Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23537 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/10/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 27/10/2020), n.23537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6261/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

C.G. ELETTRONICA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, con domicilio eletto in Roma, via V. G. Galati 100/c presso

lo studio dell’Avv. Enzo Giardiello, rappresento e difeso dall’Avv.

Giovanni Matarazzo e dall’Avv. Claudio Ruocco;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania, sez. staccata di Salerno, n. 5/9/2012 depositata il 19

gennaio 2012, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 febbraio 2020

dal consigliere Dott. Gori Pierpaolo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 5/9/12 depositata in data 19 gennaio 2012 la Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 93/6/09 della Commissione tributaria provinciale di Avellino la quale, previa riunione, aveva accolto i ricorsi della società C.G. Elettronica s.r.l. contro tre avvisi di accertamento IVA, IRAP e IRPEG 2003, 2004 e 2005.

– In particolare, le riprese per operazioni inesistenti traevano origine dall’annotazione e contabilizzazione da parte della contribuente di fatture emesse da ditte (ELCAB e Industria Cablaggi Elettrici) risultate fittizie.

– La CTR confermava la decisione dei giudici di prime cure, ritenendo le riprese sprovviste di adeguata prova in particolare circa l’inesistenza delle operazioni contestate e riteneva adeguata la prova fornita dalla contribuente, e costituita da pagamenti con bonifici e assegni di fatture contabilizzate e riscontrate da ddt.

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia affidato a due motivi. La contribuente si è difesa con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo – articolato ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., per non aver la CTR fatto corretto governo del canone dell’onere della prova in materia di operazioni inesistenti.

– Il secondo motivo – articolato ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – censura come vizio motivazionale le medesime circostanze poste a base del primo motivo, ossia l’aver il giudice d’appello ritenuto esclusa l’inesistenza delle operazioni contestate sulla base di fatture contabilizzate, pagamenti e ddt e dunque in assenza di congruenza logico-motivazionale.

– I motivi possono essere affrontati congiuntamente, in quanto connessi per essere entrambi incentrati sull’applicazione del canone dell’onere della prova in materia di operazioni inesistenti, oltre che sulla documentazione idonea a dimostrare l’esistenza delle operazioni contestate, e sono fondati, nei termini che seguono.

– Va premesso che la sentenza impugnata non prende posizione sulla fondamentale questione della natura delle operazioni contestate, se soggettivamente inesistenti, come sostiene l’Agenzia, o se oggettivamente inesistenti come affermato in controricorso. Nondimeno, il ricorso, con compiuta autosufficienza fa riferimento anche all’atto di appello, e riproduce il risultato delle indagini svolte dalla polizia tributaria e poste alla base delle riprese, in cui è tra l’altro contestato “come la C.G. Elettronica s.r.l. non sia stata in realtà mai operativa, limitandosi a fungere da catalizzatore delle lavorazioni senza svolgere alcun tipo di attività imprenditoriale.” (cfr. p.11 ricorso). Da ciò si evince che nel caso di specie si verte quanto meno anche in materia di operazioni soggettivamente inesistenti.

– Nondimeno, che si tratti di operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti, la fattispecie va in ogni caso governata alla luce dell’insegnamento giurisprudenziale costante secondo cui, da un lato, ove l’Amministrazione finanziaria, contesti “che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizie-tà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova con. -traria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, nè la regolarità della contabilità e dei pagamenti, nè la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.” (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 9851 del 20/04/2018; conforme Sez. 5 -, Ordinanza n. 27555 del 30/10/2018).

– Dall’altro lato, quanto alle operazioni oggettivamente inesistenti, va rammentato che “una volta assolta da parte dell’Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l’emittente è una “cartiera” o una società “fantasma”) dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia.” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 17619 del 05/07/2018, Rv. 649610 – 01).

– Orbene, la sentenza non dà chiaramente conto di aver applicato il menzionato canone di riparto dell’onere della prova tra le parti ma, soprattutto, la motivazione è insufficiente e incongrua, ponendosi in contrasto con le previsioni di legge richiamate come sopra interpretate dalla S.C., nella parte in cui esclude il fondamento della ripresa sulla base di elementi di prova meramente formali nella libera disponibilità della contribuente che attestano la regolare contabilizzazione delle fatture, i pagamenti e i ddt.

Infatti, da un lato, quando le operazioni contestate sono anche solo in parte soggettivamente inesistenti perchè è dedotta l’interposizione fittizia di soggetti economici, le prestazioni sono sempre esistenti, ma il soggetto emittente le fatture è diverso da quello che ha erogato il servizio o ceduto i beni. Dall’altro, allorquando le operazioni sono contestate come oggettivamente inesistenti e l’Agenzia, come nel caso di specie, ha fornito plurimi elementi di prova risultanti dalle indagini della polizia tributaria (cfr. p.11 ricorso) con cui la sentenza non si confronta, è in contrasto con la giurisprudenza della Corte di cassazione ritenere nondimeno dimostrate le operazioni sulla base di meri elementi formali nella libera disponibilità della contribuente come i pagamenti, ddt e fatture.

– La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla CTR Campania, sez. staccata di Salerno, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili, e per la liquidazione delle spese del presente grado di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR Campania in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili, e per la liquidazione delle spese del presente grado di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

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