Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23536 del 09/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 09/10/2017, (ud. 28/04/2017, dep.09/10/2017),  n. 23536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3933-2016 proposto da:

C.A., I.B., nonchè per i sigg.ri

P.R., P.M., P.A. nella qualità di eredi

di P.C., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE

DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO

PELLICANO’, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositato il

09/07/2015, procedimento R.G.n. 16/2015, Rep.n. 1203/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA.

Fatto

IN FATTO

Con ricorso del 12.1.2015 C.A., I.B. nonchè P.R., P.M. e P.A., questi ultimi tre quali eredi di P.C., proponevano innanzi alla Corte d’appello di Catanzaro opposizione ex L. n. 89 del 2001, art. 5-bis, avverso il decreto monocratico della medesima Corte che aveva riconosciuto a ciascuno di loro, in relazione ad un giudizio avente ad oggetto l’adeguamento dell’indennità di disoccupazione agricola, importi di entità variabile (da Euro 109,74 ad Euro 1.610,12) a titolo di equa riparazione per la durata irragionevole del processo. A sostegno dell’opposizione, l’errata determinazione del valore del giudizio presupposto, l’illegittima liquidazione dell’indennizzo in difformità dei parametri elaborati dalla giurisprudenza della Corte EDU, l’errata interpretazione della L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 3 e l’omessa pronuncia sulla domanda di corresponsione degli interessi legali sull’importo capitale liquidato a titolo d’indennizzo.

Resistendo il Ministero della Giustizia, la Corte rigettava l’opposizione, in considerazione di ciò, che il valore della causa ritenuto dal giudice monocratico era addirittura superiore a quello comprensivo di rivalutazione ed interessi alla data della domanda, così come rettamente avrebbe dovuto determinarsi; che l’indennizzo era stato esattamente liquidato in misura non superiore all’oggetto del contendere, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 3; e che gli interessi erano dovuti a decorrere dalla notifica del ricorso e del decreto ai sensi della citata Legge, art. 5, comma 1.

Per la cassazione di tale decreto C.A., I.B. nonchè P.R., P.M. e P.A., questi ultimi tre quali eredi di P.C., propongono ricorso affidato a quattro motivi.

Cui resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Avviato il ricorso alla trattazione camerale in base all’art. 380-bis.1 c.p.c., inserito, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dal D.L.31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. f), convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, la parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 3, per come interpretato dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 124/14, e il vizio assoluto di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Avendo il giudice delle leggi interpretato detta norma nel senso che essa non comporta l’impossibilità di liquidare un indennizzo alla parte risultata soccombente nel giudizio presupposto, ne conseguirebbe, secondo i ricorrenti, che la L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 3, troverebbe applicazione solo nel caso – diverso da quello di specie – in cui tale giudizio si sia concluso con una pronuncia di accoglimento della domanda.

2. – Il secondo motivo deduce la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 2, e la carenza assoluta di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, e solleva l’eccezione di legittimità costituzionale di detta norma per violazione degli artt. 3 e 117 Cost..

3. – Il terzo mezzo d’annullamento espone la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, in combinato disposto con gli artt. 6,13 e 41 CEDU, e con gli artt. 2056 e 1226 c.c., nonchè la carenza assoluta di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto il provvedimento impugnato, nell’affermare come legittima una liquidazione inferiore ai parametri elaborati dalla giurisprudenza della Corte EDU, stravolgerebbe il sistema dell’equa riparazione per come strutturato da quest’ultima e dai correlati precedenti di questa Corte di legittimità.

4. – Il quarto motivo lamenta la violazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 3, in combinato disposto con l’art. 1173 c.c., nonchè il vizio di contraddittorietà motivazionale, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, giacchè gli interessi decorrono dalla data della domanda, la quale a sua volta va individuata nella data di deposito del ricorso e non in quella della sua notificazione, insieme con il decreto monocratico.

5. – I primi tre motivi, da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati.

In disparte che a differenza del caso in esame i precedenti di Cass. nn. 22225, 22226, 22227 e 22228 del 2013, invocati a proprio favore dai ricorrenti nella propria memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c., si riferiscono tutti a procedimenti d’equa riparazione governati dal testo della L. n. 89 del 2001 anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, che non conteneva una disposizione analoga a quella dell’art. 2-bis, comma 3; ciò a parte, deve rilevarsi che, come già osservato da Cass. n. 3160/16, la norma in oggetto va interpretata nel senso che “la congiunzione anche e la locuzione in ogni caso rendono evidente che il limite del valore della causa si riferisca alla somma totale liquidabile. Se le parole hanno un senso, anche e in ogni caso significano, all’interno dell’unico periodo di cui consta il comma 3, rispettivamente che il limite all’indennizzo correlato al valore della causa va oltre la sola liquidazione per anno di ritardo, e costituisce la soglia massima che l’equa riparazione non può comunque eccedere (…). Identico l’approdo cui perviene l’interpretazione teleologica. Scopo della norma, che positivizza un’esigenza avvertita, sia pure con accenti e tecniche differenti, tanto nella giurisprudenza della Corte EDU (v. sentenza 21 dicembre 2010, divenuta definitiva il 20 giugno 2011, nel caso Gaglione ed altri c. Italia) quanto nei precedenti di questa Corte Suprema (cfr. Cass. nn. 633/14 e 12937/12) è di evitare il rischio di sovracompensazioni, se non addirittura di occasionali e insperati arricchimenti. Come questo S.C. ha già avuto modo di affermare più volte, sia pure ad altri fini (id est, in materia di successione mortis causa nel giudizio presupposto), il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla L. n. 89 del 2001 si fonda non sull’automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto paterna subito (cfr. fra le tante, Cass. nn. 13083/11 e 23416/09)”.

A tale precedente, ritiene la Corte, conviene assicurare continuità, non essendo state dedotte ragioni idonee a mutare orientamento.

Pertanto e in definitiva, deve affermarsi che la L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 3, va interpretato nel senso che il limite alla misura dell’indennizzo ivi previsto trova applicazione in ogni caso, indipendentemente dall’esito (accoglimento o rigetto) della domanda proposta nel giudizio di riferimento.

5.1. – Le considerazioni appena ricordate valgono anche a dimostrare la manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale della citata Legge, art. 2-bis, comma 3, in conformità a quanto già affermato da Cass. n. 25804/15 sopra richiamata e dalla più recente Cass. n. 14047/16.

6. – E’ fondato, invece, il quarto motivo.

Premesso che gli interessi legali sull’indennizzo decorrono dalla data della domanda giudiziale di equa riparazione, semprechè, tuttavia, essi siano stati richiesti (Cass. nn. 15732/16 e 24962/11), si rileva che il ricorso ex L. n. 89 del 2001, art. 3 costituisce atto introduttivo della relativa domanda. Pertanto, a somiglianza di quanto accade per l’omologo procedimento per decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c., e ss. (cfr. Cass. nn. 5035/99 e 9311/90, riferite agli interessi anatocistici), anche nel caso in esame gli interessi legali decorrono dalla data di deposito del ricorso e non dal momento in cui quest’ultimo, unitamente al decreto di accoglimento, sia stato notificato al Ministero ai sensi della citata Legge, art. 5, comma 1.

7. – Il decreto impugnato va dunque cassato limitatamente al motivo accolto, e decidendo la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, seconda ipotesi, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, vanno riconosciuti in favore delle parti ricorrenti gli interessi legali sulle somme loro rispettivamente liquidate, a decorrere dalla data di deposito del ricorso ex L. n. 89 del 2001, art. 3 fino al saldo.

8. – L’accoglimento solo parziale del ricorso, configurando una soccombenza altrettanto parziale su capo di domanda, costituisce giusto motivo di compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione, ferma la non regolazione delle spese della fase di opposizione, nella quale il Ministero non si costituì.

PQM

 

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, respinti gli altri, e decidendo la causa nel merito riconosce in favore delle parti ricorrenti gli interessi legali sulle somme loro rispettivamente liquidate, a decorrere dalla data di deposito del ricorso ex L. n. 89 del 2001, art. 3 fino al saldo. Compensa integralmente le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

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