Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23536 del 18/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 18/11/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 18/11/2016), n.23536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12940/2014 proposto da:

H.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SAVERIO

ALOISIO giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI

COSTANZA giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 295/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

5/02/2014, depositata il 26/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito l’Avvocato Costanza Giovanni difensore del controricorrente che

si riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che H.A. ha proposto ricorso per cassazione della sentenza della Corte d’appello di Palermo, depositata il 26 febbraio 2014, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, ha elevato da Euro 200,00 a Euro 300,00 mensili l’importo dell’assegno di mantenimento posto a carico del coniuge S.L. in seguito alla separazione, disattendendo la più ampia richiesta formulata dalla odierna ricorrente in sede di gravame;

che S.L. resiste con controricorso;

considerato che con unico motivo di ricorso si denuncia il vizio di violazione di norme di diritto nella determinazione della misura dell’assegno di mantenimento a favore della H. in conseguenza della separazione (il riferimento nella rubrica all’assegno divorzile appare frutto di mero errore materiale), sostenendo che la corte distrettuale avrebbe tenuto presente solo l’entità della pensione goduta dal S., omettendo di considerare alcune circostanze, quali la proprietà di diversi immobili da parte di lui, il tenore di vita goduto dai coniugi durante la convivenza e la lombosciatalgia che precluderebbe a lei di svolgere ancora l’attività di badante;

ritenuto che il ricorso pare inammissibile atteso che: a) nella determinazione dell’assegno di mantenimento per il coniuge e per i figli dovuto a seguito di separazione (o di divorzio), al fine di stabilire le condizioni economiche del coniuge obbligato, l’apprezzamento dei fatti è compito istituzionale del giudice di merito, non censurabile in cassazione ove immune da vizi di motivazione o errori giuridici (cfr. ex multis: Cass. Sez. 1 n. 2261/1984); b) nella specie il ricorso pare limitarsi a prospettare genericamente l’omessa considerazione di alcune circostanze di fatto, senza tuttavia indicare dove e come queste fossero state specificamente allegate e provate nel giudizio di merito (art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4);

ritiene pertanto che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio a norma dell’art. 380 bis c.p.c., per ivi, qualora il Collegio condivida i rilievi che precedono, essere dichiarato inammissibile”.

2. All’esito della odierna adunanza camerale, il Collegio, esaminate le difese delle parti, condivide i rilievi esposti nella relazione, sì che si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore di controparte delle spese di questo giudizio, in Euro 2.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016

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