Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23537 del 20/09/2019

Cassazione civile sez. un., 20/09/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 20/09/2019), n.23537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 16725/2017 R.G. proposto da:

A.B.M. – AZIENDA BERGAMASCA MULTISERVIZI S.P.A., in persona dello

amministratore unico p.t. M.G., CONCORDATO PREVENTIVO

DELL’A.B.M. AZIENDA BERGAMASCA MULTISERVIZI S.P.A., in persona del

liquidatore giudiziale p.t. Dott. Ma.Al. e A.B.M. NEXT

S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. T.D.,

rappresentati e difesi dagli Avv. Antonio Di Vita, Claudia Lenzini e

Giovanni Corbyons, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, via Cicerone, n. 44;

– ricorrenti –

contro

REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente della Giunta regionale

p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Viviana Fidani, con domicilio

eletto in Roma, viale delle Milizie, n. 34, presso lo studio

dell’Avv. Cristiano Bosin;

– controricorrente –

e

UFFICIO D’AMBITO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO, in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. Nicola

Laurenti e Barbara De Masis, con domicilio eletto presso lo studio

del primo in Roma, via F. Denza, n. 50/a;

– controricorrente –

e

UNIACQUE S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.

P.F., rappresentata e difesa dagli Avv. Saul Monzani, Ilaria Conte

ed Ernesto Conte, con domicilio eletto presso lo studio di questi

ultimi in Roma, via E.Q. Visconti, n. 99;

– controricorrente –

e

PROVINCIA DI BERGAMO;

– intimata –

avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n.

112/17 depositata il 26 giugno 2017.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 marzo 2019

dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;

uditi gli Avv. Giovanni Corbyons, Cristiano Bosin e Ilaria Conte;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’A.B.M. – Azienda Bergamasca Multiservizi S.p.a. e l’A.B.M. Next S.r.l. proposero ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, chiedendo l’annullamento del Decreto 15 marzo 2016, n. 1866, con cui la Regione Lombardia aveva rigettato la domanda di concessione di acqua ad uso potabile proposta dalla prima società per derivare, nei periodi di disponibilità, 5 moduli massimi dalla sorgente (OMISSIS).

1.1. Con sentenza del 26 giugno 2017, il TSAP ha rigettato la domanda.

Premesso che il diniego della concessione non si pone in contrasto con l’esito positivo della valutazione d’impatto ambientale, trattandosi di procedimenti aventi finalità differenti, e rilevato che la domanda di concessione è stata rigettata per mancanza del requisito della titolarità nella gestione del servizio idrico integrato, il TSAP ha ritenuto infondate anche le censure riflettenti la violazione di norme procedimentali o carenze istruttorie. Ha rilevato infatti che nelle more del giudizio, con sentenza definitiva del 13 dicembre 2016, n. 5234/16, il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello proposto dall’ABM Next avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione di Brescia, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla medesima società avverso la dichiarazione di decadenza dalla gestione dell’acquedotto pianura bergamasca. Considerato che, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 147 e segg., i servizi civici di captazione, adduzione, distribuzione, fognature e depurazione di acqua potabile sono regolati dal principio di unitarietà della gestione e dal superamento della frammentazione delle gestioni, ha ritenuto quindi legittimo il provvedimento impugnato, che ha negato il rilascio della concessione a un soggetto diverso dal gestore del servizio idrico.

2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le società ricorrenti ed il liquidatore giudiziale dell’ABM in concordato preventivo, per due motivi, illustrati anche con memoria. Hanno resistito con controricorsi la Regione Lombardia, l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Bergamo e l’Uniacque S.p.a., che ha depositato anche memoria, mentre la Provincia di Bergamo non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d’impugnazione, i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 97 Cost., art. 111 Cost., comma 6 e art. 97 Cost. e degli artt. 112,113c.p.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sostenendo che, nel richiamare la sentenza del Consiglio di Stato n. 5234/16, la sentenza impugnata non ha considerato che la stessa non era ancora passata in giudicato, essendo pendente ricorso dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

2. Con il secondo motivo, i ricorrenti insistono sulla violazione dell’art. 97 Cost., art. 111 Cost., comma 6 e art. 97 Cost. e degli artt. 112,113c.p.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, rilevando che, nella parte in cui dà per assodato il definitivo accertamento della mancanza del requisito della titolarità nella gestione del servizio idrico integrato, la sentenza impugnata è sorretta da una motivazione meramente apparente, in quanto non recante l’indicazione degli elementi di fatto da cui è stato tratto il predetto convincimento, e quindi inidonea ad evidenziare la ratio decidendi, con conseguente pregiudizio del diritto di difesa.

3. Il ricorso è infondato.

Con sentenza del 31 dicembre 2018, n. 33686, questa Corte, a Sezioni Unite, ha dichiarato infatti inammissibile il ricorso proposto dall’ABM Next avverso la sentenza n. 5234/16, con cui il Consiglio di Stato aveva rigettato l’appello avverso la sentenza dell’11 febbraio 2014, n. 160 del Tar Lombardia, Sezione di Brescia, che aveva rigettato il ricorso proposto dall’ABM avverso la determinazione con cui l’Autorità d’Ambito della Provincia di Bergamo le aveva negato l’autorizzazione alla prosecuzione della gestione dei servizi in deroga ai termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 113, comma 15-bis e al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 172.

Per effetto di tale sentenza, successiva alla proposizione del ricorso in esame, risulta definitivamente accertata l’operatività, nei confronti delle società ricorrenti, della disciplina dettata dalla L. n. 152 cit., come integrata dall’art. 113, comma 15-bis, cit., che, nell’introdurre il principio di unicità della gestione del servizio idrico integrato all’interno di ciascun ambito territoriale ottimale definito ai sensi della L. 5 gennaio 1994, n. 36, da un lato imponeva agli enti di governo che avessero già provveduto all’approvazione del piano d’ambito di scegliere le forme di gestione ed avviare le procedure di affidamento del servizio, dall’altro prevedeva la cessazione delle concessioni rilasciate con procedure diverse dall’evidenza pubblica, senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante. Può ritenersi altresì accertato che, come ritenuto dal TSAP, l’ABM Next non è in possesso di uno dei requisiti indispensabili per il rilascio della concessione, costituito dalla titolarità della gestione del servizio idrico integrato nell’Ambito territoriale ottimale di riferimento nè autorizzata a proseguire la gestione del servizio fino alla scadenza dei termini specificamente individuati in relazione a ciascuna ipotesi di deroga, con la conseguenza che restano superate le censure mosse all’accertamento di fatto risultante dalla sentenza impugnata. Come costantemente affermato da questa Corte, infatti, l’esistenza del giudicato esterno è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, anche nell’ipotesi in cui esso si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di un elemento normativo del fatto, assimilabile agli elementi normativi astratti, in quanto destinato a fissare la regola del caso concreto; il suo accertamento può aver luogo indipendentemente dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, non costituendo patrimonio esclusivo delle stesse, ma avendo la finalità di evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem, e rispondendo ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. lav., 26 giugno 2108, n. 16847; 3/04/2017, n. 8607; Cass., Sez. I, 27/07/ 2016, n. 15627).

Nessun rilievo può assumere, nella specie, la circostanza che il giudicato in questione si sia formato all’esito di un giudizio avente ad oggetto l’annullamento di un provvedimento diverso da quello sul quale ha pronunciato la sentenza impugnata, e segnatamente del diniego di autorizzazione alla prosecuzione della gestione dei servizi: poichè, infatti, quest’ultima costituisce un presupposto indispensabile per il rilascio della concessione, l’esistenza e la validità del relativo diniego rappresentano un antecedente fattuale e giuridico necessario della decisione da adottare nel presente giudizio, dal quale non può prescindersi, avendo il relativo accertamento avuto luogo in via definitiva. Trova pertanto applicazione il principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano fatto riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr. Cass., 10/05/2018, n. 11314; Cass., Sez. I, 25/07/2016, n. 15339; Cass., Sez. VI, 5/03/2013, n. 5478).

4. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuno dei controricorrenti in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2019

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