Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23535 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/10/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 27/10/2020), n.23535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Di NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA R.M. – Consigliere –

Dott. SAIJA S. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9-2015 proposto da:

EQUITALIA NORD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE

QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato SANTE RICCI, che

lo rappresenta difende unitamente all’avvocato MAURIZIO CIMETTI;

– ricorrente –

contro

G.N., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO SOMALIA 67,

presso lo studio dell’avvocato RITA GRADARA, rappresentato e difeso

dall’avvocato AMEDEO RASSOTTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4193/2014 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

BRESCIA, depositata il 31/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/02/2020 dal Consigliere Dott. SAIJA SALVATORE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 212/03/08, la C.T.P. di Mantova respinse il ricorso proposto da G.N. avverso l’iscrizione ipotecaria eseguita su propri immobili da Equitalia Nomos s.p.a. in relazione a debiti tributari della società ” G. 2G s.n.c. di G.N. e G.L.A. “, dell’importo di Euro 190.124,72, così disattendone le ragioni, fondate sul rilievo della non assoggettabilità alla garanzia ipotecaria dei beni stessi, in quanto costituiti in fondo patrimoniale. La CTR della Lombardia, sez. st. di Brescia, con sentenza del 14.9.2010 respinse l’appello del contribuente, confermando la prima decisione. Osservò, in particolare, il giudice d’appello che i limiti dettati dall’art. 170 c.c. non si estendono al vincolo ipotecario, avente finalità conservativa.

Proposto da G.N. ricorso per cassazione, questa Corte, con sentenza n. 7880/2012, ne accolse il primo e il terzo motivo, rinviando al giudice d’appello, in diversa composizione, onde procedere “all’accertamento (elettivamente rimesso al giudice del merito: cfr. Cass. 15862/09, 12730/07, 11683/01) relativo alla riconducibilità del debito oggetto dell’iscrizione ipotecaria dedotta in controversia alle esigenze della famiglia, tenendo conto della relazione esistente tra gli scopi per cui il debito è stato, in concreto, contratto ed i bisogni della famiglia (v. Cass. 12998/06) e considerando che nel novero di tali bisogni vanno ricomprese anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, al potenziamento della

sua capacità lavorativa nonchè a scongiurare pregiudizi a danno del nucleo familiare (cfr. Cass. 15862/09, 5684/06)”.

Riassunta la causa dal contribuente, l’adita C.T.R. ne ha accolto l’appello con sentenza del 31.7.2014, riformando la decisione di primo grado e affermando l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria in questione, giacchè, trattandosi di debiti tributari inerenti l’attività della società e l’esercizio dell’impresa, manca l’inerenza immediata tra credito e bisogni della famiglia, sicchè l’azione esecutiva – e, nella sostanza, gli atti ad essa prodromici, quale l’iscrizione ipotecaria – devono essere esclusi sui beni che costituiscono il fondo patrimoniale.

Equitalia Nord s.p.a. (subentrata ad Equitalia Nomos s.p.a.) ricorre ora per cassazione, sulla base di due motivi, cui resiste G.N. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, si denuncia la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver la C.T.R. del rinvio tenuto conto del principio di diritto affermato da Cass. n. 7880/2012, essendosi grossolanamente limitata ad accertare la natura del debito contratto, omettendo di fare altrettanto circa gli scopi concreti per cui esso era sorto.

1.2 – Con il secondo motivo, infine, si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, nonchè degli artt. 2697,169 e 170 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la C.T.R. erroneamente ritenuto che l’ipoteca esattoriale risulta illegittima a prescindere dalla prova della estraneità dell’obbligazione tributaria ai bisogni della famiglia, e della stessa conoscenza di tale estraneità da parte del creditore, perchè i debiti tributari contratti dal socio nell’esercizio dell’impresa sono comunque estranei a detti bisogni.

2.1 – Entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente perchè connessi, sono fondati.

Infatti, la C.T.R. del rinvio non ha affatto tenuto conto della necessità di procedere in concreto alla valutazione demandatele dalla Corte (supra riportate), sostanzialmente disattendendo il principio affermato ex art. 384 c.p.c..

Inoltre, va evidenziato come non esista alcuna possibilità di procedere – sulla base di una mera valutazione in astratto – ad una esclusione dei beni del fondo patrimoniale dall’aggredibilità del creditore del coniuge, solo a cagione della natura tributaria del debito, come invece ha opinato, nella sostanza, la C.T.R. Ancora di recente, e specificamente, si è infatti affermato che “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicchè è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia, circostanze che non possono ritenersi dimostrate, nè escluse, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa” (Cass. n. 23876/2015).

3.1 – In definitiva, il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con nuovo rinvio alla C.T.R. della Lombardia, sez. st. di Brescia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese si entrambi i giudizi di legittimità, e procederà in concreto all’accertamento a suo tempo demandatole da Cass. n. 7880/2012, avendo cura di rigettare l’appello del G. qualora – dai fatti già allegati e dai documenti già forniti – non possa ritenersi assolto l’onere sullo stesso gravante in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 170 c.c..

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso. Cassa in relazione e rinvia alla C.T.R. della Lombardia, sez. st. di Brescia, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità e di quello già definito da Cass. n. 7880/2012.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

 

 

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