAMACCHIA,

rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONINO CREA, AUGUSTO

VISCARDI;

– ricorrente e c/ricorrente al ric. incidentale –

contro

T.M., (OMISSIS), D.B. (OMISSIS),

T.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIACOMO DE

BENEDETTI 45, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO GUCCI,

rappresentati e difesi dall’avvocato RAFFAELE SOPRANO;

– controricorrenti e ric. incidentali –

e contro

TA.AN.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3054/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato AMBROSIO Raffaele con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Antonino CREA, difensore dei resistenti che si riporta

agli atti depositati.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato in data 25.7.1997, la sig.ra T.S. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Nola i fratelli T.M., An. e A., nonchè la madre D.B., assumendo che il (OMISSIS) era deceduto il loro comune dante causa T.D., lasciando in eredità la proprietà di un immobile sito (OMISSIS), e che con rogito del 30.7.1996 l’attrice ed i coeredi D.B., T.A. e Ta.An. avevano ceduto le loro quote di comproprietà dell’immobile alla sorella T.M. per il prezzo complessivo di lire 171.000.000. Assumeva inoltre che il 18.02.1997 era stato pubblicato un testamento olografo con cui il de cuius aveva dichiarato di lasciare la quota disponibile alla figlia S.. Per queste ragioni l’attrice T.S. proponeva domanda di annullamento del contratto di compravendita per dolo, essendole stato nascosto il testamento che la beneficava, ed in subordine domanda di rescissione per lesione ultra dimidium.

I convenuti, costituitisi, contestavano le allegazioni di parte attrice assumendo che la sorella S. sarebbe stata a conoscenza del testamento e che la stessa avrebbe esplicitamente rinunciato per iscritto alla disposizione testamentaria che la beneficava.

Il tribunale, con ordinanza emessa fuori udienza il 12.5.99, giudicava provata la simulazione del prezzo della compravendita, dal momento che era stata prodotta una coeva contro scrittura e, qualificando l’accordo del ‘96 quale atto sostitutivo di divisione, riteneva che la domanda di rescissione andasse definita alla stregua degli artt. 763 e 764 c.c. anzichè dall’art. 1448 c.c. Con una seconda ordinanza fuori udienza del 2.12.2003 il medesimo tribunale, da un lato, riteneva che il negozio non fosse viziato da dolo e, dall’altro, disponeva c.t.u. per accertare il valore del bene in contesa, al fine di verificare se vi fosse stata lesione della quota di spettanza dell’attrice superiore al quarto, utile ai fini della rescissione ex art. 764 c.c.; il valore stimato dalla consulenza ammontava a lire 371.430.000. Infine, con sentenza n. 1598/2007, il tribunale di Nola, in parziale accoglimento delle domande attoree, riteneva nulla la rinuncia che l’attrice aveva formulato nella scrittura inter partes del 30.7.1996 alla disposizione testamentaria che la beneficava, per difetto della forma solenne di cui all’art. 519 c.c., e dichiarava la rescissione per lesione ex art. 764 c.c. del contratto di compravendita stipulato tra le parti in data 30.7.1996.

Avverso la sentenza del tribunale di Nola T.M., A. e A. e D.B. proponevano appello.

La corte d’appello di Napoli, dopo aver rilevato che le suddette ordinanze erano prive di carattere decisorio e dopo aver confermato l’interpretazione della domanda svolta dal giudice di prime cure, ritenendola ammissibile e non affetta da ultrapetizione, ha rigettato nel merito la domanda di rescissione, giudicando valida la rinuncia formulata dalla sig.ra S., nella scrittura inter partes del 30.7.1996, alla disposizione testamentaria che la beneficava; in proposito la corte territoriale argomentava che tale dichiarazione, non costituendo rinuncia all’eredità, ma solo ad una specifica attribuzione, non era soggetta alla forma solenne di cui all’articolo 519 c.c., ma soltanto alla forma scritta.

Per la cassazione di tale pronuncia la sig.ra T.S. ricorre sulla scorta di cinque motivi.

D.B., T.A. e T.M. si sono costituite con controricorso ed hanno altresì proposto ricorso incidentale condizionato, con un solo motivo, riferito al vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c. in cui la corte d’appello sarebbe incorsa rigettando la doglianza degli appellanti (ora contro ricorrenti) relativa all’ultrapetizione compiuta dal primo giudice accogliendo una domanda (rescissione per lesione ex artt. 763 e 764 c.c.) diversa da quella proposta dall’attrice (rescissione per lesione ex art. 1448 c.c.).

Per contraddire al ricorso incidentale T.S. ha depositato controricorso.

Ta.An. non ha spiegato attività difensiva in questa sede.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 10.5.17, per la quale sia la ricorrente che i contro ricorrenti hanno depositato memorie illustrative e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Col primo motivo del ricorso principale si censura violazione o falsa applicazione degli artt. 1421 e 2909 c.c., nonchè la violazione degli artt. 340,342,346 e 99 c.p.c.in cui la corte partenopea sarebbe incorsa qualificando le due ordinanze emesse dal tribunale di Nola nel 1999 e nel 2003, sopra menzionate, come provvedimenti istruttori, invece che provvedimenti a contenuto decisorio (passati in giudicato per non avere gli originari convenuti coltivato la riserva di impugnazione pure da loro manifestata), aventi ad oggetto, la prima ordinanza, l’accertamento della simulazione del prezzo dichiarato nel contratto 30.7.1996 e, la seconda ordinanza, la riqualificazione della domanda di rescissione per lesione ultra dimidium come domanda di rescissione della divisione per lesione ultra quartum.

Il motivo va disatteso perchè non attinge specificatamente l’argomento sulla cui base la corte distrettuale ha escluso il carattere decisorio delle suddette ordinanze, ossia quello della limitazione del relativo decisum alla pronuncia sulle istanze istruttorie delle parti; argomento, peraltro, giuridicamente esatto, avendo più volte questa Corte affermato (sentt. nn. 5238/92, 5068/01, 24321/08, 11870/14) l’ordinanza istruttoria ha natura tipicamente ordinatoria, con funzione strumentale e preparatoria rispetto alla futura definizione della controversia, priva come tale di qualunque efficacia decisoria.

Con il secondo ed il terzo motivo, entrambi riferiti al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, si censura l’omessa, illogica, insufficiente o contraddittoria motivazione in cui la corte distrettuale sarebbe incorsa, quanto al secondo motivo, recependo in maniera apodittica la stima dell’immobile de quo contenuta nella c.t.u., e, quanto al terzo motivo, ritenendo che la c.t.u. non fosse stata censurata dalle parti, nonostante che il consulente di parte della odierna ricorrente avesse più volte chiesto chiarimenti al consulente d’ufficio ed avesse depositato una relazione tecnica contenente ben dieci rilievi critici alla c.t.u..

Il secondo ed il terzo motivo vanno entrambi disattesi, perchè sollecitano una rivisitazione del merito inammissibile in questa sede di legittimità.

Al riguardo va ricordato come questa Corte abbia già avuto modo di affermare, per un verso, che, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza essere tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante (cfr. Cass. n. 16499/09); per altro verso, che la contestazione dell’esattezza delle conclusioni dell’espleta consulenza di ufficio non può risolversi nella pura e semplice contrapposizione alle stesse delle diverse valutazioni espresse dal consulente tecnico di parte, giacchè tale contrapposizione, di per se stessa, non evidenziare alcun errore delle prime (nè, quindi, alcuna insufficienza della motivazione della sentenza che alle stesse si sia limitata a riferirsi), ma solo la diversità dei giudizi formulati dagli esperti (Cass. 7078/06).

Col quarto motivo, riferito alla violazione e falsa applicazione degli artt. 542,581,763 e 764 c.c., la ricorrente lamenta che la corte partenopea, nel verificare se vi fosse o meno una lesione ultra quartum ai sensi dell’art. 763 c.c., avrebbe errato nel calcolare le quote di riferimento attribuendo ai figli, ai sensi dell’art. 542 c.c., la metà dell’asse ereditario (e, quindi, a ciascun figlio la quota di un ottavo del medesimo).

Al riguardo la ricorrente sviluppa due argomentazioni.

In primo luogo sottolinea che l’applicazione dell’articolo 542 c.c. presuppone l’attribuzione della disponibile, mentre, nella specie, tale attribuzione era mancata, avendo la stessa corte di appello ritenuto valida la rinuncia a tale attribuzione da parte della odierna ricorrente, che ne era la destinataria. Conseguentemente la corte distrettuale avrebbe dovuto determinare le quote ereditarie secondo il disposto dell’art. 581 c.c., che assegna ai figli (concorrenti con il coniuge) i due terzi del patrimonio, e, pertanto, avrebbe dovuto assegnare a ciascun figlio la quota di un sesto.

In secondo luogo la ricorrente assume che prima dell’ inizio delle operazioni divisionali ella aveva diritto a tre ottavi dell’asse (uno a titolo di quota riservata e due attribuitile dal padre come quota disponibile) e che la lesione ultra quartum andava verificata rispetto a tale situazione.

Osserva al riguardo il Collegio che il primo argomento, pur intrinsecamente corretto, è privo di rilevanza, in quanto nello stesso mezzo di gravame si esplicita che la quota di un sesto dell’asse era pari a L. 61.905.000 e che la quota concretamente attribuita a T.S. fu di L. 55.000.000, che differisce per difetto dalla prima di un ammontare (L. 6.905.000) inferiore al quarto (L. 15.476.250); il secondo argomento è infondato perchè presuppone che il calcolo della quota di T.S. venga effettuato come se la stessa non avesse validamente rinunciato alla quota disponibile lasciatale dal padre.

Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1421 e 1350 c.c. e degli artt. 112 e 99 c.p.c. in cui la corte sarebbe incorsa omettendo di rilevare di ufficio la nullità – per mancanza della sottoscrizione della coerede D.B. – della scrittura inter partes del 30.7.1996 con cui l’odierna ricorrente aveva rinunciato alla disposizione testamentaria con cui suo padre le aveva attribuito la disponibile.

Il motivo va disatteso perchè il principio, invocato della ricorrente, della rilevabilità di ufficio delle nullità negoziali va coordinato la disciplina del giudizio di cassazione, al cui ambito, come è noto, restano estranei gli accertamenti di fatto. Nella specie, la doglianza della ricorrente si fonda su un presupposto di fatto (la mancanza della firma di una coerede sulla scrittura contenente la dichiarazione di rinuncia di cui si discute) che non emerge dalla sentenza gravata, che la ricorrente non riferisce di aver dedotto in sede di merito e che non può formare oggetto di accertamento in sede di legittimità.

Il ricorso principale va quindi, in definitiva, rigettato in relazione a tutti i motivi in cui esso si articola.

Resta conseguentemente assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Le spese seguono la soccombenza.

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dl raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, D.Lgs. n. 546 del 1992.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale. Condanna la ricorrente principale a rifondere ai contro ricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, D.Lgs. n. 546 del 1992 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’articolo 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

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