Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23537 del 18/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 18/11/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 18/11/2016), n.23537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CAGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18475/2015 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAGO DI

LESINA 35, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO CORATELLA, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 256/39/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 10/12/2014, depositata il 14/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito l’Avvocato Claudio Coratella difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

C.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi contro la sentenza resa dalla CTR Campania meglio indicata in epigrafe che ha confermato la decisione di primo grado di rigetto del ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di rettifica relativo ad IVA per l’anno 2010 emesso dall’Ufficio delle dogane di Napoli relativo a vari tributi per l’irregolare introduzione di merce.

L’Agenzia delle dogane, costituitasi con controricorso, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione del giudicato esterno sull’inesistenza di elementi idonei a confermare la partecipazione dello stesso alle frodi che starebbero alla base dei molteplici avvisi di rettifica (23) emessi a carico del C. nel periodo 2005/2006 per effetto della definitività della sentenza resa dalla CTR Liguria n. 151/02/14, nella quale era stata accertata la carenza di legittimazione passiva del predetto considerando che l’operazione doganale non era stata posta in essere nè direttamente nè indirettamente dal contribuente. Peraltro, in assenza di prova circa l’esistenza di rapporti commerciali con gli altri soggetti destinatari dell’atto impugnato e del coinvolgimento del C. nel sistema fraudolento esposto dall’Agenzia delle dogane il giudice di appello ligure aveva confermato la decisione di primo grado.

L’Agenzia delle dogane ha dedotto l’infondatezza della censura, rilevando che i due procedimenti attenevano a provvedimenti impositivi diversi e si riferivano ad obbligazioni tributarie generate da distinte dichiarazioni doganali e dunque originare da situazioni fattuali distinte. Ciò escludeva l’identità oggettiva del rapporto giuridico. Da ciò doveva conseguire che le statuizioni adottate su identiche questioni di diritto all’interno di una causa non potevano spiegare efficacia vincolante sull’altra. Andava poi esclusa l’esistenza di un elemento preliminare invariato e comune per tutte le operazioni, in quanto il fatto generatore del tributo andava individuato per ciascuna operazione di importazione e immissione in libera pratica, non assumendo il carattere della periodicità alcuna valenza.

Il motivo è inammissibile.

Ed invero, l’eccezione di giudicato esterno formulata dalla parte ricorrente per la prima volta in questo giudizio non risulta proposta innanzi alla CTR ed è inammissibile in sede di legittimità, risultando il giudicato al quale si riferisce la parte ricorrente formatosi in epoca antecedente alla sentenza di appello(anzi, per stessa ammissione della ricorrente, nel corso del giudizio di appello e prima della celebrazione dell’udienza in cui la CTR Campania pose la causa in riserva primo grado (pag. 9 ricorso) – cfr. Cass. n. 5360/2009 e Cass. n. 22506/2015; Cass. n. 25401/2015.

Con il secondo motivo la parte ricorrente ha dedotto la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, per mancata allegazione al verbale di accertamento dell’intero processo verbale. L’Agenzia controricorrente ha dedotto l’infondatezza della censura.

La censura, oltre che poco intelligibile e dunque inammissibile, muovendo dal presupposto che la CTR abbia indicato l’esistenza di un pvc allegato all’avviso di accertamento e non all’avviso di rettifica che non trova riscontro nella motivazione della sentenza – in cui si parla di avviso di rettifica con allegato processo verbale di revisione dell’accertamento – è manifestamente infondata nel merito, avendo questa Corte ripetutamente chiarito che la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione – cfr. ex plurimis, Cass. n. 407/2015.

Peraltro, la CTR ha accertato che la rettifica e il processo verbale ad esso allegato avevano ricostruito integralmente la vicenda posta a base della pretesa fiscale in tal modo ritenendo, con accertamento di fatto non contestato dalla parte ricorrente, la piena idoneità dell’atto ad assolvere la funzione di conoscenza degli elementi indicati dall’ufficio a sostegno della richiesta impositiva. Ciò che conferma vieppiù l’infondatezza del motivo.

Con il terzo motivo si deduce la violazione ed errata applicazione degli artt. 201, 202, 203 e 213 del codice doganale comunitario. La CTR, muovendo dall’errato presupposto che il C. fosse rappresentante legale della Asia Import Export – non risultando tale circostanza dagli atti – deduce che la CTR aveva richiamato, a sostegno della decisione, una documentazione generica e vaga, comunque inidonea a spiegare il legame fra il C. e la società coinvolta nell’esportazione. Malgrado l’assenza di elementi chiari la CTR, con decisione del tutto illogica, aveva ritenuto che il C. fosse debitore doganale. E poichè la normativa doganale richiedeva, per la ricorrenza della qualifica di debitore solidale, che il soggetto avesse fornito un contributo all’attività di importazione della merce, la CTR si era astenuta dall’indicare gli elementi che l’avevano condotta a ritenere la responsabilità del C. per l’importazione. Peraltro, agli atti non era emersa la prova della diretta gestione della Asian Import Export da parte del C. nè erano state dimostrati elementi di presunzione gravi, precisi e concordanti.

L’Agenzia ha dedotto l’infondatezza del motivo.

La censura è manifestamente inammissibile ed infondata.

La parte ricorrente contesta, sotto il paradigma della violazione della disciplina doganale in tema di responsabilità del debitore doganale e dei principi in tema di presunzione, le valutazioni compiute dalla CTR in ordine al ritenuto coinvolgimento del C. nell’attività frodatoria.

Orbene, risulta evidente che la contestazione riguardi l’attività valutativa della CTR e l’esistenza stessa degli elementi indicati dalla CTR, senza avvedersi della circostanza che tale censura non integra una violazione di legge, ma piuttosto una contestazione sull’attività valutativa del giudice di merito che avrebbe richiesto la deduzione del vizio di motivazione, nei limiti in cui lo stesso è consentito.

Peraltro, la censura è infondata laddove ipotizza un errore del giudice di merito in ordine alla qualità di debitore doganale attribuita al C..

Ed infatti, questa Corte, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia – v. Corte giust. 17 novembre 2011, causa C-454/10-, è ferma nel ritenere che in tema di dazi all’importazione, l’art. 202, comma 3, del codice doganale comunitario di cui al Reg. (CEE) 12 ottobre 1992, n. 2913/92, applicabile “ratione temporis”, qualifica come debitori per l’obbligazione doganale sorta in seguito all’irregolare introduzione di merce in ambito comunitario, oltre a colui o coloro che vi hanno proceduto anche le persone che ad essa hanno partecipato “sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere che essa era irregolare”, con la conseguenza che tali soggetti rispondono, solidalmente con questi, dell’obbligazione doganale, quando si possa ragionevolmente presumere che sapessero o dovessero ragionevolmente sapere che l’introduzione era irregolare – cfr. Cass. n. 11181/2010; Cass. n. 5159/2013.

Orbene, nel caso di specie la CTR ha specificamente collegato la responsabilità del C. all’operazione doganale, individuandolo come soggetto direttamente coinvolto nell’organizzazione transnazionale che, utilizzando società di comodo, importava merci dalla Cina dichiarandone un valore nettamente inferiore a quello reale, realizzando poi i pagamenti effettivi attraverso altre società dislocate in Cina. Ha poi specificamente indicato gli elementi dai quali ha tratto il convincimento che il C. fosse impegnato nella gestione della società di comodo Asian Import export che aveva effettuato l’importazione per conto della Perfetto, individuandoli specificamente-effettivo trasferimento del denaro all’estero necessario per pagare la merce giunta in Italia sulla base della documentazione bancaria sequestrata, documentazione rinvenuta all’indirizzo di Via (OMISSIS) dalla quale risultava il ruolo svolto all’interno dell’organizzazione del C., indicato col suo nome di battesimo, al quale erano riferibili le società di comodo che eseguivano le operazioni di importazione.

Nel far ciò, pertanto, la CTR non è incorsa nella prospettata violazione di legge, nè ha male applicato la disciplina in tema di presunzioni.

Ed è appena il caso di aggiungere che spetta al giudice del merito apprezzare l’efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che debbono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità all’esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico – cfr. Cass. n. 22801/2014.

Ora, nel caso di specie la parte ricorrente disconosce la valenza indiziaria degli elementi esaminati dalla CTR e vorrebbe che questa Corte si sostituisse al giudice di merito nell’apprezzamento della valenza indiziaria dei fatti, senza avvedersi che siffatta attività trascende dal sindacato riservato al giudice di legittimità quando il giudice di merito ha dapprima analiticamente selezionato gli elementi riconosciuti dotati di potenziale efficacia probatoria ed ha successivamente vagliato complessivamente tutte le emergenze precedentemente isolate.

Certo, il sindacato di questa Corte sulla violazione di legge di cui all’art. 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, permane nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia direttamente violato la norma in questione, deliberando che il ragionamento presuntivo possa basarsi su indizi che non siano gravi, precisi e concordanti. E parimenti questa Corte deve valutare se il giudice di merito abbia fondato la presunzione su indizi privi di gravità, precisione e concordanza sussumendo, cioè, sotto la previsione dell’art. 2729 c.c., fatti privi dei caratteri legali e incorrendo, quindi, in una falsa applicazione della norma, esattamente assunta nella enunciazione della “fattispecie astratta”, ma erroneamente applicata alla “fattispecie concreta” – cfr. Cass. S.U. n. 8054/2014.

Ma nel caso di specie gli elementi valorizzati dal giudice di merito, dai quali la CTR ha tratto il convincimento che la singola operazione di importazione realizzata da società di comodo controllate anche dal C., indicato come elemento di spicco dell’organizzazione, escludono il prospettato vizio, proprio perchè la CTR ha agganciato al solido compendio indiziario relativo alla partecipazione del ricorrente all’associazione criminosa la diretta responsabilità nell’operazione posta in essere proprio in forza dei principi giurisprudenziali sopra richiamati in ordine alla responsabilità in ambito doganale.

Le superiori considerazioni superano i rilievi difensivi della parte ricorrente esposti in memoria. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 1000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016

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