Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23537 del 10/11/2011

Cassazione civile sez. II, 10/11/2011, (ud. 11/07/2011, dep. 10/11/2011), n.23537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.M. C.F. (OMISSIS), GA.MI. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PACUVIO

34, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO, che li

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

V.D. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CAMOZZI 1, presso lo studio dell’avvocato

CUCCI MASSIMO, che lo rappresenta e difende;

ALLIANZ SUBALPINA ASSICURAZIONI SPA, IN PERSONA DEL LEGALI

RAPPRESENTANTI D.SSA M.R. E DR. C.A., P.I.

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88,

presso lo studio dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta

e difende;

– controricorrenti –

e contro

G.S., B.S., S.R., MI.

G.;

– intimati –

sul ricorso 4933-2006 proposto da:

B.S. C.F. (OMISSIS), S.R. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LABICANA

44, presso lo studio dell’avvocato DI MATTIA FELUCA FRANCESCA, che li

rappresenta e difende;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

G.M., GA.MI., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO,

che li rappresenta e difende;

V.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAMOZZI

1, presso lo studio dell’avvocato CUCCI MASSIMO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

e contro

G.S., MI.GI., ALLIANZ SUBALPINA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4862/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/07/2011 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato Romanelli Guido difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del

ricorso incidentale;

udito l’Avv. Manganiello Antonio con delega depositata in udienza

dell’Avv. Spadafora Giorgio difensore della Allianz Subalpina spa che

si riporta agli atti;

udito l’Avv. Di Mattia Feluca Francesca difensore di B.

S. che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con due distinti, ma coevi contratti in data 30,12.1997, rogati entrambi dal notaio V.D., B.S. e S.R. vendevano a Mi. e G.M. un appartamento sito in (OMISSIS), ed acquistavano da G.S. e da Mi.Gi. altro immobile, posto in (OMISSIS), pagandone il prezzo in parte compensandolo con quello della vendita del primo appartamento, e per il resto con il versamento della somma di L. 270.000.000. Venuti successivamente a conoscenza del fatto che su quest’ultimo immobile gravava ipoteca giudiziale, non dichiarata nel contratto, per la somma di L. 320.000.000 in favore della Cassa di risparmio di Civitavecchia, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, G.S., Mi.Gi., Ga.Mi. e il notaio V.D. per sentirli condannare, in solido fra loro, al risarcimento dei danni derivanti dalla presenza del predetto gravame.

Tutti i convenuti resistevano alla domanda. Il notaio V. sosteneva di essere stato autorizzato dalle parti a non effettuare le visure di rito in ordine alla sussistenza di formalità pregiudizievoli sull’immobile, e, comunque, chiamava in garanzia per la copertura della responsabilità professionale l’Allianz s.p.a.;

G.S. e Mi.Gi. negavano di aver avuto contezza dell’esistenza dell’ipoteca; Mi. e G.M. deducevano di aver integralmente corrisposto il prezzo di vendita dell’appartamento loro alienato dai B. – S.. La Allianz s.p.a., infine, contestava l’operatività della garanzia assicurativa e, in subordine, chiedeva la condanna dei convenuti, diversi dal notaio V., in via di regresso.

Il Tribunale rigettava la domanda principale nei confronti del notaio V., in quanto l’immobile acquistato dagli attori non era stato espropriato, nè questi ultimi avevano sostenuto alcuna spesa per la relativa liberazione; e dichiarava inammissibile la domanda proposta verso tutti gli altri convenuti, ritenendo nuova la richiesta di cancellazione dell’ipoteca.

Sull’impugnazione principale dei B. – S., e incidentale del notaio V. verso l’Allianz s.p.a., la Corte d’appello di Roma riformava la sentenza di primo grado, condannando D. V., G.S., Mi.Gi., M. G. e G.M. al risarcimento dei danni nei confronti degli attori, mediante la cancellazione dei pesi esistenti sull’immobile, effettuando i pagamenti e le spese necessarie, anche per l’estinzione del processo esecutivo in corso sull’immobile;

condannava, altresì, l’Allianz a tenere indenne il V. delle conseguenze di tale condanna, e condannava tutti gli altri convenuti a tenere indenne l’Allianz per le conseguenze della condanna verso il notaio.

La Corte capitolina osservava che i due atti di vendita, attesa la contemporaneità della stipula e il contenuto del sottostante contratto preliminare, costituivano un’operazione unitaria di permuta con conguaglio in denaro, cui doveva applicarsi la disciplina della vendita, di talchè dovevano considerarsi controparti degli attori non solo i coniugi G.S. e Mi.Gi.

(venditori dell’appartamento di via (OMISSIS)), ma anche Mi. e G.M. (acquirenti dell’immobile di via (OMISSIS)).

Quindi, regolava la controversia mediante l’applicazione dell’art. 1482 c.c., ritenendo responsabile anche il notaio V., per non aver svolto le visure ipotecarie. Infine, accolta la domanda di garanzia proposta dal V. verso l’Allianz, condannava tutti gli altri convenuti a tenere indenne quest’ultima per la soccombenza verso il V..

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono Mi. e M. G., formulando tre motivi d’annullamento.

I B. – S. hanno proposto controricorso con ricorso incidentale, cui i ricorrenti hanno replicato con controricorso.

Anche V.D. e l’Allianz s.p.a. hanno proposto controricorso. Quest’ultima ha depositato memoria.

Non hanno svolto, invece, attività difensiva S.G. e Mi.Gi..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi, principale e incidentale, ex art. 335 c.p.c. 1.1. – Sempre in limine, si rileva l’inammissibilità del controricorso proposto dal notaio V., in quanto notificato (in data 1.3.2006) oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c., comma 1 (essendo l’ultima notifica del ricorso principale avvenuta il giorno 24.12.2005).

2. – Con il primo motivo d’impugnazione i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1552 e 1555 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Sostengono al riguardo che il contratto di permuta può configurarsi solo a condizione di reciproca titolarità dei diritti oggetto di altrettanto reciproci trasferimenti, mentre nel caso in esame Mi. e G.M. hanno solo acquistato un immobile (quello di via (OMISSIS)) senza cedere l’altro (quello di via (OMISSIS)) di cui non sono mai stati proprietari. Proseguono affermando che lo scarno riferimento della Corte d’appello al contratto preliminare rende la motivazione insufficiente e, comunque, contraddittoria, in quanto dall’esame del documento richiamato risultano come parti del contratto preliminare siano stati soltanto i signori B. e S., da un lato, e il sig. G.S., dall’altro.

3. – Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1401, 1402, 1403, 1404 1405 c.c., in relazione all’art. 360, c.p.c., nn. 3 e 5. Dall’esame del contratto preliminare si ricava che il sig. G.S. si era impegnato ad acquistare il fondo di proprietà dei B. – S. per sè o per persona da nominare, senza menzionare i sigg.ri Mi. e G.M., il che conferma l’assoluta estraneità di questi ultimi al preliminare. Nè risulta che G.S. abbia effettuato la nomina nei tre giorni successivi dalla stipula di detto contratto e con la forma scritta prevista per i trasferimenti immobiliari, con la conseguenza che i ricorrenti non hanno acquistato i diritti e gli obblighi derivanti dal ridetto preliminare.

4. – Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5. Accogliendo la domanda di surroga proposta dalla Allianz s.p.a.

nei confronti di Mi. e G.M., la Corte capitolina si è limitata ad osservare che nei rapporti interni tra soggetti corresponsabili il danno deve ricadere esclusivamente sui venditori che hanno promesso la libertà del fondo. Siffatta motivazione non consente di comprendere le ragioni di fatto e di diritto della decisione, sfuggendo, in particolare, la ragione per cui accertata la responsabilità del notaio per omessa effettuazione delle visure ipotecarie, il risarcimento del danno debba essere posto a carico esclusivo dei venditori e degli odierni ricorrenti.

5. – I primi due motivi, da esaminare congiuntamente perchè entrambi diretti a contestare la valutazione operata dalla Corte territoriale nel connettere tra loro i due coevi atti di vendita, traendone una sola funzione di permuta con conguaglio in denaro, sono infondati.

5.1, – Come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. sull’argomento Cass. nn. 415/06, 11240/03, 8844/01, 4645/95 e 9388/91), il collegamento contrattuale consiste in una (pre)ordinata sequenza (intesa in senso logico) di più contratti e/o atti unilaterali, tipici o atipici, ciascuno dotato di propria individualità e formalità, ma tutti intesi a realizzare gli effetti di un’unitaria programmazione economico-giuridica attraverso varie tecniche di connessione negoziale, tante quante ne può consentire l’autonomia privata in base al principio dell’art. 1322 c.c. Tali tecniche possono esplicarsi, pertanto, sia a livello strutturale, mediante l’apposizione di elementi accidentali (in funzione eventualmente – ma non necessariamente -condizionante) o l’inserzione di clausole accessorie, sia a livello funzionale, attraverso accordi, anch’essi parte della medesima pianificazione, destinati a rilevare e operare nell’attuazione del rapporto unitariamente considerato.

Molteplici i negozi, ciascuno con i propri requisiti di validità, ma unico lo scopo oggettivamente denotato dal contenuto autonomo e soggettivamente perseguito attraverso una volizione che deve riguardare i singoli atti e il loro insieme, la regolamentazione che ne scaturisce è tale che le vicende dell’un contratto sono di regola incidenti sugli altri (secondo i limiti d’interdipendenza e di tenuta reciproca), in base a una logica commutativa allargata al complessivo scambio economico che le parti hanno inteso attuare, oltre i limiti causali che, diversamente, sarebbero imposti dalla natura giuridica di ciascuno dei contratti conclusi.

L’esistenza di un collegamento negoziale fra più atti, considerato sia nell’aspetto oggettivo che in quello soggettivo, involge un’attività d’interpretazione contrattuale e, dunque, un accertamento di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità, se motivato in maniera congrua e logica, e se esente da vizi giuridici (cfr. Cass. n. 8844/01).

5.2. – Nella fattispecie, deve ritenersi adeguata la motivazione svolta dalla Corte capitolina, che ha colto l’unitarietà dell’operazione economico-giuridica coordinando tra loro tre elementi – la contemporanea stipulazione delle due vendite innanzi allo stesso notaio, il contenuto del contratto preliminare e la compensazione parziale del prezzo, con un conguaglio in denaro per la differenza – del tutto solidali alla tesi di una comune volontà delle parti di realizzare una permuta, regolando la differenza tra i due prezzi con un conguaglio in denaro. Per contro, la circostanza che il preliminare sia stato stipulato tra i soli B. e S., da un lato, e G.S., dall’altro, come sostengono i ricorrenti, non vale di per sè a confutare il collegamento tra le due vendite, ove si consideri che la sostituzione del promissario acquirente con altro soggetto in sede di contratto definitivo è compatibile, allo stesso modo, con l’una e l’altra ipotesi; che la norma dell’art. 1402 c.c., comma 1 è applicabile solo se non diversamente stabilito dalle parti (e l’assenza di un tale diverso accordo nel contratto preliminare è per di più questione nuova, non emergente dalla sentenza impugnata, nè dimostrata nella sua allegazione nel giudizio di merito); e che, dunque, il richiamo a tale disposizione è privo di concludenza, non valendo a recidere il nesso strumentale fra il preliminare e il definitivo di vendita, al quale ultimo soltanto hanno partecipato gli odierni ricorrenti.

6. – Anche il terzo motivo va respinto, perchè consiste in censure erroneamente formulate.

Occorre premettere che solo la mancanza o la mera apparenza della motivazione può dar luogo a nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, mentre il vizio previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 è denunciabile soltanto quando la motivazione stessa presenti lacune, insufficienze o contraddizioni nella disamina di punti decisivi della controversia, i quali attengono a questioni di fatto e non all’individuazione e interpretazione delle norme di diritto, la cui violazione o falsa applicazione è denunciatale unicamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Nello specifico la sentenza impugnata ha affermato che dovesse essere “accolta la domanda di regresso avanzata dalla assicurazione, in quanto nei rapporti interni tra i corresponsabili, il danno deve ricadere esclusivamente sui venditori che hanno promesso la libertà del fondo”, e avendo nel contempo accolto la domanda di garanzia proposta dal notaio V. contro l’Allianz, assicuratore della responsabilità civile di lui, ha in buona sostanza ritenuto che il regresso fosse esercitabile anche in presenza di autonomi titoli di responsabilità. Tale decisum non attiene ad un punto di fatto, ma alla corretta applicazione dell’istituto del regresso, per cui avrebbe potuto essere attaccato, in ipotesi, soltanto sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

7. – Con il primo motivo del ricorso incidentale B.S. e S.R. deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1453 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, lamentando che la Corte d’appello abbia limitato il risarcimento del danno alla sola cancellazione dell’ipoteca esistente sull’immobile di via (OMISSIS), escludendo ulteriori danni, come l’impossibilità di rivendere il bene, avendolo gli attori acquistato come prima casa di abitazione. Tale argomentazione della Corte d’appello, sostengono, è erronea perchè non considera che gli attori avrebbero potuto rinunciare ai benefici fiscali della prima casa per vendere l’immobile a terzi, e che essi avevano dovuto pagare alla banca mutuante L. 2.968.297 a titolo di spese legali per l’intervento nella procedura espropriativa pendente in danno dei B. – S. per il recupero dell’intero mutuo erogato, essendo questi ultimi decaduti dal beneficio del termine a causa dell’ipoteca non dichiarata sull’immobile.

8. – Con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e l’omessa statuizione sulla domanda di risarcimento del danno per lite temeraria.

9. – Il primo motivo del ricorso incidentale è infondato.

E’ fermo orientamento di questa Corte che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. S.U. n. 5802/98 e successive conformi tra cui, da ultimo, Cass. n. 15264/07). In ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. nn. 2272/07 e 14084/07).

9.1. – Nello specifico, la censura involge un accertamento di puro fatto senza censurarne logicità e congruità, ma semplicemente sostituendo ad esso una difforme valutazione degli elementi di prova, al fine di attribuirvi un rilievo diverso e maggiore, tale da giustificare una più consistente liquidazione del danno, sicchè, in definitiva, il motivo mira a sollecitare indirettamente un sindacato di merito incompatibile con il ruolo del giudice della nomofilachia.

10. – Il secondo motivo è inammissibile, infine, perchè proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, lì dove, invece, l’omessa pronuncia su di una domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. può essere denunciata unicamente sotto il profilo dell’error in procedendo e dunque ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

11. – In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere respinti.

12. – La soccombenza reciproca legittima la compensazione delle spese tra i ricorrenti principali e quelli incidentali, mentre sussistono giusti motivi, attese le ragioni esclusivamente tecniche della decisione, per compensare le spese tra i ricorrenti principali la Allianz. Nulla per le spese tra i ricorrenti incidentali e la Allianz, G.S. e Mi.Gi., nonchè tra i ricorrenti principali e il notaio V.D..

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, compensa le spese tra i ricorrenti principali e i ricorrenti incidentali, compensa le spese tra i ricorrenti principali e la Allianz s.p.a.; nulla per le spese tra i ricorrenti incidentali, L’Allianz, G.S. e M.G., e tra i ricorrenti principali e D. V..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2011

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