Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23536 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/10/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 27/10/2020), n.23536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Di NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA R.M. – Consigliere –

Dott. SAIJA S. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3529-2018proposto da:

MAGAZZINI VICENTINI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato LUDOVICA FRANZINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO RIGHI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domicilialo in VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

CAD VENEZIA CENTRO ASSISTENZA DOGANALE domiciliali in ROMA P.ZZA

CAVOUR presso cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’Avvocato MATTEO GIACOMAZZI;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 720/2017 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata 21/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/02/2020 dal Consigliere Dott. SAIJA SALVATORE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

In data 21.3.2013, l’Ufficio delle Dogane di Venezia emise un avviso di accertamento suppletivo e di rettifica di dazi doganali, nonchè atto di irrogazione delle sanzioni, nei confronti di Magazzini Vicentini s.p.a. e CAD Venezia s.r.l. in solido (la prima quale importatrice, la seconda quale rappresentante doganale), ai sensi del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, e ciò in forza di un’inchiesta dell’OLAF avviata nel 2011. L’Ufficio rilevò l’origine cinese – anzichè malese, come dichiarato dall’importatore – di 101 palette di rondelle, importate in data 30.4.2010, classificate alla V.D. 7318220099, merce scortata dal certificato FORM A (e quindi in totale esenzione daziaria), e accertò pertanto diritti doganali ed IVA pari a complessivi Euro 71.986,42, anche a titolo di dazio antidumping pari all’85%. Proposti separati ricorsi da Magazzini Vicentini s.p.a. e CAD Venezia s.r.l., la C.T.P. di Venezia, previa loro riunione, li accolse con sentenza del 29.9.2015. Proposto appello dall’Ufficio, la C.T.R. del Veneto lo accolse con sentenza del 21.6.2017. Osservò il giudice d’appello che, dalle risultanze documentali delle indagini condotte dall’OLAF, era emerso che effettivamente la merce importata ha origine cinese, e non già malese, ritenendo quindi applicabile alla fattispecie il Reg. CE n. 91/2009, e comunque negando il valore certificatorio del certificato di origine FORM A, allegato alla dichiarazione di importazione.

Magazzini Vicentini s.p.a che ha depositato memoria e CAD Venezia

autonomi ricorsi, affidati rispettivamente a quattro e cinque motivi, cui resiste con autonomi controricorsi l’Agenzia delle Dogane. All’esito della adunanza camerale del 2.7.2019, è stata disposta l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio d’appello.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo del ricorso di CAD Venezia (da qualificarsi incidentale in quanto proposto successivamente a quello di Magazzini Generali), si denuncia la nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 31 e 61, non essendo stato comunicato ad essa società l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione.

1.2 – Con il primo e il secondo motivo dei rispettivi ricorsi, Magazzini Vicentini e CAD Venezia deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè dell’art. 2700 c.c. e dell’art. 220, par. 2, lett. b), del Reg. CE n. 2913/1992, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la C.T.R. erroneamente attribuito alle risultanze ispettive dell’OLAF valore probatorio privilegiato ed assorbente nel processo tributario.

1.3 – Con il secondo e il terzo motivo dei rispettivi ricorsi, Magazzini Generali e CAD Venezia deducono violazione e falsa applicazione del Reg. CE n. 91/2009, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la C.T.R. applicato detto corpus normativo, anzichè il Reg. CE n. 723/2011.

1.4 – Con il terzo e il quarto motivo dei rispettivi ricorsi, Magazzini Generali e CAD Venezia deducono omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non avendo la C.T.R. esaminato la circostanza – dedotta sin dagli atti introduttivi – che le merci importate non rientrano tra quelle per cui si applica il dazio antidumping.

1.5 – Infine, con il quarto e con il quinto motivo dei rispettivi ricorsi, Magazzini Vicentini e CAD Venezia deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 220 del Reg. CE n. 2913/1992 (come modificato dal Reg. n. 2700/2000) e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la C.T.R. violato ed applicato erroneamente l’art. 220 cit. in tema di legittimo affidamento ed esimente della buona fede per l’importatore, in combinato con l’art, 2697 c.c. riguardo all’onere della prova.

2.1 – Il primo motivo del ricorso incidentale di CAD Venezia s.r.l., da esaminarsi con priorità per ragioni di pregiudizialità, è fondato.

Dall’esame del fascicolo d’appello, infatti, non risulta alcuna comunicazione dell’avviso di trattazione dell’udienza al difensore del CAD Venezia, sebbene dal “foglio elenco” essa risulti effettuata in data 23.3.2015 da parte della segreteria. Manca agli atti, tuttavia, qualsiasi dimostrazione di detta circostanza.

Pertanto, la sentenza impugnata è nulla, sicchè occorre rimettere alla C.T.R. del Veneto per un nuovo esame dell’appello dell’Ufficio, anche in relazione alla posizione di Magazzini Vicentini, stante l’indubbia sussistenza di un litisconsorzio necessario processuale – avuto riguardo allo sviluppo della presente controversia e alla comunanza dei temi in essa trattati – tra i due ricorrenti. I restanti motivi proposti da entrambe le società ricorrenti restano conseguentemente assorbiti.

3.1 – In definitiva, è accolto il primo motivo del ricorso di CAD Venezia s.r.l. La sentenza impugnata è dunque dichiarata nulla, con nuovo rinvio alla C.T.R. del Veneto, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità, e procederà ad un nuovo esame dell’appello proposto dall’Ufficio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale di CAD Venezia s.r.l., dichiara la nullità della sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. del Veneto, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

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